Con la Circolare 106/2018, pubblicata online lo scorso 9 Novembre 2018, il Direttore Generale di INPS, Gabriella Di Michele, comunica e precisa le nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens.
La circolare 106/2018 di INPS, indirizzata al Presidente dell’Agenzia, ai Dirigenti Centrali e Territoriali e ai responsabili delle Agenzie, dà conto della scelta recentemente messa in atto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di implementare nuove metodologie di controllo automatizzato delle causali relative alle variabili utilizzate per le aziende, così da evitare anomalie.
La circolare 106/2018 di INPS avvia, allo stesso tempo, un aggiornamento delle stesse causali e precisa i limiti temporali per il corretto utilizzo di alcune di esse.
Viene introdotta anche la nozione di “variabile retributiva” per la quale sono fornite una definizione e tutte le istruzione operative, riassunte nell’Allegato 1 al documento.
Le novità previste dalla Circolare 106/2018 di INPS entreranno in vigore a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019.
Circolare 106/2018 di INPS: funzione e significato della variabile
Attraverso un essenziale excursus normativo, la circolare INPS 106/2018 richiama le disposizioni che hanno disciplinato gli elementi variabili e afferma che la finalità della variabile consisteva nel consentire al datore di lavoro il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, tenendo conto delle compensazioni retributive, intervenute nel mese corrente ma originate da voci retributive attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno precedente.
Nel momento in cui le variabili sono state istituite, le denunce retributive erano annuali e che la determinazione del dovuto mensile era operata nel DM dal datore di lavoro sulla sommatoria dell’imponibile aggregato per categorie di lavoratori.
L’imponibile totale, sia per categorie di lavoratori dipendenti, sia complessivamente considerato per azienda, costituiva un valore non imputabile analiticamente, in fase di acquisizione del DM, ai soggetti cui effettivamente erano riferiti gli addendi componenti la sommatoria delle retribuzioni.
La quadratura annuale effettuata a posteriori dall’Inps, mettendo a confronto il totale imponibile denunciato nei DM con il totale complessivo derivante dalle denunce retributive, avrebbe comportato l’emersione di inadempienze laddove fosse intervenuta, da parte del datore di lavoro, la compensazione di debiti o crediti retributivi ulteriori rispetto l’arco temporale annuo.
Con l’introduzione della variabile, ed in considerazione del fatto che l’Inps non aveva contezza del valore retributivo individuale mensile, si è consentito quindi al datore di lavoro di agire con compensazioni sui totali di categoria, a condizione che non si alterasse la competenza annua delle retribuzioni con riferimento al singolo lavoratore.
In tal modo, la quadratura annuale poteva tenere conto aritmeticamente – tramite la variabile – dei valori positivi o negativi contributivi ascrivibili a imponibili che, per competenza, si collocavano nella denuncia retributiva riferita ad una annualità diversa.
In sintesi, si è codificata e resa possibile per il datore di lavoro la gestione attuale delle compensazioni sul dovuto del mese X, derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente mese Y.
All’atto della presentazione della denuncia retributiva annuale (01/M ovvero SA/770) il dato riferito all’anno – presentato a posteriori ad annualità già conclusa – costituiva il risultato finale delle compensazioni già operate sul DM nel corso dell’anno precedente, superando la coincidenza temporale tra data di effettuazione della compensazione e periodo di competenza della voce retributiva compensata.
Successivamente, con il passaggio alla mensilizzazione avvenuto dal mese di gennaio 2005, le operazioni compensatorie, che fino a quella data erano state operate in autonomia dal datore di lavoro sul solo DM, hanno avuto riverbero immediato ed obbligatorio nella compilazione della corrispondente denuncia Emens del mese, in cui la differenza retributiva attiva o passiva può aver determinato non solo il ricorso alla variabile, ma anche – quale effetto ulteriore e secondario finalizzato alla corretta assegnazione degli importi in estratto conto – l’eventuale variazione di copertura settimanale e/o di eventi con titolo all’accredito figurativo nel diverso mese su cui insiste la compensazione di imponibile.
Conseguentemente, mentre in persistenza di denuncia annuale la compensazione era operata sugli imponibili totali, con la denuncia mensile la connessione tra imponibile e mese riferiti alla variabile è risultata essenziale nonché immediatamente visibile sia in ordine agli importi, sia in ordine ai lavoratori interessati dall’operazione compensatoria.
Di qui la necessità della tipizzazione delle causali introdotta nel Documento Tecnico realizzato nel 2009 (Release 1.1 del 26 ottobre del 2009), in cui la tematica delle variabili è stata ulteriormente dettagliata con i motivi di utilizzo e con la descrizione del loro funzionamento.
Istruzioni relative all’uso delle variabili nella Circolare 106/2018 INPS
Rispetto alle precedenti disposizioni normative, a seguito di una complessiva attività di analisi e monitoraggio delle causali relative alle variabili in uso per le aziende con dipendenti, l’Istituto ha ritenuto opportuno, da un lato, implementare nuove metodologie di controllo automatizzato, preordinate ad escludere anomalie nel loro utilizzo, dall’altro procedere ad una rivisitazione delle causali e del loro funzionamento, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo.
Ecco quali sono le principali precisazioni sull’uso delle variabili introdotte dalla Circolare 106/2018 INPS:
- le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.
- Sono eliminate le variabili:
- DIMSTK;
- IMNEFI;
- IMPNEG;
- Le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.
- Sono confermate le consuete modalità di utilizzo per le variabili:
- AUMMAS;
- DIMMAS (e ad AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti);
Nell’Allegato 1 alla circolare INPS 106/2018 è presente un utile schema riepilogativo delle nuove istruzioni.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 14 Novembre 2018 15:59