Con una recente comunicazione ( Prot. 0008490/U/COMUNICATI E NOTIZIE ) dello scorso 17 Settembre 2019, il Direttore Generale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Paolo Pennesi, dà conto degli esiti del recente Tavolo Tecnico tenutosi presso la Direzione Centrale INPS, lo scorso 11 Settembre 2019.
La comunicazione, indirizzata ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e, per, conoscenza, ai Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro offre un report informativo sull’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS.
Aggiornamento procedura per domanda ANF
Tra fine a settembre e inizio ottobre sarà disponibile la piattaforma che consentirà agli intermediari, quindi ai Consulenti del Lavoro, di inserire le domande ANF per conto dei dipendenti delle sole aziende in delega. La procedura prevederà il rilascio da parte del lavoratore di una specifica delega per questa attività, sottoscritta anche dai componenti del nucleo familiare titolari di reddito. Il datore di lavoro, che sarà tenuto comunque a conservare e controllare tutta la documentazione fornita dal lavoratore, non dovrà fornire ulteriore delega all’intermediario.
La piattaforma verificherà se il dipendente è effettivamente in forza presso l’azienda in delega, interrogando il sistema delle COB/Unilav e, solo in subordine, l’UniEmens.
È stato inoltre precisato che, in presenza di autorizzazione (ANF43) in corso di validità, il sistema consentirà il regolare inoltro della domanda; diversamente, sarà onere del lavoratore attivarsi per ottenere una nuova autorizzazione prima di procedere alla domanda ANF.
Aggiornamenti piattaforma in uso
A breve sarà attivato un sistema di alert via mail/PEC per le sole richieste massive. Tramite questa utility l’INPS provvederà a:
- Inviare per PEC (se nota) un allegato con file zippato contenente gli xml;
- Inviare per mail ordinaria solo la notifica della disponibilità dei file xml da scaricare nell’area riservata.
Successivamente, verrà implementato un sistema di alert automatico in caso di variazione dell’importo a seguito di nuova domanda da parte del lavoratore (es. nascita di un figlio).
Gli importi indicati nel file xml già oggi tengono conto del raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo familiare.
È infine in corso il perfezionamento della ricerca massiva per ridurre la duplicazione di dati già acquisiti.
Quesiti sulla piattaforma in uso
a) Il report della ricerca puntuale comprende il dettaglio mensile del periodo richiesto, ma non indica fino a quando sarà valido quell’importo così come accade con la ricerca massiva. Sarebbe utile poter estendere la ricerca puntuale al periodo 07/19-06/20 (al momento è possibile indicare solo il periodo 07/19-09/19)
L’INPS chiarisce che, nella ricerca puntuale, i campi “periodo di competenza da/a” si riferiscono solo alla presentazione della domanda e non al periodo di validità. Ciò spiega perché non è possibile inserire un periodo di riferimento che va oltre il mese corrente. L’INPS afferma che il file xml della ricerca puntuale, invece, contiene sempre gli importi dell’ANF fino alla scadenza. I file csv e xml, invece, rappresentano solo una fotografia di quanto visualizzato a video.
b) Si riscontra un’assenza di controlli nel caso di lavoratori part-time con più datori di lavoro. Cosa succederebbe se uno di essi dovesse erogare assegni familiari non spettanti perché già contabilizzati da altro datore di lavoro?
L’INPS è al corrente della problematica. Essendo un fenomeno di dimensioni non significative, al momento non si interverrà sul sistema di gestione degli ANF anche se, raggiunto l’importo massimo spettante, saranno individuati i lavoratori che avranno percepito somme maggiori. La restituzione delle maggiori somme percepite sarà comunque chiesta direttamente ai lavoratori e non ai datori di lavoro.
Bonus sud per assunzioni nel Mezzogiorno d’Italia: situazione fondi disponibili
Com’è noto, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano complessivamente a 320.000.000,00 di euro, gravanti sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020 (POC SPAO). Di questi, 120 milioni di euro, previsti dal decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, sono destinati alle assunzioni effettuate a partire dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, mentre 200 milioni, aggiunti successivamente, sono destinati alle sole assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, come previsto dal D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e dall’art. 2 del decreto direttoriale ANPAL n. 311/2019.
Ad oggi i 120 milioni risultano esauriti, mentre i 200 milioni destinati alle sole assunzioni effettuate entro aprile 2019, pur residuando di 88 milioni, sono sostanzialmente inutilizzabili.
Pertanto il Consiglio Nazionale, registrata la piena disponibilità da parte di ANPAL, chiede che i fondi ancora disponibili per il primo quadrimestre del 2019 vengano utilizzati per coprire le richieste relative alle istanze effettuate nei mesi successivi.
Anche l’INPS si dichiara disponibile a procedere in tal senso, previa completa gestione delle istanze in sospeso relative al primo quadrimestre.
A questo proposito si registrano alcune problematiche relative a presunti mancati rilasci della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), causati da un non corretto dialogo tra ANPAL e INPS che, al momento, sembrano risolti. Nel caso si registrassero ancora criticità, è possibile segnalarle al Consiglio Nazionale che, per il tramite della propria Fondazione Consulenti per il Lavoro, ha aperto un canale di assistenza diretta con ANPAL.
Gestione FIS (Fondo Integrazione Salariale di cui al D.M. n. 94343\16): inserimento contatore sulla disponibilità dei fondi
Il Fondo di Integrazione salariale, nel suo nuovo impianto normativo volto all’ampliamento della platea dei destinatari di trattamenti di integrazione salariale e di sostegno al reddito, ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori per i quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale (come ad esempio nel settore dell’artigianato) ovvero alternativo (come nelle aziende del settore marittimo).
Come previsto dal comma 3 dell’art 29 del D. Lgs. n. 148/2015, a seconda delle diverse causali d’intervento e dei requisiti dimensionali caratterizzanti l’azienda, le prestazioni erogate dal Fondo sono:
- l’assegno di solidarietà;
- l’assegno ordinario.
Per dichiarati fini di equilibrio finanziario è previsto un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo (c.d. tetto aziendale); le prestazioni garantite sono infatti determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. In via transitoria, per i soli primi anni di operatività, è prevista una mitigazione del predetto limite (modulata con criterio progressivo decrescente), per operare poi a pieno regime a partire dal 2022.
Attualmente non è possibile conoscere l’importo accumulato come tetto aziendale pertanto, su sollecitazione del Consiglio Nazionale, l’Istituto informa che entro fine settembre sarà rilasciato nel cassetto previdenziale un cruscotto per agevolare gli intermediari e le aziende nel monitoraggio dei contatori (aggiornati all’ultimo UniEmens trasmesso) sia per FIS che per CIGO.
Quesito in merito alla correttezza dell’azione di recupero contributivo operato su importi afferenti retribuzioni non corrisposte per effetto sia di unilaterale riduzione di orario di lavoro disposta dal datore di lavoro che su richiesta diretta del lavoratore
Per riscontrare il quesito, il tavolo tecnico è stato integrato, quanto alla componente INPS, dalla Dirigenza della Vigilanza Ispettiva che ha fornito la seguente posizione su cui il Consiglio Nazionale esprime perplessità, con riserva di approfondimento e nuovo confronto.
È noto che la disciplina della determinazione dell’imponibile contributivo è fissata dall’art. 1 del Decreto Legge 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389), come modificato dal comma 25 dell’art. 2 della Legge n. 549/1995, il quale prevede che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. A ciò si aggiunga la previsione secondo cui, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In sostanza la retribuzione da assumere ai fini contributivi viene determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Sotto il profilo del calcolo materiale dell’imponibile è rilevante il numero di ore/giorni lavorati, ovvero interessati da istituti normativi o contrattuali per i quali è comunque riconosciuta la copertura assicurativa. Solo in casi determinati, espressamente indicati dal legislatore, quale la fattispecie di cui all’articolo 29 della legge n. 341/95 nel settore edile, la retribuzione imponibile assume valore virtuale, in quanto determinata su un numero di ore settimanali non inferiore a quelle previste dall’orario normale di lavoro come stabilito dalla contrattazione collettiva, a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa (e in assenza di diversa tutela).
In questo quadro complessivo molto rigido, si pone il problema delle assenze che possono verificarsi al di fuori dalle ipotesi contemplate dalla legge o dal CCNL su richiesta dello stesso lavoratore o per decisione unilaterale del datore di lavoro.
Il reparto Ispettivo della Direzione Generale INPS ha confermato che:
- se l’aspettativa non retribuita/permesso viene richiesta al lavoratore dal datore di lavoro, la contribuzione è sempre dovuta. In caso di accesso ispettivo, scatterebbe anche la diffida accertativa per la parte retributiva;
- se la richiesta debitamente motivata e documentata perviene per iscritto dal lavoratore, è considerata genuina e, pertanto, la contribuzione non è dovuta.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, bisogna prestare molta attenzione ad una serie di parametri che potrebbero insinuare dubbi nell’organo di controllo. Il riferimento va innanzitutto ai residui di ferie e permessi, al numero eccessivo di richieste rispetto all’organico aziendale, alle richieste provenienti da lavoratori in forza presso datori di lavoro di piccolissime dimensioni ecc. Gli organi di controllo potranno verificare, inoltre, l’andamento del fatturato e in generale i parametri aziendali nel periodo precedente la richiesta di aspettativa. Infatti, se la richiesta coincide con un calo di fatturato, potrebbe essere considerata come indotta e non genuina. Dalla valutazione complessiva di questi indici, pertanto, potrà conseguire il giudizio di genuinità o meno della richiesta formulata dal lavoratore.
Da non trascurare, infine, è la previsione del CCNL applicato in azienda circa la durata massima e le motivazioni che giustificano un periodo di aspettativa. Nei limiti del possibile, è opportuno che il lavoratore specifichi i motivi per i quali chiede l’aspettativa evitando formule generiche (es. “per motivi strettamente personali”).
Varie richieste di implementazione
Ripristino “Dati Complementari” nel cassetto previdenziale
Da qualche mese è stato segnalato che, nella consultazione del cassetto previdenziale, era scomparsa la funzionalità “Dati Complementari”, molto utile per la verifica degli estratti di ruolo.
L’INPS informa che da martedì 10/9 è stata ripristinata la funzione di consultazione degli avvisi di addebito e la funzione si trova nei dati complementari/iscrizione a ruolo.
Viene segnalato che nella richiesta massiva dei DM10 virtuali, l’elaborazione non avviene in tempo reale, ma occorre attendere almeno il giorno successivo
L’INPS provvederà a implementare una notifica automatica delle richieste di DM10 virtuali. In pratica, effettuata la richiesta, il giorno dopo (o comunque al termine dell’elaborazione), l’INPS invierà una mail/PEC con allegati i DM10 virtuali richiesti. In questo modo si eviterà un successivo accesso per scaricare i pdf.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 17 Settembre 2019 18:05