Società tra professionisti: la normativa di riferimento

Le STP si configurano come una delle più interessanti novità degli ultimi anni nel diritto societario: per comprenderne le specificità e conoscere quali sono gli adempimenti relativi, per i consulenti del lavoro è opportuno, quindi ricapitolare la normativa per le società tra professionisti alla quale, poi, devono essere associate le prescrizioni del Codice Deontologico.

Il primo riferimento alla normativa per le società tra professionisti è senz’altro l’articolo 1 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che istituisce questa specifica tipologia societaria; alla norma istitutiva ha fatto seguito il DM 34 dell’8 febbraio 2013, con il quale il Ministero della Giustizia ha emanato il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183”.

Gli organi istituzionali dei Consulenti del Lavoro hanno dedicato una costante attenzione alle STP e alle loro specificità:

La normativa sulle Società tra Professionisti nella L. 183/2011

Le STP possono essere considerate come un utile strumento normativo, utilizzabile da giovani e non, per esercitare le libere attività ordinistiche e, eventualmente, le attività pluridisciplinari che necessitano del contributo di professionisti con competenze differenti, che quindi afferiscono a ordini professionali diversi.
Una normativa e delle regole deontologiche specifiche per questa particolare tipologia societaria, così come la stretta vigilanza dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, sono considerati dalla Fondazione Studi degli elementi altrettanto necessari per garantire che le STP non diventino il veicolo tramite il quale trovare scorciatoie al lecito esercizio della professione.
L’art. 10 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), comprensivo delle ultime modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 1/2012, delinea i caratteri generali e gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della STP. In base a queste norme è previsto che:

  • è possibile costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti e normati nei titoli V e VI del libro V del codice civile;
  • le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre;

Per essere considerate società tra professionisti l’atto costitutivo delle STP deve inoltre prevedere:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, o di cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante, o di soggetti non professionisti per sole prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, pena lo scioglimento della società se viene meno questa condizione e la cancellazione dall’albo professionale alla quale essa è iscritta;
  • l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società dovrà essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta: la designazione del socio professionista deve essere compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
  • deve essere obbligatoriamente stipulata una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
  • se un socio viene cancellato dal rispettivo albo professionale, la società deve provvedere tempestivamente alla sua esclusione con provvedimento definitivo;
  • la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
  • la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
  • i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta;
  • un socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate;
  • la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

Normativa sulle STP: il DM 34/2013

La normativa sulle Società tra Professionisti viene completata e specificata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 recante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n. 183”.
Il DM 34/2013 ribadisce che le STP possono essere impiegate per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e che queste stesse società possano essere formate solo da professionisti appartenenti a professioni regolamentate; l’uso di questa tipologia societaria è, quindi, prescluso a quanti non presentino i requisiti tassativamente stabiliti dalla legge 183/2011 e dal relativo regolamento di attuazione presente nel DM 34/2013.
Le società tra professionisti possono presentare una compagine mista (caratterizzata da soci iscritti all’albo e da soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento) sebbene, per assumere la qualifica di STP debbano comunque necessariamente soddisfare le seguenti condizioni:

  • l’oggetto sociale deve coincidere con l’esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, L. 183/2011 e art. 1, lett. a, DM 34/2013). Tale oggetto, allora, deve essere esclusivo;
  • in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possano essere inferiori a tre;
  • il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti rispetto a quelli che tali non sono (al ricorrere di tale ipotesi, il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta deve procedere alla cancellazione della STP dall’albo);

Il DM 34/2013 specifica o ribadisce anche:

  • i criteri e le modalità per il conferimento e l’esecuzione dell’incarico (artt. 3, 4 e 5);
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessuna altra STP (art. 6, comma 3, lett. c);
  • le modalità di stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dai singoli soci professionisti nell’esercizio della attività professionale;
  • una denominazione sociale o ragione sociale (art. 9 DM 34/2013) che, in qualunque modo formata, contenga l’indicazione di società tra professionisti;
  • i criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti, per i quali si specifica nel dettaglio che tale incompatibilità riguarda non solo la partecipazione di un professionista ad altre STP ma anche la partecipazione del professionista ad altre società, in qualità di socio per finalità di investimentio (art. 6 DM 34/2013);
  • l’osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico dell’ordine di appartenenza e da parte della STP della deontologia dell’ordine a cui risulta iscritta (artt. 8, 9, 10, 11 e 12);
  • possibilità del socio professionista di opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate;

La legge n. 83/2011 e il DM 34/2013 stabiliscono due ulteriori principi:

  • Possono essere costitutite STP multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali. Tale previsione ha comportato la necessità di definire in ambito regolamentare gli aspetti relativi all’iscrizione e al regime disciplinare della società multidisciplinare sono definiti e regolamentati dallo stesso DM 34/2013 (art. 8 e art. 12);
  • Sono fatte salve, infine, le associazioni professionali e i diversi modelli societari che fossero già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011, pur essendo abrogata la legge n. 185/1939 (art. 10, comma 9 e comma 11). Detto principio è stato ribadito nel Decreto n. 34/2013 (art. 2, comma 2).

Le società multidisciplinari tra professionisti

L’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011 consente la costituzione delle cosiddette società multidisciplinari, ovvero di STP costituite per l’esercizio di più attività professionali.
È dunque consentita la costituzione di Società tra soci Professionisti che risultino iscritti in differenti albi o elenchi di professioni regolamentate, nei limiti della compatibilità con i singoli ordinamenti professionali.

La sola professione forense (art. 5 l. 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) non può essere esercitata da una società tra professionisti cosiddetta multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati.

Riguardo alle società multidisciplinari il DM 34/2013 precisa anche che:

  • è consentita la costituzione di società tra professionisti multidisciplinari, vale a dire società costituite per l’esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. b);
  • la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto (art. 8, comma 2);
  • nel caso di illecito disciplinare commesso da un socio iscritto ad albo differente da quello in cui risulti iscritta la società ma riconducibile a direttive impartite al socio da quest’ultima, emerge una responsabilità concorrente del primo con la seconda (art. 12, comma 2).

La costituzione di società multidisciplinari è, quindi, consentita esclusivamente tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque preclusa a prestatori d’opera intellettuale non iscritti in albi. Allo stesso modo, sembra esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari con appartenenti a professioni regolamentate al di fuori del sistema ordinistico.

Secondo quanto rilevato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella circolare 6/2013, l’esecuzione dell’incarico affidato ad una STP multidisciplinare (artt. 3-5 DM 34/2013) devono essere svolti dai soli soci che siano in possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio della prestazione, secondo quanto indicato nell’atto costitutivo.

Iscrizione all’Albo della Società tra Professionisti

La legge 183/2011 non fornisce disposizioni chiare riguardo alle modalità di iscrizione all’albo professionale, pur menzionando il solo obbligo di iscrizione presso l’ordine professionale (art. 10, commi 4 e 7). Il DM 34/2013 colma il vuoto con l’art. 7 “Iscrizione nel registro delle imprese” e gli artt. 8 e ss. riguardanti l’iscrizione all’albo e la specifica modulistica da presentare. Da quest’ultima norma deriva che la STP è tenuta ad iscriversi:

  • nella sezione speciale istituita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 2, D. Lgs. 96/2001 (quella destinata alle società tra avvocati) con funzione di pubblicità – notizia al fine di verificare l’esistenza di cause di incompatibilità;
  • nella sezione speciale dell’albo o del registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti e per la cosiddetta società multidisciplinare, nei limiti di quanto appena sostenuto, nella sezione speciale dell’albo o del registro relativo all’attività individuata come prevalente;

Il DM 34/2013 (art. 9) precisa anche che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo avviene

“verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento”.

Questa verifica sarà esclusivamente incentrata sulla produzione di una dichiarazione sostitutiva che i soci dovranno rendere in sede di costituzione ai sensi del DPR 445/2000 e, eventualmente, riproporre a corredo della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 8 ai fini dell’iscrizione nell’albo (come previsto dalla Circolare CNO n. 1092/2013).

L’incarico professionale

La L. 183/2011 (art. 10 comma 4) e il DM 34/2013 (artt. 3-5), allo scopo di rispettare il principio della personalità dell’esecuzione dell’attività professionale, contengono specifiche previsioni volte a garantire che l’incarico, pur conferito alla STP, sia però eseguito esclusivamente dai soci professionisti in possesso delle opportune competenze contemplate negli ordinamenti professionali.
A tale scopo le STP devono sottostare a specifici obblighi di informazione per consentire al cliente la scelta del socio professionista (o dei soci professionisti).
Sia l’adempimento degli obblighi di informazione, sia il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto e la prova dell’adempimento è a carico della stessa società tra professionisti.

Il regime disciplinare delle STP

La L. 183/2011 assoggetta i professionisti e la STP alle norme deontologiche e al regime disciplinare dell’ordine al quale risultino iscritti (art. 10, comma 7). Il DM 34/2013 (art. 12) specifica, a tal proposito che:

  • il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o del collegio a cui sia iscritto;
  • la STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche dell’ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la responsabilità del socio professionista;
  • la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio diverso da quello della società, nel caso in cui l’illecito disciplinare compiuto dal socio sia direttamente riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima;

Tale ultima previsione trova applicazione, come specificato nel DM 34/2013 e nella relazione illustrativa, anche nel caso di STP multidisciplinare. Questa tipologia di società potrebbe, quindi, trovarsi a rispondere di violazioni deontologiche “esterne alla STP”.