Sono disponibili (in formato pdf) e scaricabili le slides del convegno su contrattazione di secondo livello e smart working organizzato a Viterbo, dall’Unione Provinciale dell’ANCL, il sindacato unitario di categoria, lo scorso 19 Gennaio 2018.
Il relatore, David Trotti, Consulente del Lavoro e Professore a Contratto presso l’Università Nicolò Cusano di Roma, ha aperto l’incontro approfondendo tematiche relative alla contrattazione di secondo livello. Trotti ha dapprima svolto alcune interessanti considerazioni sulla contrattazione di primo livello evidenziandone le problematiche principali, quali la necessità di rinnovare la maggior parte dei contratti collettivi nazionali e la presenza di un’eccessivo numero di CCNL depositati presso il CNEL.
Se i contratti collettivi servono a garantire la certezza del trattamento economico per tutti i lavoratori e ad aumentare il potere di acquisto di questi ultimi, favorendo così il rilancio dei consumi, la contrattazione di secondo livello si configura come uno strumento di primaria importanza per ridistribuire la ricchezza attraverso scambi negoziali che possono configurarsi come un’interessante opportunità per entrambe le parti in gioco.
Dopo aver illustrato la differenza tra contrattazione aziendale o di gruppo, e contrattazione territoriale, David Trotti ha posto l’attenzione su alcuni concetti implicati nel tema della contrattazione di secondo livello, quali quello della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di negoziazione delle organizzazioni sindacali, atti, questi ultimi che, a differenza dei regolamenti, obbligano entrambe le parti firmatarie.
I premi di risultato nella contrattazione di secondo livello
Una delle principali novità normative recentemente introdotte nell’ordinamento giuslavoristico sono i Premi di risultato. A decorrere dal 1 Gennaio 2017, infatti, la corresponsione di premi di risultato legati a un incremento di produttività, redditività, efficienza, qualità ed innovazione, misurabili sulla base di criteri definiti (DM 25.3.2016), come anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un trattamento fiscale e contributivo agevolato:
- Per gli importi fino a un massimo di 3.000 euro annui lordi, infatti, è prevista un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRPEF, per i soli lavoratori del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore agli 80.000 euro annui (nell’anno precedente a quello in cui si percepisce il premio di risultato);
- Le somme dei premi di risultato devono essere erogate in esecuzione di specifici contratti aziendali, devono essere, quindi, previste dalla contrattazione di secondo livello;
- Per le stesse somme oggetto di tassazione agevolata, se erogate per il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è prevista anche:
- la decontribuzione totale a favore del lavoratore;
- la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva (per i soli contributi IVS) a carico del datore di lavoro, per un importo massimo imponibile di 800 euro;
È stato, poi, chiarito come tale misura sia finalizzata a incentivare quegli schemi organizzativi che tendono ad accrescere la produttività e il coinvolgimento del personale nei processi produttivi e di innovazione, per ottenere così una maggiore produttività ed efficienza.
Riguardo ai primi di risultato sono state illustrate anche le modalità operative che ne consentono l’attivazione sul portale ClicLavoro, attraverso lo strumento del Deposito dei contratti aziendali o territoriali (contratti di secondo livello). Un approfondimento specifico è stato svolto sul concetto di Generalità dei lavoratori.
Smart Working: caratteristiche, modalità e accordo
Altro importante capitolo dell’evento formativo curato da David Trotti per ANCL UP Viterbo ha riguardato lo smart working, la nuova tipologia contrattuale introdotta dal Jobs Act (L. 81/2017) che non è sinonimo di attività lavorativa svolta da casa, come molti ancora credono, ma si concretizza in un’attività svolta in parte in ufficio e in parte all’esterno, sempre secondo gli orari previsti dal contratto di lavoro.
Lo smart working o lavoro agile è caratterizzato da:
- utilizzo di strumenti tecnologici che consentono lo svolgimento del (la parte di) lavoro in autonomia;
- assenza di postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali;
- accordo scritto (non assistito) tra datore di lavoro e lavoratore, che deve essere notificato all’INAIL e che definisce le modalità della prestazione lavorativa;
Più nello specifico, l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore che regola lo smart working deve specificare:
- il luogo esterno, rispetto all’azienda, in cui viene svolto il lavoro in autonomia;
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- gli orari di riposo del lavoratore;
L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato e si distingue, ma in ogni caso si relaziona, al vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo smart working è comunque una tipologia di lavoro subordinato per il quale si applicano tutti gli istituti del lavoro in modalità ordinaria. Inoltre:
- può essere organizzato anche per fasi, cicli e obiettivi, senza orari e luoghi di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per l’attività lavorativa;
- gli accordi per lo smart working sono in ogni caso di natura individuale;
- l’accordo deve contenere anche regole specifiche, a livello di procedimento disciplinare, e di strumenti utilizzati dal datore di lavoro, e deve indicare le specifiche condotte che possono dare luogo a procedimento disciplinare;
- l’accordo e le sue eventuali modifiche sono oggetto di comunicazione obbligatoria al sistema Unilav.
- l’accordo deve, infine, specificare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare al datore di lavoro la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Ultimo capitolo affrontato da David Trotti nell’evento formativo è stato quello delle misure per la conciliazione vita lavoro e delle modalità di accesso agli specifici sgravi contributivi previsti per esse.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 31 Gennaio 2018 11:28