Il 14 Settembre scorso il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno firmato un decreto, attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che, dando attuazione a una misura già prevista dal D. Lgs. 80/2015, riconosce degli sgravi contributivi ai quei datori di lavoro, titolari di aziende private, che nei contratti collettivi aziendali hanno previsto istituti e misure che favoriscano e accrescano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
Per accedere agli sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro, i datori di lavoro dovranno aver necessariamente attuato misure della contrattazione di secondo livello; in altri termini dovranno aver sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che non solo prevedano misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata ma che presentino misure di carattere innovativo e migliorativo rispetto alle forme di conciliazione vita-lavoro già previste dai contratti collettivi nazionali del settore di riferimento o da altre disposizioni già vigenti.
Conciliazione vita-lavoro: il D. Lgs. 80/2015
Il D. Lgs. 80/2015, emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro (L. 183/2014, Jobs Act) introduceva sia misure di natura definitiva, sia innovazioni di carattere sperimentale, per conciliare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita professionale.
Per quanto riguarda le prime il Decreto prevedeva:
- l’estensione del congedo parentale anche a genitori adottivi e affidatari che, in tal modo, erano equiparati ai genitori naturali;
- l’agevolazione del telelavoro, qualora questa modalità di lavoro avesse effettivamente facilitato la conciliazione dell’attività lavorativa con gli impegni personali;
- l’estensione dei congedi di paternità anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati, prima riservati ai soli lavoratori dipendenti;
Oltre ad alcune misure agevolative di carattere sperimentale (l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e per le madri adottive e affidatarie e il prolungamento del congedo parentale) il cui mantenimento in vigore era subordinato al raggiungimento della relativa copertura finanziaria, il D. Lgs. 80/2015 (art. 25) prevedeva anche, per il triennio 2016-2018, un’ulteriore misura, sempre a carattere sperimentale, che una parte del Fondo (10%) destinato a questa serie di interventi, venisse utilizzato per finanziare sgravi contributivi alla contrattazione di secondo livello che promuova la conciliazione tra vita e lavoro:
Art. 25
Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata
1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello, di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalita’ per l’utilizzo delle risorse di cui al
comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula
di contratti collettivi aziendali.
3. All’elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Note all’art. 25:
– Si riporta l’art. 1, comma 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale):
«68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall’anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello».
Sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro: le risorse disponibili
La misura prevista dal decreto legislativo n. 80/2015 viene finanziata, dal decreto interministeriale recentemente emanato, con circa 110 milioni di euro complessivi, per il biennio 2017 e 2018, destinati al finanziamento di sgravi contributivi che hanno come ultimo scopo quello di incentivare la contrattazione di secondo livello.
Il decreto interministeriale tiene conto anche delle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate da un’apposita cabina di regia coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove erano presenti anche rappresentanti dei Dipartimenti per la famiglia, per le pari opportunità e della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro: beneficiari e limiti temporali
Possono accedere agli sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro quei datori di lavoro che hanno sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che hanno previsto delle misure volte a conciliare le esigenze della vita professionale e della vita personale: tali misure dovranno migliorare quelle già previste dai contratti collettivi nazionali della categoria di riferimento.
Lo sgravio contributivo viene assegnato per i contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018, secondo le specifiche modalità e gli specifici limiti che indica il decreto e che saranno note non appena la norma sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Entro i limiti finanziari e temporali della misura, di carattere sperimentale, il decreto prevederà dei criteri di accesso che consentano la più ampia partecipazione possibile ai datori di lavoro interessati.
Conciliazione vita-lavoro: quali misure?
Anche se sarà il testo del decreto interministeriale a chiarire quali saranno le misure, previste dai contratti collettivi aziendali, per le quali sarà possibile ottenere gli sgravi contributivi quando si parla di conciliazione vita-lavoro si fa riferimento a un’ampia serie di misure che riguardano molti aspetti della vita del lavoratore.
Anche se negli ultimi anni il legislatore ha prestato una costante attenzione alle lavoratrici, attuando delle misure che facilitassero la prosecuzione della carriera lavorativa delle giovani madri, fossero esse anche lavoratrici autonome (universalizzazione dei diritti), negli interventi che favoriscono la conciliazione di vita lavorativa e vita personale rientrano anche le misure a favore di soggetti che necessitano di maggiore attenzione quali le vittime di violenza di genere e i malati con patologie degenerative, e una maggiore diffusione di forme di lavoro flessibile come lo smart working o lavoro agile (recentemente disciplinato dalla L. 81/2017).
Altre misure coincidenti o contigue a quelle che favoriscono la conciliazione tra vita e lavoro sono quelle che confluiscono nell’ampio capitolo del welfare aziendale, in particolare quelle riguardanti l’assistenza a familiari e ai figli minori a carico (anche se nel welfare aziendale possono rientrare forme di previdenza complementare, di sanità integrativa, la copertura delle spese per l’educazione e la formazione dei figli o delle spese sostenute dal lavoratore per il trasporto, la mensa o i pasti).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 15 Settembre 2017 12:39