Sequestro preventivo e confisca obbligatoria in caso di intermediazione e sfruttamento
L’articolo 603-bis.2 del codice penale, introdotto con la legge n. 199/2016, attribuisce, mediante la confisca obbligatoria, maggiore incisività al contrasto dell’azione dei soggetti che accumulano ricchezze attraverso lo sfruttamento del lavoro, vale a dire in spregio alle norme su collocamento, minimi salariali, orari massimi di lavoro e comprimendo in maniera inaccettabile i diritti fondamentali dei lavoratori.
Nell’approfondimento del 18 settembre 2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si evidenzia come, per eseguire la confisca, sia necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna oppure di applicazione della pena, pronunciata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nell’intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, al fine di evitare che il datore di lavoro disperda i beni propri e quelli dell’azienda e di assicurare conseguentemente un fruttuoso risultato della confisca, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo (art. 321, comma 2, c.p.p.). Nel documento illustrate, inoltre, le indicazioni fornite in materia dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e le ragioni che hanno ispirato il legislatore a prevedere l’obbligatorietà della confisca dei beni utilizzati per commettere il reato.