Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS – Report informativo – incentivo IO Lavoro.
Con il Protocollo n. 2020/0009183 del 02/12/2020 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro riporta le informazioni relative all’interlocuzione tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS, segnalando l’opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali, sui requisiti necessari per accedere all’incentivo IO Lavoro in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020 prevede il rispetto di tre requisiti fondamentali perché il datore possa accedere all’incentivo IO Lavoro:
- il lavoratore deve essere disoccupato al momento dell’assunzione incentivata;
- il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione
incentivata, col medesimo datore di lavoro; - se il lavoratore ha almeno 25 anni di età, deve essere privo di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi.
Al fine di incentivare anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, il citato decreto consente di derogare, nelle ipotesi della trasformazione, ai requisiti di cui ai punti 1 e 2.
Al momento della trasformazione, infatti, il lavoratore è titolare del rapporto di lavoro a termine che viene stabilizzato; logicamente, dunque, il requisito della disoccupazione non può mai dirsi rispettato.
Per la medesima ragione, non può mai dirsi rispettato il requisito secondo cui il lavoratore non deve aver intrattenuto pregressi rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Resta fermo, invece, il rispetto del requisito di cui al punto 3. Ciò significa che, nei sei mesi antecedenti la trasformazione, il lavoratore di almeno 25 anni di età non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ( ivi compreso il rapporto oggetto di trasformazione) ovvero, nel medesimo arco temporale, non deve aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.