Riforma del bilancio 2016: cosa cambia col D. Lgs. 139/2015
In vista dell’evento di formazione del 28 Marzo p.v., organizzato dal Gruppo 24 Ore, è opportuno ricordare quali sono le maggiori novità della riforma del Bilancio, in vigore dal 1 Gennaio 2016, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015.
La riforma del Bilancio 2016 è stata varata allo scopo di recepire la direttiva 2013/34/UE, del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, che ha abrogato le precedenti direttive in materia (78/660/CEE e 83/349/CEE, note anche come 4° e 7° Direttiva) dalle quali discendeva la precedente normativa relativa al bilancio d’impresa (D. Lgs. 127/1991).
Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015, in vigore dal 1 Gennaio 2016, riguardano soprattutto gli adempimenti burocratici, notevolmente ridotti per micro e piccole imprese e la redazione dei bilanci d’esercizio. Ulteriori novità riguardano l’esclusione dal conto economico delle voci relative a proventi e oneri straordinari e l’informativa in Nota Integrativa e l’esclusione della capitalizzazione delle voci di “costi di ricerca nuovi schemi di bilancio”.
La suddivisione delle imprese nella Riforma del Bilancio 2016
Le imprese vengono innanzitutto suddivise in quattro macro gruppi:
- micro imprese (numero medio di dipendenti = 10; Totale Attivo = 350.000 euro; Ricavi netti = 700.00 euro);
- piccole imprese (numero medio di dipendenti = 50; Totale Attivo = 4.000.000 euro; Ricavi netti = 8.000.000 euro);
- medie imprese (numero medio di dipendenti = 250; Totale Attivo = 20.000.000 euro; Ricavi netti = 40.000.000 euro);
- grandi imprese (imprese che superano almeno due dei tre limiti indicati per la categoria precedente);
Per le micro imprese è stato previsto un alleggerimento dell’onere amministrativo allo scopo di favorirne la produttività e molteplici semplificazioni, relative soprattutto agli oneri redazionali e compilativi di bilancio, sono stati previsti anche per le piccole e medie imprese.
Redazione del bilancio: le novità della Riforma del Bilancio 2016
La riforma del bilancio 2016 ha previsto, oltre a una generale semplificazione, norme di redazione del bilancio specifiche per ciascuna delle tipologie di imprese indicate sopra. Più nello specifico, le microimprese vengono esentate dall’obbligo di compilare:
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- rendiconto finanziario;
Le piccole imprese, sono invece esentate dall’obbligo di revisione dei loro bilancio di esercizio, dal momento che, oltre a rappresentare un notevole onere, molte di queste stesse imprese vedono gli azionisti tra gli amministratori e, quindi, il bisogno di revisioni e rassicurazione sulla correttezza del bilancio da parte di enti o società terze è inferiore.
Le novità sugli schemi di bilancio
La riforma del bilancio 2016 introduce novità anche riguardo agli schemi di bilancio, intervenendo su tre specifici aspetti: lo stato patrimoniale, il conto economico e l’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale sono entrate in vigore le seguenti novità:
- non vanno più indicate le “azioni proprie” nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni; queste ora vanno inserite in una specifica voce dal segno negativo, a riduzione del patrimonio netto;
- costi di ricerca e sviluppo vengono ora capitalizzati sotto costi di sviluppo (B.I.2);
- dal 1° gennaio 2016, tra le immobilizzazioni, crediti e debiti è obbligatorio indicare il rapporto tra imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- inserimento di una nuova voce VII tra quelle del patrimonio netto, chiamata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”;
- è abrogato l’obbligo di riportare a calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, che ora devono essere indicati nella Nota Integrativa.
Riguardo al conto economico sono, invece, state introdotte le seguenti novità:
- proventi e oneri finanziari, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, vanno ora indicati in modo separato;
- inserimento di nuove voci ai derivati;
- sono state eliminate la macroclasse e area straordinaria, dal momento che i proventi e oneri straordinari vanno indicati nella Nota Integrativa;
- criteri di valutazione: l’avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima non può essere effettuata, l’ammortamento deve avvenire entro 10 anni;
- Nota Integrativa: prevede che le informazioni circa lo stato patrimoniale e conto economico vadano presentate in base all’ordine delle voci dei rispettivi schemi;
Sull’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario sono state introdotte novità che hanno riconfigurato il comma 1 dell’art. 2423 del Codice Civile, che prevede l’obbligo, per gli amministratori, di redigere il bilancio d’esercizio tenendo conto delle seguenti voci:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;
Nel nuovo rendiconto finanziario devono ora risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente, anche le seguenti informazioni:
- ammontare e composizione della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio;
- flussi finanziari derivanti dagli investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci.
Da quest’ultimo adempimento sono esentate le nuove microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
In definitiva la redazione del bilancio ordinario rimane un onere delle sole imprese di medie e grandi dimensioni, mentre le microimprese e piccole imprese, è d’obbligo solo un bilancio abbreviato.