Con una recente comunicazione ( Prot. n. 000124/U/INPS ) dello scorso 4 Gennaio, la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone si rivolge alla Direttrice Generale dell’INPS, Gabriella Di Michele, per denunciare il grave disagio che in questi mesi le aziende con dipendenti subiscono, a causa della procedura automatizzata della regolarità contributiva e per i ritardi nel rilascio del DURC.
Come è noto l’art. 1 comma 1175 Legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce l’obbligo della regolarità contributiva anche per il godimento delle più comuni agevolazioni alle assunzioni.
I disagi causati dall’automatizzazione delle verifiche della regolarità contributiva
A partire dallo scorso anno tuttavia, l’INPS ha automatizzato il processo di verifica mensile della regolarità contributiva intervenendo contemporaneamente sul layout e sul sistema dei semafori del cassetto previdenziale. Ciò ha creato un meccanismo poco intellegibile e molto complesso, perché tendenzialmente proiettato a verifiche che si estendono a periodi pregressi anche di diversi anni.
Negli appositi tavoli tecnici con l’INPS, la categoria dei consulenti del lavoro ha più volte segnalato che, come era prevedibile, l’aumento esponenziale delle verifiche prodotte dall’automatismo, mal si sarebbe conciliato con l’operatività già compromessa di molte sedi territoriali dovuta al recente processo di riorganizzazione dell’Istituto.
Puntualmente quanto paventato si sta registrando, soprattutto in quei nodi nevralgici delle cosiddette “aree metropolitane” di Roma e Napoli, che presentano da tempo, per le citate ragioni, gravi disfunzioni organizzative. Mancato presidio dei cassetti nei termini, risposte incongrue o assenti, appuntamenti in tempi molto lunghi o addirittura impossibili, erano e sono le criticità di queste sedi, denunciate da tempo, nonostante il piano delle performance messo in piedi dall’Istituto.
In tale contesto, la verifica mensile della regolarità per i benefici contributivi si sovrappone in termini di carico di lavoro alle richieste di DURC (per evidenze pubbliche) generando, sempre più frequentemente, il blocco del processo complessivo d’istruttoria che, com’è noto, dovrebbe essere completato entro 30 giorni dalla richiesta.
La concomitanza di questi fattori porta al formarsi, sempre più spesso, del silenzio rifiuto per lo spirare del termine sopra indicato, costringendo le aziende a reiterare la richiesta sperando che la successiva sia più fortunata. Più in particolare al riscontro dell’invito a regolarizzare non segue poi l’emissione del DURC.
Inoltre, per effetto dell’implementazione delle procedure del sistema informatico dell’Istituto, il controllo mensile della regolarità per benefici contributivi, che come detto si estende anche a periodi pregressi di diversi anni, rileva frequentemente irregolarità per i medesimi periodi per i quali in passato è stato emesso il DURC positivo.
Una siffatta situazione, quindi, non è più sostenibile, perché non si possono scaricare su professionisti e imprenditori le problematiche organizzative dell’Istituto.
È noto peraltro come la tempistica nei processi di formazione della regolarità contributiva sia una componente importantissima dalla quale, a volte e sempre più spesso, può dipendere l’esistenza stessa dell’impresa.
Le richieste del CNO all’INPS riguardo alle problematiche relative alla regolarità contributiva
La Presidente dell’INPS, Marina Calderone, invita pertanto la Direttrice Generale di INPS Gabriella Di Michele e l’Istituto tutto, a trovare nel più breve tempo possibile, soluzioni tecniche idonee a conciliare le esigenze normative di verifica della regolarità contributiva con l’organizzazione dell’Istituto con particolare riferimento alle realtà territoriali.
Marina Calderone ricorda anche che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha proposto al Ministro del Lavoro una serie di modifiche del quadro normativo attuale che tenga conto delle differenti esigenze che il DURC investe.
Una delle soluzioni, infatti, potrebbe essere nel differenziare i termini di istruttoria a seconda se la richiesta attenga al DURC per evidenze pubbliche (appalti, pagamenti fatture, ecc.), oppure per la regolarità legata ai benefici contributivi.
In attesa dei possibili miglioramenti che interverranno sulla normativa, Marina Calderone confida in un pronto intervento dell’Istituto, in particolare sulle seguenti problematiche riscontrate:
- lavorazione da parte delle Sedi delle segnalazioni inoltrate dalla ns. utenza qualificata sugli inviti a regolarizzare nei tempi coerenti (id: 30 giorni dalla richiesta del Durc) evitando la formazione del silenzio-diniego del DURC;
- snellimento delle operazioni di annullamento di eventuali DURC negativi emessi in ipotesi di inesistenza dell’inadempimento alla base del DURC negativo;
- emanare una circolare esplicativa della nuova segnalazione semaforica di cui al messaggio 3082/2018 che non si presta ad una agevole e diretta lettura;
- emanare una circolare interpretativa dell’art. 1 commi 1175-1176 della L. 296/2006 con particolare riferimento ai casi di recupero delle agevolazioni contributive che tenga conto della più recente giurisprudenza (Cassazione 27107/2018) in ordine al fatto che il DURC è una condizione di “fruibilità”, recte di godimento delle agevolazioni contributive e, dunque, l’eventuale recupero delle agevolazioni non potrà che riguardare i periodi successivi ad un eventuale DURC negativo, non potendo retroagire per il pregresso, in particolar modo in presenza di un precedente DURC (a qualsiasi titolo) regolare (così anche Corte di Appello di Milano sentenze 1116/2018 e 155/2016);
- calmierare il recupero delle eventuali agevolazioni contributive, tenendo presente, così come affermato dall’INL con la circolare n° 3/2017, la portata generale della disposizione di cui all’art. 6 commi 9 e 10 della L. 389/89, al fine di mitigare i devastanti effetti che anche una piccola irregolarità (poche centinaia di euro) si trasformi in un recupero di tutte le agevolazioni fruite senza limite di importo;
- tracciare una netta linea di demarcazione fra il sistema di verifica della regolarità contributiva, ante durc on line (fino al settembre del 2017) -essenzialmente esplicata con il messaggio 2889/2014 – e quella successiva al settembre 2017, consentendo, nei casi la irregolarità riguardi un periodo antecedente il settembre 2017, un adeguato termine per la sistemazione definitiva della eventuale problematica.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 8 Gennaio 2019 22:17