Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro diffonde con una recente comunicazione il nuovo Regolamento 2019 con le relative Linee Guida recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro, perfezionato attraverso un articolato iter di approvazione.

Il Regolamento 2019 per la Formazione Continua con le relative Linee Guida è stato infatti approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017. Con la delibera n. 88 del 15 giugno 2018 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha integrato il Regolamento 2019 con le relative Linee Guida.

Premesse del Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

Il Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro costituisce un atto di indirizzo mentre le linee guida mirano a facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di formazione continua, e sono concepite come una misura di accompagnamento utile a chiarire eventuali dubbi interpretativi, a beneficio degli iscritti, dei Consigli dell’Ordine e dei soggetti che erogano attività formative.
A seguito dei singoli articoli del Regolamento sono quindi inserite le suddette Linee Guida in forma di note di commento e/o spiegazione in calce.
Il Regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in Capi che danno conto di:

  • Disposizioni Generali il primo (artt. 1-5);
  • Crediti formativi e loro attribuzione (artt. 6-10);
  • Disposizioni per i soggetti abilitati (artt. 11-17);
  • Disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (artt. 18-19);
  • Adempimenti e facoltà degli iscritti e dei Consigli provinciali (artt. 20-22);
  • Sanzioni (art. 23);
  • Altre disposizioni (artt. 24-27);

Disposizioni Generali del Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

Il Regolamento 2019 per la FCO è adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e disciplina gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, oltre ai requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.

Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro (art. 2).
Il Consulente del Lavoro, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell’utente e della collettività, ha l’obbligo di sviluppare e curare la propria competenza professionale, mediante la partecipazione a corsi o eventi formativi riconosciuti o accreditati ai sensi del presente regolamento, ovvero mediante lo svolgimento di altre attività formative.
Lo svolgimento della formazione continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22. Allo stesso obbligo sono soggetti anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione (art. 3).
Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro (art. 4).
Il periodo di riferimento per la formazione continua ha durata biennale. L’anno formativo inizia il 1⁰ gennaio e termina il 31 dicembre (art. 5).

Crediti formativi e modalità di attribuzione nel Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

  • Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
  • L’unità del valore del credito formativo è l’ora.
  • Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
  • Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui sopra sono conseguentemente riproporzionati.
  • Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
  • Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
  • Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. Nella percentuale del 40%, invece, sono inclusi anche i corsi formativi svolti in modalità webinar ovvero i seminari interattivi che si svolgono in modalità virtuale;
  • In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente;

(art. 6)

Il Consulente del Lavoro, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, sceglie liberamente i corsi, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il Consulente del Lavoro può conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione a:

a) corsi di formazione, anche in modalità e-learning, organizzati da altri soggetti (cfr. Art. 11);
b) seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto argomenti nelle materie di cui all’allegato 1.

Il Consulente del Lavoro può, altresì, conseguire i crediti formativi mediante lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti le materie di cui all’articolo 4:

a) relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati;
b) insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari;
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute;
d) pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del Lavoro;
f) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione;
g) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma;
h) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati (ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10), aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie di cui all’articolo 4;
i) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali;
l) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore;
m) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie;
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni;
o) partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali.

I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all’organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento, nel biennio, del numero minimo di crediti di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento. Il Consiglio Provinciale in quanto titolare esclusivo dell’evento dovrà curare anche tutti gli aspetti organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi (art. 7).

I crediti formativi si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi a condizione che essi siano organizzati dai soggetti indicati al successivo articolo 11.
I crediti si conseguono, inoltre, con lo svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 7, comma 3.
Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è riconosciuto n. 1 credito. Fermo restando la non frazionabilità dell’evento stesso, è data facoltà al Consiglio Provinciale di prevedere una frazionabilità correlata agli argomenti trattati.
L’attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2, non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento ed è così regolata:

Attività formative e Crediti attribuibili:

  • attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati – 2 crediti per ciascuna ora;
  • attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post- universitari – 2 crediti per ciascuna ora;
  • partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute – 5 crediti per ciascun progetto;
  • partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità – 10 crediti per ciascun progetto;
  • attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate – 2 crediti per ciascuna pubblicazione;
  • partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro – 10 crediti per ciascuna sessione. Alla partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro viene assimilata l’attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. “dominus” o “dante pratica”) svolge nei confronti del proprio tirocinante. Per tale attività è riconosciuta l’attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero dei tirocinanti. I 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il suddetto periodo di tirocinio. Il dominus o Consulente del Lavoro dante pratica sarà chiamato a compilare specifica dichiarazione contenente il nominativo del praticante e la data di conclusione del tirocinio;
    superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione – 6 crediti per ciascun esame;
  • frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma – 20 crediti per ciascun master;
  • partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4 – 1 credito per ciascuna ora di partecipazione;
  • partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali – 1 credito per ciascuna ora di partecipazione;
  • L’attribuzione dei crediti è altresì riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Con riferimento alla partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione di crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno;
  • partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore – 1 credito per ciascuna ora di partecipazione;
  • partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie – 2 crediti per ciascuna riunione;
  • partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni – 2 crediti per ciascuna riunione;
  • partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali – 20 crediti per l’intero corso;
  • partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali – 6 crediti per l’intero corso;

(Art. 8)

I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.
È prevista la possibilità di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i videoforum organizzati dalla Fondazione Studi e le videoconferenze realizzate dalla stessa in favore dei Consigli Provinciali.
In tali ipotesi l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei partecipanti e alla gestione delle presenze.
Il Consiglio Provinciale è chiamato a vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti alla singola attività formativa e sui contenuti scientifici dell’evento stesso.
Il Consiglio Nazionale si riserva di stabilire ulteriori indicazioni o limiti per tale modalità. (Art. 9)

I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.
I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning nei limiti del 40% del totale previsto nel biennio.
Tale modalità è consentita solo ove la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 1 del presente Regolamento, stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera (Art. 10)

I successivi Capi del Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro danno conto delle Disposizioni per i soggetti abilitati (Capo III), delle Disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (Capo IV), degli Adempimenti e facoltà degli iscritti e dei Consigli Provinciali (Capo V), delle Sanzioni (Capo VI) e delle Altre Disposizioni (Capo VII).
In calce al Regolamento 2019 per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro sono consultabili le discipline e le materie che possono essere oggetto degli eventi di FCO e le Linee Guida per le modalità e-learning e Webinar di cui all’Art. 10, approvate con Delibera n. 099 del 26 luglio 2018 (Allegato 1).

Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 15 Novembre 2018 13:22

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