Apprendistato di I° livello con obbligo formativo non assolto: quesito risolto
Durante un recente incontro per la Formazione Continua Obbligatoria è stato posto un quesito complesso riguardante la possibilità, per un minore straniero con obbligo formativo non assolto, di poter lavorare con un contratto di apprendistato di I° livello. Viene illustrata di seguito la risposta fornita dallo Sportello Europa di Viterbo del Servizio Ufficio Europa della Regione Lazio, mediante una consulenza personalizzata resasi possibile grazie al Protocollo di Intesa, in fase di sottoscrizione, tra Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo e Direzione Programmazione Economica della Regione Lazio.
Quesito sull’Apprendistato di I° livello con obbligo formativo non assolto: il caso in oggetto
Nel corso del Parliamone Insieme dello scorso 11 Dicembre 2019, dedicato ai Fondi Europei, la Consulente del Lavoro Silvia Fensore ha posto il seguente quesito:
perché un minore straniero dell’età di 16 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, non può essere assunto con contratto di Apprendistato di primo livello, pur non avendo assolto l’obbligo formativo, stante un apposito Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e dalla Regione Lazio, per il rilancio dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, che favorisce esplicitamente la promozione nei confronti delle imprese assistite dai consulenti del lavoro del contratto di Apprendistato di I° livello?
Apprendistato di I° livello con obbligo formativo non assolto: la normativa di riferimento
Come è noto, l’Apprendistato di I° Livello, o apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, è normato dagli artt. 41 e seguenti del D. Lgs. 81/2015 che introduce la nuova disciplina per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione.
L’articolo 43, comma 2, del suddetto Decreto, inoltre, prevede inoltre la possibilità di assumere, con il contratto di apprendistato di I° livello i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di età per il conseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione nonché per l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore, in tutti i settori di attività.
Il Decreto Interministeriale (MLPS, MIUR e MEF) del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’Accordo Stato-Regioni del 24 Settembre 2015 sul Progetto Sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’ Istruzione e Formazione Professionale”.
Il regolamento regionale recante il testo del “Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato”, composto da n. 42 articoli e n. 5 allegati e approvato con Deliberazione n, 123 del 21 Marzo 2017.
Il Regolamento Regionale – numero 7 del 29/03/2017, denominato “Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato” e i relativi allegati.
Il Protocollo di Intesa del 13/01/2017 per il rilancio dell’ Apprendistato firmato da Regione Lazio e Ordine dei Consulenti del Lavoro del Consiglio Provinciale di Roma.
L’Avviso Pubblico – Determinazione – numero G06261 del 01/06/2016 denominato Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio.
La Circolare – numero 82447 del 13/02/2018 riportante chiarimenti in merito al regolare possesso di permesso di soggiorno richiesto ai cittadini stranieri negli avvisi regionali a valere sul POR Lazio FSE.
L’Avviso Pubblico – Determinazione – numero G14272 del 18/10/2019 denominato: “Invito alla presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani – Linea 1 – Anno Formativo 2019/2020, con scadenza alle ore 18:00 del 10/12/2019.
Apprendistato di I° livello con obbligo formativo non assolto: risoluzione del quesito
Per rispondere al quesito esplicitato sopra occorre fare, innanzitutto, alcune necessarie premesse.
Il minore “protagonista” del caso ha 16 anni, quindi, è nella fascia d’età (15-25) specificamente interessata dall’Apprendistato di I° livello, come definita dal D. Lgs. 81/2015.
Il minore straniero, in Italia con regolare permesso di soggiorno, può lavorare con contratto di apprendistato perché, come da Circolare 82447 del 13/02/2018 citata sopra, il suo permesso di soggiorno è stato rilasciato per uno dei seguenti motivi (non si specifica quale per ragioni di privacy): per attesa occupazione; per lavoro autonomo; per lavoro subordinato; per lavoro subordinato-stagionale; per lavoro subordinato-stagionale pluriennale; per motivi familiari; per assistenza minori; per integrazione minore; per protezione temporanea per motivi umanitari; per protezione sociale; per Protezione Internazionale (incluso per Asilo politico, rinnovo e per Richiedenti Asilo); CE per soggiornanti di lungo periodo; Carta di soggiorno di familiare di un cittadino UE; carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino UE; Carta Blu UE; per status apolide; per casi particolari (tra cui ricerca scientifica, attività artistiche, sportive, attività universitaria, ecc.) per studio e formazione professionale.
Riguardo al Protocollo di Intesa stipulato tra Regione Lazio e CPO di Roma, occorre premettere che il documento aveva validità di 24 mesi ed è attualmente scaduto senza essere rinnovato. Il protocollo d’intesa, inoltre, impegna i consulenti del lavoro (della sola provincia di Roma) a diffondere il contratto di apprendistato di I° livello, a informare gratuitamente a riguardo le imprese assistite e a favorire la sottoscrizione di Piani formativi individuali che consentano agli apprendisti di effettuare l’Apprendistato di I° livello nelle aziende assistite. Nonostante ciò il Protocollo di Intesa sottoscritto dal CPO di Roma non consentiva, e non consente attualmente, né ai Consulenti del Lavoro né alle aziende assistite, di certificare le competenze necessarie per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Altra necessaria premessa è che il sistema duale di apprendimento che si concretizza nei percorsi di istruzione e formazione professionale è riservato ai Neet (giovani che non lavorano e non studiano) che dovono essere necessariamente iscritti al Programma Garanzia Giovani per accedere a tali percorsi.
Il sistema duale di apprendimento, per il quale la Regione destina apposite risorse finanziarie, mediante appositi Bandi, non si concretizza solo nella più conosciuta Alternanza Scuola-Lavoro ma in molti altri interventi per l’istruzione e la formazione professionale.
Più specificamente la Regione Lazio ha normato gli interventi di istruzione e formazione professionale prevedendo due distinte Linee di intervento:
- Linea 1 = attivazione di contratti di apprendistato di I° livello, della durata minima di 6 mesi, per la qualifica professionale (durata massima 3 anni) e per il diploma professionale (durata massima 4 anni). Per l’avvio del contratto di apprendistato (ex art. 43 del D. Lgs. 81/2015) sono necessari:
- la stipula di un protocollo di intesa tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- la sottoscrizione di un piano formativo individuale (PIF) tra l’istituzione formativa presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale (in caso di minore).
In questo primo caso la Regione Lazio finanzia, mediante appositi bandi, Istituzioni Formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e sono in regola con l’accreditamento regionale in materia di formazione, al fine di predisporre percorsi formativi di questa prima tipologia.
L’Istituzione Formativa è l’unico ente che ha facoltà di stipulare protocolli di intesa con le aziende che ospitano gli apprendisti e di sottoscrivere Piani Individuali Formativi con il datore di lavoro, lo studente/apprendista o (in caso di minore) chi ne ha la responsabilità legale.
L’Istituzione Formativa è l’unico ente in grado di certificare le competenze professionali e, quindi, di attestare l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte di un minore apprendista che viene coinvolto in un apprendistato di I° Livello e che è comunque tenuto a frequentare anche una percentuale di ore in aula, presso l’Istituzione Formativa, per vedersi riconosciuto l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Nella Provincia di Viterbo l’unico ente riconosciuto come Istituzione Formativa accreditata presso la Regione Lazio è il Servizio di Formazione Professionale della Provincia di Viterbo che opera attraverso le sedi di Civita Castellana, Capranica, Viterbo/Via Richiello e Viterbo/Scuola Alberghiera di Via Alessandro Volta.
Come attesta la Determinazione – numero G14272 del 18/10/2019 (vedi link sopra) denominata: “Invito alla presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani – Linea 1 – Anno Formativo 2019/2020, le Istituzioni Formative accreditate presso la Regione Lazio avrebbero potuto manifestare il proprio interesse per l’attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale con sistema duale/Linea 1 entro le ore 18:00 del 10/12/2019.
Tuttavia il Servizio di Formazione Professionale della Provincia di Viterbo non ha manifestato il proprio interesse all’attivazione di tali percorsi e, quindi, tali percorsi formativi sono da considerarsi non attivi, nella provincia di Viterbo, per l’Anno Formativo 2019/2020.
Il minore “protagonista” del caso in oggetto, quindi, in definitiva, non può assolvere il proprio obbligo formativo mediante apprendistato di I° livello e, quindi, non potendo essere assunto, è tenuto all’assolvimento dell’obbligo formativo esclusivamente mediante la frequenza del corso triennale di formazione professionale.
- Linea 2 = utilizzo dei contratti di apprendistato di I°livello nell’ambito di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale: si tratta di percorsi riservati a coloro che sono già in possesso della qualifica triennale di formazione professionale rilasciata dagli IeFP e frequentano un ulteriore anno con quota parziale di ore in apprendistato di I° livello, per conseguire il diploma di istruzione e formazione professionale.
Come la Linea 1 anche la Linea 2 viene finanziata, con appositi bandi regionali, ai quali possono accedere le Istituzioni Formative accreditate presso la Regione Lazio. La Linea 2 è l’unica tipologia di percorso professionalizzante, con sistema duale e conseguente utilizzo dell’apprendistato di I° livello, attualmente attivata dal Servizio di Formazione Professionale della Provincia di Viterbo.
In definitiva la mancata attivazione di entrambe le Linee di intervento mediante le quali è possibile concretizzare il sistema duale e garantire il massimo utilizzo dell’Apprendistato di I° livello, determina, nella sola Provincia di Viterbo, un grave vuoto nel sistema formativo professionale che rallenta sensibilmente lo sviluppo dell’economia del territorio e limita le possibilità di accesso al mondo del lavoro per i giovani. Si tratta di un grave vulnus che dovrebbe, auspicabilmente, essere sanato in tempi quanto più brevi possibili dal Servizio di Formazione Professionale della Provincia di Viterbo.