Con una recente Comunicazione ( Protocollo U n. 2020/0003620 ) dello scorso 21 Aprile 2020, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, avanza indispensabili proposte per un pacchetto di interventi in materia di Welfare per fronteggiare le ricadute economiche dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, da inserire nei provvedimenti normativi in via di emanazione.
All’interno delle misure a favore dei lavoratori previste dai provvedimenti normativi in via di emanazione, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro propone l’inserimento di un pacchetto di interventi in materia di welfare a volto a premiare l’assiduità al lavoro dei dipendenti, ad aumentare il potere di acquisto degli stipendi ed a favorire una migliore organizzazione del lavoro con l’ausilio di strumenti solidali per salvaguardare le esigenze vita-lavoro dei dipendenti.
Un primo intervento lo si propone sull’attuale disciplina fiscale della formazione del reddito di lavoro dipendente, tesa a consentire ai datori di lavoro del settore privato di aumentare il potere di spesa dei lavoratori che si rechino materialmente a lavoro, in analogia a quanto già previsto dal cosiddetto Decreto Cura Italia (cosiddetto Premio 100 euro ex art. 63 D.l. n. 18/2020). Tale misura straordinaria potrebbe avere una duplice articolazione:
- Previsione di una disciplina temporanea secondo cui, in base ad opzione volontaria dei dipendenti, il diritto maturato a opere, beni e servizi ex art. 51 cc. 2-3 del TUIR (concesso a fronte di piani di welfare aziendale) di per sé non concorrente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (dunque non soggetto a imposizione fiscale e ad assoggettamento contributivo) potrà essere convertito in una monetizzazione del valore nominale del welfare entro una soglia massima annuale di 1.500 euro comunque esente o, in alternativa, in buoni spesa alimentari comunque eccedenti l’attuale soglia annua di esenzione pari a 258,23 € ex art. 51 c. 3 TUIR; in entrambi gli scenari tale forma di welfare resta completamente a carico del datore di lavoro con piena deducibilità dalla formazione del reddito d’impresa; la platea dei beneficiari potrebbe coincidere con la categoria omogenea dei lavoratori dipendenti che si recheranno sul posto di lavoro con maggiori rischi legati all’emergenza sanitaria durante la cosiddetta Fase 2, valutando di includere anche i lavoratori completamente sospesi dal lavoro in costanza di integrazioni salariali (CIGO, FIS, FdS e CIGD) a causa della riduzione retributiva patita;
- Previsione della medesima esenzione di cui al punto precedente per tutti i lavoratori anche non coinvolti in un piano di welfare aziendale, consistente nella possibilità per il datore di lavoro di erogare per ciascun dipendente una somma fino ad un massimo di €1.500,00, esclusivamente nell’anno 2020, non concorrente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (dunque non soggetta a imposizione fiscale e ad assoggettamento contributivo) e con piena deducibilità dalla formazione del reddito d’impresa.
Il secondo intervento che si propone, invece, è volto all’introduzione di uno strumento solidale di organizzazione del lavoro che integri le possibilità, già legalmente previste, di assentarsi per fronteggiare particolari esigenze di vita privata durante il periodo di emergenza epidemiologica:
- Previsione di una disciplina stabile di concessione solidale di ore di retribuzione, nonché di ferie (oltre alla misura di fruizione obbligatoria di 4 settimane all’anno) e permessi, senza necessità di accordi sindacali aziendali o territoriali. Tale previsione amplierà quanto già disciplinato dall’art. 24 del D.lgs. 151/2015 che limita la possibilità per i datori di lavoro di prevedere la cessione di ferie e permessi solo in presenza di accordi collettivi e solo a favore di dipendenti che assistono i figli minori con necessità di cure costanti. La norma in esame dovrà prevedere che le ore di retribuzione, nonché le ferie e i permessi non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i donatori e per i beneficiari, mentre a livello previdenziale i contributi sulle ore di retribuzione persona da parte dei donatori saranno a carico della fiscalità generale.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 24 Aprile 2020 17:03