Dallo scorso 29 Agosto è in vigore l’obbligo del preventivo in forma scritta o digitale per i professionisti: anche i Consulenti del Lavoro, quindi, sono, da pochi giorni, tenuti a fornire ai clienti tutti i dati necessari per valutare l’entità economica delle prestazioni richiesti, e a indicare i titoli accademici e professionali posseduti, per lo svolgimento della professione.
A prevedere l’obbligo del preventivo in forma scritta o digitale per i professionisti sono i commi 150, 151 e 152 dell’articolo 1 della Legge annuale sul mercato e sulla concorrenza (L. 124/2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 Agosto. La norma corregge e integra le disposizioni precedenti in materia, ovvero il comma 4 dell’articolo 9 del D. L. 1/2012 (e la correlata Legge di conversione 27/2012), fornendo nuove indicazioni anche riguardo alla redazione e alla sottoscrizione degli atti catastali, rispetto a quelle contenute nella normativa precedente (comma 96 dell’articolo 145, Legge 388/2000).
Preventivo in forma scritta: cosa prevede la Legge sulla concorrenza
La nuova Legge sulla concorrenza, recentemente entrata in vigore, allo scopo di promuovere e sviluppare la libera circolazione di merci, l’apertura dei mercati, l’armonizzazione delle normative dei singoli stati a quelle dell’Unione Europea, e di garantire la tutela dei consumatori, prevede che i professionisti, ivi compresi i consulenti del lavoro, presentino ai propri clienti un preventivo dettagliato, in forma scritta o digitale, dove sono fornite, oltre al compenso di massima per l’incarico, altre importanti voci, come la complessità dell’incarico stesso e i dati della polizza assicurativa.
Più in dettaglio, il comma 150 dell’articolo 1 della Legge 124/2017 afferma che:
150. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale».
Alla luce di questa nuova norma diviene, quindi, più stringente il dettato del comma 4 dell’articolo 9 del DL 1/2012. Che perciò, ora prevede l’obbligo della forma scritta o digitale per:
- il compenso di massima dell’intervento preventivato;
- le singole voci di costo;
- l’indicazione delle spese, comprese nelle voci di costo;
- gli oneri ipotizzabili dal momento dell’inizio della prestazione alla sua conclusione;
- i contributi previdenziali e assicurativi dovuti;
- alcune indispensabili informazioni sul grado di complessità dell’incarico (che permettano al cliente di comprendere meglio il servizio prestato e il relativo costo);
- Le società tra professionisti dovranno indicare ai clienti anche i nominativi dei singoli professionisti responsabili di specifiche parti del progetto o di specifiche attività previste dal progetto, con le relative informazioni riguardanti i compensi spettanti a ciascuno di essi;
Preventivo in forma scritta e compensi
Fornire al cliente tutte le informazioni che il consulente del lavoro possiede al momento della presentazione del preventivo, riguardo agli oneri ipotizzabili per l’intera durata dell’incarico, al suo livello di complessità, agli strumenti, di varia natura, che esso richiede per il suo svolgimento, alle spese collegate alle singole voci di costo e ai contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal cliente significa fornire tutti gli elementi utili alla determinazione di quel compenso che, attraverso la forma scritta o digitale, viene di fatto pattuito, allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza della prestazione e al fine di evitare fastidiosi dissapori in fase di saldo.
Con il preventivo in forma scritta o digitale, in definitiva, si elimina la possibilità di pattuire il compenso in via informale (a parole), consentendo al cliente di avere maggiori informazioni circa il costo della prestazione e fornendo, al contempo, al professionista, una garanzia ulteriore di pagamento (la firma del preventivo, da parte del cliente, equivale, di fatto al conferimento dell’incarico al professionista).
La polizza assicurativa
Altri elementi da indicare obbligatoriamente, nel preventivo in forma scritta o digitale che i consulenti del lavoro devono presentare ai propri clienti sono:
- i dati e gli estremi della polizza assicurativa che talune categorie professionali (in particolare ingegneri, architetti, geometri) stipulano per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per eventuali danni provocati ai clienti, durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Titoli professionali
Infine, in base al comma 152 dell’articolo 1 della Legge 124/2017
152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
I professionisti hanno dunque l’obbligo di indicare nel preventivo anche i titoli e le qualifiche professionali posseduti. A titolo di esempio, possono rientrare in questo capitolo del preventivo:
- le informazioni sulla Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale conseguita (sede universitaria, valutazione, data di conseguimento);
- le informazioni su eventuali Master, Diplomi di Specializzazioni e Dottorati di Ricerca conseguiti (sede universitaria, valutazione, data di conseguimento);
- le informazioni sulle qualifiche professionali (Albo professionale di appartenenza, numero della licenza professionale, data di iscrizione all’Albo, ecc.);
L’obbligo di descrivere i titoli professionali posseduti costituisce una novità non solo rispetto alla precedente normativa ma anche rispetto al regolamento di riforma degli ordini professionali (comma1, articolo 4, DPR 137/2012) che intendeva la comunicazione di titoli e specializzazioni come una mera facoltà e non come un obbligo:
“È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”
Atti catastali
Un’ultima specifica fornita contestualmente all’obbligo di preventivo in forma scritta o digitale, che però non interessa i consulenti del lavoro, è quella illustrata dal comma 151 dell’articolo 1 della Legge 124/2017:
151. Il comma 96 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
I soggetti chiamati in causa sono i professionisti iscritti all’Albo Nazionale degli Agrotecnici, istituito, appunto, dalla Legge 251/1986.
Gli Agrotecnici possono, dunque, redigere e sottoscrivere atti catastali, sia urbani sia rurali, come già aveva previsto il comma 7-ter dell’articolo 26 del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008, una norma che, però (essendo uno dei cosiddetti Decreti Milleproroghe) era stata, poi, dichiarata illegittima da una sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost., sent. 154/2015).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 5 Settembre 2017 15:26