Dopo l’introduzione dei voucher (D. Lgs. 81/2015) con il Jobs Act e la loro successiva abolizione, il lavoro occasionale è stato normato con due nuovi strumenti, il Libretto di Famiglia e PrestO, un nuovo contratto di prestazione occasionale, resi operativi dalla legge di conversione del DL 50/2017, recentemente approvata.
PrestO è l’acronimo di Prestazione Occasionale: si tratta di una nuova tipologia di contratto, vera e propria e non di un buono (come avveniva prima) riservata ad alcune specifiche tipologie di imprese e soggetta a limiti relativi sia agli importi che alla durata.
PrestO: i soggetti interessati dal contratto di prestazione occasionale
Non possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale per lavoro accessorio le imprese dei seguenti settori:
- edilizia e settori affini;
- imprese che effettuano attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- miniere, cave e torbiere.
- l’utilizzo del nuovo contratto di lavoro occasionale accessorio è inoltre vietato per chi esegue appalti di opere o servizi;
Dall’utilizzo di PrestO è esclusa anche la pubblica amministrazione (tranne che in alcuni specifici casi), il contratto di prestazione occasionale può essere quindi utilizzato da imprese di piccole dimensioni e dai professionisti, ovvero da quelle realtà imprenditoriali che hanno un massimo di cinque lavoratori dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).
Le imprese del settore agricolo possono utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale solo ed esclusivamente per i seguenti soggetti (purché questi ultimi non siano stati iscritti nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli):
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o a un ciclo di studi presso l’università;
- disoccupati, ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150/2015;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito (l’INPS provvede, in questo caso, a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionale);
Le pubbliche amministrazioni possono, invece, applicare il contratto di prestazione occasionale solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- in progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- nello svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- in attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- nell’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
Nuovo contratto di lavoro accessorio: importi e limiti
PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale, che non può essere utilizzato nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con quello stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa nei precedenti sei mesi, prevede i seguenti limiti di utilizzo:
- i compensi massimi derivanti dai PrestO non devono superare i 5000 euro annui complessivi netti (nei soli casi in cui la prestazione sia resa da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di sussidi a sostegno del reddito, il tetto sale a 6666 euro annui complessivi);
- il compenso derivante dalla prestazione del singolo lavoratore non deve oltrepassare i 2500 euro annui nel singolo rapporto di lavoro (con uno stesso datore di lavoro);
- la singola prestazione non deve superare le 4 ore continuative;
- il compenso per singola prestazione giornaliera non può essere inferiore a 36,00 euro (4 ore di lavoro);
- non è possibile superare il tetto massimo di 280 ore annue per ogni singolo rapporto di lavoro;
Il nuovo contratto di prestazione occasionale, pur prevedendo il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, è ben lontano da un contratto di tipo subordinato, non prevede, infatti, alcuna copertura per maternità, ferie e disoccupazione.
Il valore netto di una singola ora di lavoro occasionale accessorio remunerata non può essere inferiore ai 9,00 euro (si tratta di un sensibile miglioramento rispetto ai vecchi voucher, il cui importo netto era di 7,5 euro). Unica eccezione a questa regola è il settore agricolo dove la retribuzione minima oraria è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo di categoria per il lavoro subordinato.
I contributi previdenziali, da versare ora alla Gestione Separata INPS, aumentano al 33% del valore netto della retribuzione oraria (come i cococo) e sono pari a 24% del totale lordo della prestazione oraria (12,4 euro) mentre cala l’assicurazione contro gli infortuni e (come specifica espressamente la norma) le malattie professionali, da versare all’INAIL, che passa dal 7% al 3,5% del valore netto della retribuzione oraria.
Come attivare e utilizzare PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale
Il DL 50/2017 (in particolare art. 54 bis) e la relativa legge di conversione prevedono nuove regole di attivazione del contratto di prestazione occasionale per il lavoro accessorio, per garantire una maggiore tracciabilità dello strumento e delle relative prestazioni.
Sia gli utilizzatori (imprese) che i prestatori (lavoratori) devono registrasi in un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS e svolgere gli adempimenti previsti cosicché i compensi possano essere erogati e accreditati e possa essere valorizzata la posizione contributiva dei singoli lavoratori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
A questa piattaforma possono accedere anche gli intermediari abilitati (quindi consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e associazioni datoriali); le prestazioni rese, saranno materialmente pagate da imprese e professionisti attraverso il modello F24, senza poter, però, utilizzare eventuali crediti contributivi o fiscali in compensazione.
Viene, dunque, eliminata la possibilità di acquistare buoni lavoro presso le tabaccherie; per quanto riguarda la riscossione del compenso, sarà l’INPS a effettuare il pagamento entro il 15 del mese successivo alla prestazione, accreditando gli importi sul conto corrente bancario che il lavoratore ha indicato nella propria anagrafica all’interno della piattaforma informatica; qualora il lavoratore non disponga di un conto corrente bancario, i compensi saranno erogati con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore).
L’obbligo della comunicazione preventiva, introdotto dal D. Lgs. 185/2016, a contrasto del lavoro nero, come correttivo al Jobs Act, e, quindi, già previsto per i vecchi voucher, viene esteso a tutti gli utilizzatori (con la sola esclusione della famiglie, che però non utilizzano i PrestO ma il Libretto Famiglia, per altre tipologie di prestazioni).
L’impresa o il professionista che si avvale del nuovo contratto di prestazione occasionale, deve trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo):
- dati anagrafici e identificativi del prestatore (lavoratore);
- luogo di svolgimento;
- oggetto;
- data e ora di inizio e di termine della prestazione;
- compenso pattuito;
Tra le novità relative alla comunicazione è da evidenziare l’avviso che il lavoratore (prestatore) riceve, mediante sms o posta elettronica, relativo alla notifica effettuata dal datore.
Se la prestazione lavorativa non avviene effettivamente, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno previsto per lo svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. Se la revoca non viene trasmessa, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali.
La gestione completamente telematica delle comunicazioni per l’attivazione del contratto di prestazione occasionali favoriranno la verifica dell’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione.
Le sanzioni per PrestO
Proprio perché la normativa prevede esplicitamente che le prestazioni di attività lavorative (con esclusione della pubblica amministrazione) non possano superare il limite di 280 ore nell’arco dell’anno civile, occorre ricordare che per l’anno civile, di 365 giorni, viene conteggiato com’è indicato sul calendario, tenendo conto dei mesi formati da 28, 30 e 31; in caso di anno bisestile si tiene conto anche del mese formato da 29 giorni e i giorni totali diventano 366.
Nel caso in cui si superi il limite di 280 ore il rapporto si trasformerà a tempo pieno e indeterminato; lo stesso avviene per l’imprenditore (diverso dalla pubblica amministrazione) che superano il limite dei 2.500 euro annui.
Per gli imprenditori che utilizzano il contratto di prestazione occasionale di lavoro accessorio sono previste anche le seguenti altre violazioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
È espressamente previsto che non si applica la procedura di diffida (art. 13 D. Lgs. 124/2004).
I vecchi voucher, già acquistati alla data del 17 marzo scorso, potranno essere utilizzati fimo alla fine dell’anno in corso, come previsto dal D. L. 25/2017.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 23 Giugno 2017 7:44