Prestazione FSBA COVID-19: un intervento straordinario per il Coronavirus
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato ha pubblicato sulla propria piattaforma SINAWEB, la procedura per la presentazione di domande di prestazione FSBA con causale “COVID-19 CORONAVIRUS”.
Di fronte al pesante impatto che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 sta avendo sulle attività economiche delle imprese e conseguentemente sull’occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 febbraio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil hanno firmato un Accordo interconfederale che prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), che eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
L’intesa prevede l’introduzione, a carico di FSBA, di uno specifico intervento di 20 settimane (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni) nell’arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus.
L’accordo ha carattere transitorio, per la durata dell’emergenza, e in ogni caso comporterà l’erogazione di prestazioni fino all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate.
La nuova prestazione riguarda l’intero territorio nazionale e potranno accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/FSBA.
In attuazione del citato Accordo Interconfederale, la Presidenza di EBNA/FSBA, il 2 marzo 2020, ha quindi adottato una Delibera d’urgenza per una prima regolamentazione della misura, che consente agli Enti Bilaterali Regionali di attivarsi rapidamente per corrispondere alle richieste delle imprese in difficoltà e a supporto del reddito dei lavoratori dell’artigianato.
La Delibera contiene alcune importanti novità che sono state introdotte, solo ed esclusivamente per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, al fine di garantire un tempestivo ed efficace accesso alla prestazione di FSBA:
- possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione (la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020);
- sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
- sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.
È prevista, quindi, l’introduzione di una specifica causale di sostegno al reddito “COVID-19 – CORONAVIRUS” ed è stato predisposto un apposito modello di Accordo Sindacale che può già essere utilizzato e successivamente dovrà essere caricato sulla piattaforma SINAWEB, contestualmente alla richiesta ad INPS del Ticket per la contribuzione correlata.
Sono in corso le necessarie implementazioni al Sistema informativo del Fondo. Già da oggi è attivo sulla piattaforma SINAWEB uno specifico percorso dedicato ad accordi e domande con causale “COVID-19 – CORONAVIRUS”.
Infine, entro il 31 marzo 2020, verrà effettuato un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA, nonché sull’assorbimento delle risorse, in merito all’emergenza Coronavirus al fine di accertare la reale necessità di mantenere in essere la nuova causale.