Con il Parere 2/2019, pubblicato lo scorso Venerdì 15 Novembre e curato da Sergio Giorgini, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce le nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24 alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (cosiddetto “Collegato Fiscale”), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».
Il DL 124/2019 ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.
Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24 alla luce del DL 124/2019
Scendendo nel merito della modifica, infatti, il comma 2 dell’art. 3 del DL 124/2019 ha rivisto l’art. 37, comma 49-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sicché, per effetto della predetta modifica, il nuovo comma 49-bis, allo stato, dispone che:
«I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate».
Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
In ragione di quanto precede, pertanto:
- tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
- per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;
- non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;
- l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 18 Novembre 2019 16:31