Con il Parere 1/2019, firmato da Luca Caratti, la Fondazione Studi interviene sull’importante tema delle comunicazioni obbligatorie a cui sono tenuti datori di lavoro e intermediari alla luce delle recenti modifiche al comma 4 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 150/2015 rubricato “Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro” mediante la Legge 128/2019 che, lo scorso 3 Novembre, ha convertito il DL 101/2019.
Cosa cambia nelle comunicazioni obbligatorie
Nello specifico, viene ora previsto che tutte le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro non debbano essere inviate per via telematica all’Anpal, come statuito nella previgente disposizione normativa, ma, in un’ottica di semplificazione, direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A sua volta, il Ministero le metterà a disposizione di Anpal, Regioni, Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro per le attività di rispettiva competenza. È quindi lecito domandarsi se, stante anche la repentina entrata in vigore della norma, vi siano dirette conseguenze operative per i datori di lavoro e i loro intermediari di cui alla legge n. 12/1979.
Dall’esame letterale del nuovo testo del citato comma 4 è di evidenza come, nei fatti, si sia modificato il destinatario finale – ora il Ministero del Lavoro – delle comunicazioni di cui sopra, ma non si sia modificato il canale telematico da utilizzare per l’invio delle stesse. Dovranno infatti essere utilizzate le ordinarie e attuali procedure operative messe a disposizione dai servizi competenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, interoperabili con il nodo nazionale del Ministero del Lavoro, per la trasmissione telematica delle comunicazioni.
È pertanto da ritenersi ancora attuale il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, articolo 6, comma 1, laddove prevede che i servizi competenti a ricevere le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione le inoltrino al Ministero del Lavoro e quest’ultimo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, le veicoli a Inps, Inail, Prefettura UTG e, data la novella normativa, ora anche ad Anpal.
Da tale indicazione si evince come, nella prassi quotidiana, nulla si sia modificato né si siano verificati disguidi imputabili alla novella normativa circa la modalità di inoltro delle comunicazioni di cui: all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000; all’articolo 9- bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; nonché all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, poiché, come avveniva fino all’entrata in vigore della legge n. 128/2019, le procedure operative sono rimaste le medesime.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 18 Novembre 2019 11:44