Paghe ai lavoratori stranieri richiedenti asilo: adempimenti e sanzioni
In seguito a delle recente indicazioni fornite dall’ABI l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota dove ribadisce che il datore di che corrisponde il compenso in contanti a lavoratori stranieri richiedenti asilo è sanzionabile.
Il tema si inserisce nella vasta problematica dello statuto dei cittadini stranieri e, in particolare, degli stranieri richiedenti asilo, che sovente operano in molti comparti produttivi del tessuto economico italiano, spesso privi delle più elementari tutele e di un contratto di lavoro che gliele garantisca. Anche qualora il contratto di lavoro sussista, però, non sempre il datore di lavoro agisce in modo del tutto trasparente, attenendosi al dettato normativo italiano e alle indicazioni degli istituti ispettivi competenti. Vediamo dunque quali sono i principali adempimenti e le sanzioni previste in merito alle paghe ai lavoratori stranieri richiedenti asilo.
La circolare di ABI sui conti correnti dei richiedenti asilo
Come ricorda la Fondazione Studi in suo articolo dello scorso 12 luglio, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), lo scorso 19 Aprile 2019, ha indirizzato ai propri associati una circolare dove chiarisce che i lavoratori stranieri richiedenti asilo potranno procedere all’apertura di conti correnti intestati a cittadini extracomunitari anche con il solo permesso di soggiorno provvisorio e con il codice fiscale (ancorché solo numerico) a loro rilasciati.
Più specificamente la circolare emanata da ABI, illustrando gli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, afferma che tali obblighi impongono l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti “equipollenti” ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/00).
In merito alla nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 142/15, ad opera del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, in cui per espressa disposizione normativa solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, l’ABI chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.
Tale conclusione è in linea con quanto rappresentato dal Ministero dell’interno, all’esito di una richiesta formulata dal Ministero del lavoro su istanza dell’INL. In particolare il Ministero dell’interno ha confermato che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, permesso di soggiorno provvisorio, reca la fotografia del richiedente asilo e, quindi, presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento.
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla sanzionabilità dei pagamenti in contanti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto con la nota n. 5293/19 per confermare la sanzionabilità in ipotesi di pagamento in contanti, anziché con mezzi tracciabili come prevede la norma.
Proprio alla luce della circolare dell’ABI richiamata e descritta sopra, e della risposta fornita dal Ministero del Lavoro in seguito a una richiesta formulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su istanza dell’INL, nelle more degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell’Interno, può ritenersi applicabile la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti.