Con una recente comunicazione (Prot. n. 0004504/U/INAIL) la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, sottopone al dottor Giuseppe Lucibello, Direttore Generale INAIL, e al dottor Agatino Cariola, Responsabile della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’INAIL, la delicata questione dell’Obbligo Assicurativo per i soci delle STP.
È infatti la circolare n. 35 del 13 settembre 2017 dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul Lavoro che ha espresso il convincimento che i soci di STP debbano essere sottoposti all’obbligo assicurativo, senza tuttavia spiegare quali siano i presupposti che hanno portato l’Istituto ad affermare questo principio.
Secondo il Consiglio Nazionale questa posizione è da considerarsi erronea, stante l’attuale quadro normativo ed è quindi necessaria, a proposito dell’obbligo assicurativo per i soci di STP, una revisione delle disposizioni e degli obblighi attualmente vigenti.
Obbligo assicurativo per i soci di STP: il quadro normativo attuale
Sono molti gli elementi che portano i Consulenti del Lavoro a ritenere che l’obbligo assicurativo per i soci di STP non sia supportato da alcun fondamento normativo.
L’attività intellettuale svolta dal professionista iscritto a un albo non rientra tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria, in base all’art 1 del Testo unico INAIL.
L’unica categoria di lavoratore autonomo sottoposto alla tutela assicurativa pubblica è il collaboratore coordinato e continuativo, in base a uno specifico provvedimento di legge (D.Lgs. 38/2000).
Sotto il profilo soggettivo, né l’art. 4 né l’art. 9 del Testo unico Inail individuano i liberi professionisti tra i soggetti destinatari della tutela assicurativa.
Con riferimento all’ordinamento professionale, anche i soci degli studi associati restano esclusi dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (anche secondo una recente sentenza tribunale di Parma n. 61/2017).
Lo studio associato, inoltre, in base al dettato della giurisprudenza che ha a più riprese sottolineato che la prestazione professionale è affidata dal cliente e adempiuta dal singolo professionista, assume rilievo solo nel rapporto interno tra gli associati, venendo così a costituire solo una modalità di esercizio della professione. Lo studio associato si connota come un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti, dotato di rilevanza esterna. La Legge 183/2011, con le STP, ha introdotto solo un’ulteriore e diversa modalità di svolgimento della libera professione. Come avviene per le associazioni professionali, quindi, anche nelle società tra professionisti è il singolo professionista abilitato a svolgere l’incarico professionale affidato dal cliente.
Pertanto, l’attività professionale rimane la stessa sebbene possano possano variare le modalità di organizzazione (in modo individuale, con associazione professionale o con società tra professionisti).
Obbligo assicurativo tra soci di STP: cosa chiede il Consiglio Nazionale
Agli occhi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro la situazione dei liberi professionisti iscritti agli ordini appare paradossale: anche qualora il socio di STP costituisse una società unipersonale, quale socio unico di STP verrebbe sottoposto all’obbligo assicurativo Inail; parallelamente il libero professionista esercente individualmente la professione, sfuggirebbe a tale obbligo. Conseguentemente, non si sarebbe in presenza di un criterio sostanziale per l’applicazione dell’obbligo assicurativo, in quanto l’attività svolta dai due soggetti sarebbe esattamente la stessa, bensì di un criterio meramente formale che discriminerebbe solo in base alla veste giuridica adottata.
La scelta dell’Inail, in tale caso, andrebbe inoltre a contrastare il ribadito principio secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa. Ne deriva infatti che, per corollario, anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale sarebbero tenuti ad assicurarsi all’Inail, pena la creazione di una disparità di trattamento con gli stessi che svolgono l’attività professionale organizzata in società.
Il quadro normativo (L. 183/2011) delinea senz’altro una legislazione specialistica per le STP, pur operando, comunque una valorizzazione del ruolo del professionista e non una liberalizzazione del sistema delle professioni.
La novità introdotta dalle STP è la possibilità di esercitare anche in forma societaria le attività professionali specifiche; queste attività restano tali e perciò regolamentate in quei sensi, anche se possono ora essere esercitate secondo moduli organizzativi in parte nuovi e a talune speciali condizioni.
Anche riguardo all’aspetto disciplinare emergono delle peculiarità altrettanto nette rispetto ad altri assetti societari, dal momento che, ferma restando la responsabilità disciplinare del socio professionista che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o del collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.
Ciò implica che i soci professionisti di una STP non possono essere equiparati ai soci di una qualunque società commerciale per i quali sussiste l’obbligo assicurativo.
Altro elemento da sottolineare è che riguardo alle STP non può essere invocato il principio della presunta dipendenza funzionale alla società da parte del socio professionista. Anche la Corte Costituzionale, in una recente ordinanza (25/2016) ha sottolineato che non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, come non sussiste tale obbligo per il libero professionista.
La stessa assenza di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sussiste per le associazioni tra professionisti, un universo dove sono presenti una molteplicità di accordi professionali e dove si configurano i più disparati assetti organizzativi, nei confronti dei quali il legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa tenendo conto di specifiche situazioni meritevoli di tutela ma non fondando la propria decisione sul principio della dipendenza funzionale.
A fronte delle ragioni e dei rilievi evidenziati sopra, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro auspica che l’INAIL avvii urgentemente una revisione della sua posizione circa l’obbligo assicurativo dei professionisti e dei soci delle STP e preveda occasioni di confronto su questa problematica.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 25 Aprile 2018 9:46