La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è una procedura facoltativa, richiede una convenzione tra le parti ed avviene alla presenza di almeno un avvocato per ciascuna parte che può, altresì, essere assistita, in aggiunta, da un consulente del lavoro. Può svolgersi, con le dovute garanzie, anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi audiovisivi ed informatici.
L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276.
Le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, istituite presso i Consigli Provinciali dell’Ordine, essendo ricompresi nella platea degli organismi di cui al summenzionato art. 76 sono legittimati alla ricezione e allo svolgimento delle attività connesse alla protocollazione e al deposito dell’accordo nel rispetto delle competenze territoriali proprie delle singole commissioni
La documentazione richiesta:
- Modulo intestazione Accordo Negoziazione debitamente compilato (qui allegato);
- Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro;
- Accordo di negoziazione ORIGINALE;
- ricevuta dei diritti di segreteria di € 50,00 per singolo accordo
Modalità di pagamento diritti di segreteria
Il versamento deve essere intestato Ordine Consulenti del Lavoro di Viterbo, Viale Trieste 127 – Viterbo Causale “Deposito Negoziazione – Azienda o cognome lavoratore ” ed effettuato attraverso bonifico bancario:
IBAN = IT39C0893173240000040019904 BANCA LAZIO NORD Filiale di Ronciglione
Modalità presentazione domanda di conciliazione
La documentazione completa dovrà pervenire alla nostra segreteria via pec (SOLO se l’accordo tra le parti è firmato digitalmente da entrambe le parti), tramite raccomandata oppure recandosi direttamente o con delegato alla sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in Viale Trieste 127 Viterbo