In base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa sulle STP e, in particolare, dal Decreto del Ministero della Giustizia dell’8 Febbraio 2013, n. 34, è necessaria la compilazione di una specifica modulistica per l’iscrizione all’Albo della Società tra Professionisti.
Le società tra professionisti, scelte tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Ciò implica che:
- le sole professioni liberali e regolamentate per le quali, quindi, esiste un Ordine o un collegio relativo, possono costituire questa specifica tipologia di società;
- che le STP rientrano a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini Professionali, in base alla quale devo adempiere a specifici oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza;
La modulistica per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro delle Società tra Professionisti
Come esplicitamente previsto dal già richiamato DM 34/2013 le STP devono presentare una specifica modulistica alla segreteria del Consiglio dell’Ordine a cui afferiscono i professionisti che la compongono, nella circoscrizione dove è situata la sede legale della STP stessa.
Nel caso specifico di una Società tra Professionisti composta da Consulenti del Lavoro, con sede legale nella provincia di Viterbo, è necessario presentare la modulistica elencata di seguito, opportunamente compilata e corredata della documentazione indicata sotto e all’interno di ciascuno dei seguenti moduli, scaricabili in formato PDF:
- Domanda di Iscrizione di una STP alla Sezione Speciale dell’Albo dei Consulenti del Lavoro di Viterbo;
- Atto costitutivo e Statuto della società in copia autentica;
- certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all’Albo, Elenco o Registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda;
Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’Atto costitutivo:
- una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società;
Iter di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro delle STP
Il Consiglio Provinciale delibera, entro 60 giorni dalla richiesta, l’iscrizione della Società tra Professionisti nell’apposita sezione speciale dell’Albo dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento, e in particolare:
- se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP. A tal fine, come previsto dalla Circolare CNO 1092/2013, ogni singolo socio professionista è tenuto a presentare una
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine verifica inoltre:
- che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale;
- non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;
- non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nei punti precedenti. A tal fine, come previsto dalla Circolare CNO 1092/2013, ogni singolo socio con finalità di investimento è tenuto a presentare una:
Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
Le Società Multidisciplinari tra Professionisti
Le società multidisciplinari sono iscritte presso il registro dell’ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l’attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 15 Giugno 2018 19:44