Con il protocollo 0005004/U/Cominicati e notizie, diffuso lo scorso 26 Maggio 2017, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Vincenzo Silvestri, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di rilascio del DUI (Documento Unico d’Identificazione), utile ad attestare l’appartenenza all’Ordine.
Con l’avvicinarsi della scadenza per il rinnovo del DUI è opportuno, intanto, ricordare che l’unico Ente che ha facoltà di rilasciare questo documento è il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che fa da tramite con la Certification Authority InfoCert s.p.a., l’ente che emette la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Proprio per questo gli iscritti devono tener presente e ricordare che eventuali offerte di dispositivi per la firma digitale, ricevute dagli Ordini Provinciali, o da altri enti collegati alla professione, non riguardano in alcun caso il DUI.
A ciò occorre aggiungere che il tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione) contiene contemporaneamente anche:
- un Certificato di sottoscrizione con ruolo per firmare digitalmente tutti i documenti informatici (firma digitale);
- una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale;
Insieme al tesserino DUI vengono, inoltre, attivati:
- una casella PEC Legalmail;
- un ID InfoCert per l’accesso a SPID e, quindi, ai servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione. Con questo ID è possibile effettuare anche l’identificazione di 1° e 2° livello; attraverso l’App Mobile su Android e iOS si potrà, inoltre, generare l’OTP ed utilizzare il livello 2 di autenticazione. L’ID InfoCert è valido per 2 anni dalla sua attivazione e può essere rinnovato facilmente alla scadenza;
I certificati di firma digitale emessi specificano automaticamente la qualifica del titolare, ovvero la sua appartenenza all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e possono, quindi, essere considerati un certificato di ruolo.
Il tesserino è anche un documento di riconoscimento valido all’interno dei confini nazionali, ai sensi dell’art. 1, lett. C, DPR 445/2000.
Poste queste premesse, gli iscritti devono ricordare che solo il Consiglio Nazionale, o Infocert s.p.a., per suo tramite, hanno facoltà di comunicare agli iscritti l’eventuale scadenza del DUI.
Tutte le altre offerte pervenute eventualmente agli iscritti, per la firma digitale o per altri servizi similari, non possono in ogni caso, essere considerati comparabili con il DUI, dal momento che non contengono le attribuzioni elencate sopra.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 30 Maggio 2017 15:09