Maggiorazione delle sanzioni in Legge di Bilancio 2019: la circolare INL
Con la recente circolare 2/2019 dello scorso 14 Gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro recepisce il dettato della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 art. 1, comma 445 lett. d) e f)) in merito alla maggiorazione delle sanzioni per i reati di lavoro che ledono maggiormente la tutela degli interessi e la dignità dei lavoratori.
Maggiorazione delle sanzioni del 20%
In particolare, la lett. d) del comma 445 dell’art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce una maggiorazione del 20% degli importi previsti da:
- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito nella L. 73/2002), che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie, ovvero:
- la somministrazione abusiva di lavoro (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 276/2003) messa in atto da chi non possiede specifica autorizzazione: è considerata un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa di tipo proporzionale progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione; la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro, in ragione dell’art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016;
- l’utilizzo di lavoratori in somministrazione erogati da parte di soggetti non autorizzati: in questo caso è l’impresa che utilizza tali lavoratori ad essere soggetta alla stessa sanzione di cui sopra;
- la somministrazione abusiva con sfruttamento di minori, che rimane un reato penale che prevede l’arresto fino a 18 mesi e il pagamento di un ammenda fino a euro 300;
- le fattispecie di appalto e di distacco illecitamente poste in essere, senza gli elementi di liceità e di legittimità delineati dal legislatore; anche questo illecito è soggetto alla sanzione descritta sopra;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
Altre maggiorazioni del 20% potranno essere previste per le sanzioni dovute per altre violazioni di disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con apposito decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Maggiorazione delle sanzioni del 10%
Subiranno, invece, una maggiorazione del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
- per il mancato rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per il mancato rispetto delle misure di sicurezza previste per l’accesso dei lavoratori in luoghi pericolosi o sospetti di inquinamento;
- per il mancato rispetto della normativa vigente in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, e per la mancata comunicazione degli stessi;
Ulteriori specifiche relative alla maggiorazione delle sanzioni per i reati di lavoro
Le maggiorazioni delle sanzioni per i reati di lavoro descritte sopra sono soggette anche alle seguenti variazioni:
- sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
- in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
- nel limite di 15 milioni di euro annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) “….sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destinate all’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
L’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione.
Per semplificare gli adempimenti, l’INL ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo: fin quanto tale codice tributo non sarà definito e reso operativo le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.
Le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:
- il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;
- il versamento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a 13 milioni di euro – vedi lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) “a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”,
si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:
- gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800;
- le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di euro annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell’INL. Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in “nero”, 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso);
- resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.