Con il protocollo 2020/0008754 del17/11/2020 la Presidente Clderone chiede al Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri la non applicazione degli ISA per l’anno 2020.
Si legge”l’art. 148 del D.L. n. 34 del 9 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77ha introdotto alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 al fine di tenere conto degli effetti di naturastraordinariadella crisi economica e deimercaticonseguenteall’emergenzasanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, valorizzandol’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuenteanche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione deglistessi ISA.Vengono inoltre differiti i termini previsti per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31marzo, in luogo del 31 dicembre, ed al 30 aprile invece che entro febbraio, dell’anno successivo a quello diapplicazione e fornite nuove indicazioni all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente.”
E ancora”Premesso che il comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, prevede che gliindici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuentehainiziato o cessato l’attivitàovvero non si trova incondizioni di normale svolgimento della stessa, il successivo comma 7 stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indiciper determinate tipologie di contribuenti, ma al momento non risulta emanato alcun decreto al riguardo.Tra l’altro con il provvedimento del31/01/2020 dell’Agenzia delle Entrate sono già stati individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 ed il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020ai sensi del comma 4 sempre dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.Non sembra essere contenuta nessuna disposizione di non applicazione degli ISA per l’anno 2020, ma solamente l’intenzione di definire, attraversola società SOSE S.p.a., specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione ela pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale di Statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica. Ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale anche in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuate attraverso le proposte pervenute da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione consultiva di esperti (articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50). Per quanto riguarda le strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i precedenti periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.”
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 19 Novembre 2020 17:38