Lavoro stagionale: la Fondazione studi richiede l’intervento di una norma
La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 17 giugno 2020, offre un excursus normativo e definitorio delle attività stagionali e del tipo di inquadramento a cui sono soggette, evidenziando che sarebbero necessarie regole chiare e definite, al fine di evitare i problemi derivati, per la specifica categoria di impiegati del turismo e spesso anche del terziario, dai D.L. Cura Italia e Rilancio.
In particolare, secondo la Fondazione studi, dovrebbe essere definitivamente chiarito, con particolare riferimento alle indennità previste dall’articolo 29, D.L. 18/2020, e dall’articolo 84, comma 6, D.L. 34/2020, se i dipendenti stagionali possano individuarsi anche con riferimento a quelli assunti nelle ipotesi di “stagionalità” (non di “attività stagionale”), o meglio “punte di stagionalità”, previste nei contratti collettivi. Inoltre, andrebbe chiarito che per detti lavoratori (assunti per punte di stagionalità, previste dai contratti collettivi) non si debbano applicare le causali per l’apposizione del termine di durata, esclusione ad oggi prevista per le sole attività stagionali (D.P.R. 1525/1963), nonché la maggiorazione contributiva (1,40%+0,50% per ogni rinnovo/proroga).