Arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 495 e 497, in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dal D.Lgs. n. 14 settembre 2015 n. 147. Tale disposizione è stata oggetto di recenti modifiche normative, operate dal D.L. n. 34 del 2019 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), entrate in vigore dal 1° maggio 2019. Queste “si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, dunque sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro. Questo a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione. L’Agenzia ricorda inoltre che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 19 Ottobre 2021 10:06