Con sentenza 9 luglio 2021, n. 26294, la Corte suprema di Cassazione, sezione sesta penale, ha affrontato la problematica inerente all’applicazione della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, comma 4, in materia di disciplina delle attività di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese e le cooperative di dette imprese. L’art. 1, comma 4, appena menzionato prevede che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.
Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle già menzionate associazioni”.
In questo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro vediamo nel dettaglio le motivazioni espresse nella pronuncia della Cassazione e quali i riflessi sulla riserva di legge dei Consulenti del Lavoro.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 21 Luglio 2021 10:47