L’Inps informa che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato, altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.