Incentivi per l’apprendistato nelle piccole imprese: le novità del D. Lgs. 150/2015
Il recente D. Lgs. 150/2015 relativo alle politiche attive del lavoro introduce consistenti novità anche riguardo agli incentivi per l’occupazione nelle piccole imprese. Nello stesso provvedimento vengono anche previste specifiche agevolazioni per l’attivazione di nuovi contratti di apprendistato, attivati sia per il completamento della formazione professionale, sia per l’alta formazione e la ricerca.
Per comprendere a pieno le caratteristiche dei nuovi incentivi per l’apprendistato è necessario considerare anche le prerogative e le funzioni della costituenda Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e, soprattutto, le condizioni alle quali è possibile accedere agli incentivi stessi.
Incentivi per l’apprendistato, Fondo sociale per l’occupazione e Anpal
Gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. 150/2015 prevedono la creazione di un apposito fondo gestionale degli incentivi: a tal proposito, presso il già istituito Fondo sociale per l’occupazione sarà approntato un piano nazionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro mentre presso la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sarà costituito un repertorio nazionale degli incentivi grazie al quale le nuove agevolazioni saranno specificate e disciplinate attraverso il chiarimento di alcune fondamentali informazioni quali: le categorie di lavoratori e datori di lavoro interessati, le modalità di corresponsione dell’incentivo, l’importo e la durata del beneficio e l’ambito territoriale interessato in cui si applicano queste misure.
Nuovi incentivi per l’apprendistato: che cosa sono e come funzionano
I nuovi incentivi per l’apprendistato possono essere genericamente intesi come i benefici di contenuto economico e normativo riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
Un sguardo più approfondito a tali benefici ci porta, comunque, ad escludere i benefici di natura fiscale, ossia all’abbattimento dalla base di calcolo dell’Irap del personale assunto a tempo indeterminato), per includere, invece, i soli incentivi per l’occupazione relativi alla contribuzione. Tali incentivi hanno sono caratterizzati dalle seguenti specifiche:
- esonero totale dal pagamento dei contributi per i primi 3 anni;
- esonero riservato ai datori di lavoro, con un organico pari o inferiore ai 9 dipendenti;
- incentivo riservato all’assunzione di apprendisti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016;
Condizioni per ottenere gli incentivi per l’apprendistato
Per ottenere gli incentivi per l’assunzione con contratto di apprendistato i datori di lavoro titolari di piccole imprese dovranno rispettare le seguenti condizioni:
- l’assunzione non deve avvenire a seguito dell’attuazione di un obbligo legale o contrattuale preesistente, anche nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che vanti un diritto di precedenza per uno dei seguenti motivi:
- lavoratore precedentemente utilizzato con contratto di somministrazione;
- lavoratore disabile;
- lavoratore licenziati per riduzione di personale;
- l’assunzione non deve violare un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo sia in caso di riassunzione di un lavoratore nei cui confronti è stato esercitato il recesso o al termine di un contratto sia in caso di assunzione di un lavoratore precedentemente assunto con contratto a tempo determinato;
- l’assunzione o l’utilizzazione con contratto di somministrazione non deve avvenire presso aziende che hanno in corso sospensioni dal lavoro per riorganizzazione aziendale o crisi, a meno che l’assunzione o la utilizzazione non riguardino lavoratori inquadrati in un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse rispetto a quella nella quale è in corso l’intervento integrativo;
- l’assunzione non deve riguardare lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati da un datore di lavoro che, al momento del recesso, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o che utilizza i lavoratori con contratto di somministrazione;
Incentivi: cosa cambia tra apprendistato di primo livello e apprendistato di alta formazione e ricerca
Il contratto di apprendistato, specie quello professionalizzante, negli ultimi anni, è stato profondamente sottoutilizzato, per diversi ordini di ragioni: non solo la crisi economica e la presenza, sul mercato del lavoro, di forme contrattuali più flessibili ma anche la pesantezza degli obblighi burocratici collegati ad esso.
Proprio per rilanciare questa tipologia contrattuale e per armonizzare la normativa italiana al sistema, molto utilizzato nel Nord Europa, dell’alternanza scuola lavoro, dove si fa un ampio uso dell’apprendistato professionalizzante, la normativa recentemente attuata, per la fase sperimentale che va dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2016, ha previsto ulteriori agevolazioni sia per l’apprendistato professionalizzante che per quello di alta formazione:
- non è dovuto il contributo di disoccupazione o contributo di ingresso alla Naspi (precedentemente all’Aspi) nel caso in cui il rapporto di apprendistato venga interrotto in tutti i casi che non rientrano nelle dimissioni del lavoratore o nel recesso al termine del periodo formativo.
- le imprese con un numero di addetti superiore a 9 ottengono un’agevolazione contributiva specifica in base alla quale l’aliquota contributiva del 10% viene ridotta al 5%;
- lo sgravio contributivo totale dei contributi a carico del datore di lavoro riguarda anche la quota contributiva dovuta per il finanziamento della Naspi, recentemente introdotta dal D. Lgs. 81/2015;