Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: le FAQ di INPS

In risposta ai molteplici quesiti posti in seguito alla pubblicazione della Circolare 53/2019 avente per oggetto i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall’articolo 27, comma 7, del D. Lgs. n. 148/2015, INPS ha recentemente fornito degli utili chiarimenti che intende diramare a tutti i consulenti del lavoro per il tramite del Consiglio Nazionale.

Ferdinando Montaldi, Dirigente l’Area datori di lavoro privati della Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha quindi predisposto e inviato al CNO delle utili FAQ, in forma di domanda e risposta, che contengono indispensabili istruzioni contabili e indicazioni di natura procedurale in ordine alla determinazione e all’accredito della contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato.

Ecco quali sono le FAQ INPS sul FSBA contenenti le istruzioni contabili e le indicazioni operative per la determinazione e l’accredito della contribuzione maturata attraverso questo fondo di solidarietà alternativo.

1. Codice autorizzazione 7B – punto 6.1 della Circolare n. 53/2019

  • Con quali modalità le aziende inquadrate nel settore 4 – artigianato, se di nuova costituzione, dovranno richiederne l’attribuzione? È previsto, in particolare, uno specifico modulo e/o un canale di presentazione?
  • Con quali modalità le “Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti bilaterali” potranno richiederne l’attribuzione? È previsto, in particolare, uno specifico modulo e/o un canale di presentazione della “dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari”, menzionata in circolare? Quali esatti contenuti deve avere tale eventuale dichiarazione di responsabilità? A tal proposito si segnala che entrando nel dettaglio del codice 7B, in procedura INPS (Dati sintetici), viene indicato nel codice autorizzazione 7B la descrizione “Cariplo”.

Il Fondo di solidarietà, ha posto, al punto 1), quesiti in ordine all’attribuzione del codice di autorizzazione “7B” che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.

A tal proposito si rammenta che per le aziende di nuova costituzione rientranti nel settore Artigianato – cfr. par. 6.1 della circolare in epigrafe – il c.a. “7B” verrà attribuito, dalle strutture territorialmente competenti, su richiesta del datore di lavoro; da ciò deriva che il medesimo dovrà farne specifica richiesta tramite cassetto previdenziale aziende, come di consueto.

L’utilizzo del suddetto iter è stato richiamato, altresì, nel citato paragrafo della circolare in oggetto, in riferimento alle Confederazioni di settore e agli altri soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà de quo (indipendentemente dal settore di appartenenza); questi ultimi, in particolare, dovranno inviare una dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari. Per la citata dichiarazione di responsabilità non è richiesto, né previsto alcun modulo specifico.
Per quanto riguarda la segnalazione in ordine al nuovo significato assunto dal c.a. “7B”, si evidenzia che sono in corso di completamento le attività di allineamento degli archivi e, pertanto, quanto prima, sarà possibile visualizzare negli stessi la descrizione aggiornata del c.a. in argomento.

2. Denuncia Uniemens

  • Le informazioni richieste – compilazione degli elementi <Settimana>, <EventoGiorno> con <NumoreEvento>, <DifferenzeAccredito>, <IdentEventocIG> – devono essere compilate nel mese stesso in cui si verifica l’assenza?
  • Come occorre procedere se, al momento dell’autorizzazione da parte di FSBA, intervengono delle variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato nella denuncia Uniemens? Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui l’assenza FSBA venga solo parzialmente autorizzata dal Fondo in quanto si riscontra un superamento dei limiti autorizzabili.
    Occorre ripresentare una denuncia Uniemens di variazione correggendo i dati, con riferimento al mese in cui è stata fatta l’assenza?

In ordine ai quesiti contenuti nel punto 2), concernente la modalità di compilazione del flusso Uniemens – in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati da FSBA – si conferma, preliminarmente, che i campi con le informazioni richieste andranno compilati nel medesimo mese in cui si verifica l’assenza.

Si aggiunge, inoltre, che nel caso in cui al momento dell’autorizzazione da parte di FSBA, intervengano delle variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato nella denuncia Uniemens, l’azienda sarà tenuta a presentare un flusso individuale di variazione senza valenza contributiva, relativo agli elementi <Settimana>, <EventoGiorno> con < IdentEventoCIG > <NumOreEvento>, <DifferenzeAccredito>

3. Periodi arretrati – punto 6.2 della circolare n.53/2019

  • Con quali tempistiche è atteso l’invio delle denunce di variazione relative ai periodi pregressi?

Per quanto concerne, inoltre, la richiesta di cui al punto 3), avente ad_oggetto la regolarizzazione dei periodi pregressi, si rappresenta che la presentazione delle variazioni ai flussi Uniemens, precedentemente presentati da parte delle aziende, dovrà avvenire tempestivamente, al fine di consentíre il corretto accredito della contribuzione correlata sul conto assicurativo del lavoratore.

4. Aziende cessate

  • Nel caso di aziende cessate, che abbiano nell’ambito del triennio (aprile 2016-aprile 2019) fruito di prestazioni erogate da FSBA, come è possibile procedere per ottenere l’accredito della contribuzione correlata a favore dei lavoratori coinvolti?

Infine, in relazione al quesito di cui al punto 4) riguardante le eventuali aziende cessate, che abbiano – nell’ambito del triennio (aprile 2016/aprile 2019) – fruito delle prestazioni erogate da FSBA, si evidenzia quanto segue. Il citato c.a. “7B” è stato attribuito in automatico a cura della Direzione generale dell’Istituto, con decorrenza aprile 2016, anche alle aziende cessate successivamente alla predetta data; pertanto, le medesime dovranno presentare per i mesi e per i lavoratori interessati, i flussi di variazione contenente gli elementi <Settimana>, <EventoGiorno> con <NumOreEvento>, <DifferenzeAccredito>, <IdentEventoClG> per permettere la determinazione della contribuzione correlata.

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