Con un Comunicato ( Protocollo U 2020/0003586 ) dello scorso 20 Aprile 2020 il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro trasmette ai Consigli Provinciali i quesiti con le relative risposte (FAQ) emersi durante il tavolo tecnico intercorso tra INPS e CNO sugli aspetti contributivi e giuslavoristici dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome COVID-19.
Si riportano di seguito le risposte pervenute dall’INPS all’esito delle interlocuzioni intercorse, con modalità di collegamento a distanza, tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS.
CIGO/FIS CALCOLO SETTIMANE
D = Nella domanda FIS per i lavoratori assunti dal 23 febbraio al 17 marzo il file CSV deve contenere anche gli altri lavoratori già presenti nella precedente istanza?
R = Nella domanda integrativa occorre indicare solo i lavoratori aggiuntivi.
In alternativa l’azienda può annullare la prima domanda, o chiedere alla sede di annullarla, e ripresentarne una per il totale dei lavoratori. Si ricorda che nel file CSV devono essere inseriti tutti gli addetti alla UP, indicando con “S” solo i beneficiari.
D = Come devono essere calcolate le settimane di CIGO/FIS?
R = Com’è noto, l’unità di misura sono le settimane, afferenti all’unità produttiva. Ed è in questo contesto aziendale che vanno conteggiate.
È l’azienda che ha a disposizione le settimane, all’interno delle quali decide chi inserire o meno in cassa integrazione.
Questo sta a significare che in presenza di 100 lavoratori se si inoltra una domanda per uno solo e per nove settimane, i restanti 99 non avranno più diritto, in quanto si saranno consumate tutte le settimane a disposizione. Tutt’al più, sarebbe possibile integrare la domanda iniziale, inserendo gli altri lavoratori, ma sempre nel rispetto del periodo iniziale e finale già indicato.
Non è, pertanto, possibile fare una domanda con le nove settimane per un primo gruppo di lavoratori che parta il 1/3, e poi una seconda con un secondo gruppo che parta il 1/4. Questo perché in base alla prima domanda le settimane a disposizione dell’azienda si chiudono il 1/5. Si potrebbe solo integrare, secondo quanto detto più sopra, o annullarla completamente, inviando una PEC alla sede (per il FIS, in realtà, dal 15.4 c’è anche l’opzione annullamento direttamente in procedura).
D = Come interagisce in questo contesto il conteggio delle settimane previsto dalla circolare Inps n. 58/09?
R = È un criterio di flessibilità perché fa salvi dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati.
In pratica, a consuntivo della CIGO/FIS richiesta, l’azienda può calcolare esattamente quanti giorni di cassa integrazione sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, e che si potranno richiedere con una nuova domanda.
In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando l’apposito
il conteggio in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili.
Il conteggio del residuo, sia chiaro, si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.
Esempio: periodo dal 1/3/20 al 01/05/20. Settimane richieste 9. Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (si ribadisce giorni in cui si è fruito, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il prodotto per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero effettivo usufruito. Nel nostro caso 30:5= 6 settimane. Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere in coda alla prima istanza, con nuova domanda.
CIGO/FIS MODALITÀ DI PAGAMENTO LAVORATORI E UNIEMENS
D = Pagamento diretto e SR41
R = Le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto dovranno provvedere a comunicare i dati retributivi dei lavoratori, finalizzati al calcolo e alla liquidazione della prestazione, esclusivamente tramite il modello SR41 e non anche tramite flusso UNIEMENS.
Pertanto, ove i periodi di integrazione salariale interessino una frazione di mese:
- le settimane interamente oggetto di integrazione salariale nel flusso non dovranno essere valorizzate;
- le settimane in cui è presente almeno un giorno lavorato e l’integrazione salariale a pagamento diretto – ovvero una diversa assenza che dà titolo alla copertura figurativa e integrazione salariale a pagamento diretto – dovranno essere valorizzate rispettivamente con X nel primo caso e con 2 o 1 nel secondo in base alla presenza o meno di imponibile afferente la settimana.
Si precisa inoltre che, nel caso di prestazione richiesta a pagamento diretto, in presenza di cassa integrazione ordinaria o FIS a zero ore per tutti i lavoratori in forza, al fine di evitare scoperture contributive, l’azienda è tenuta a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa con dipendenti e la successiva ripresa di attività.
In presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria, anche in presenza di cassa integrazione a zero ore, è comunque previsto l’invio del flusso UNIEMENS con le indicazioni relative a detta ultima contribuzione.
Diverso è il caso del FSBA per il quale rimangono ferme le istruzioni di cui alla circolare 53/2019.
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
D = Come si deve esporre il saldo della denuncia aziendale UNIEMENS in caso di contributi sospesi?
R = L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i singoli lavoratori al netto quindi delle agevolazioni e sgravi. Questo sta a significare che se sono previste quote associative canalizzate tramite UNIEMENS, le stesse devono essere versate alle scadenze di legge ordinarie, non essendo state interessate dai provvedimenti di sospensione dei termini.
Eventuali agevolazioni riducono il carico contributivo e quindi l’importo sospeso deve essere al netto delle medesime.
Diverso è l’esposizione delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Istituto e conguagliate nella denuncia (ANF, Malattia, Maternità) che possono essere esposte regolarmente e che sommate alla voce dell’importo contributivo sospeso potrebbero determinare una denuncia con saldo a credito dell’azienda.
Esempio.
Quadro B (se il quadro B ha solo contributi) 10
Quadro D (ANF 5, Agevolazioni 2) 7
Originario Saldo denuncia a debito 3
I codici 966, 967, 968, 969 andranno in deduzione dei contributi dovuti (8) al netto delle agevolazioni. La denuncia aziendale sarà a credito degli ANF (5) che potranno compensarsi in F24.
In alternativa, comunque, può sempre essere esposta la differenza a saldo. Riprendendo l’esempio di cui sopra, quindi, con i codici di sospensione potrà essere indicato il saldo “3”. La denuncia aziendale sarà azzerata.
Alla ripresa dei versamenti a seconda della scelta si potranno verificare, pertanto, queste due ipotesi:
- versamento in unica soluzione, o in 5 rate, dei contributi dovuti (8); esposizione del credito da denuncia (5) in compensazione sul F24;
- versamento in unica soluzione, o in 5 rate, del saldo della denuncia (3).
CALCOLO DEL MINIMALE
D = Come compilare l’UNIEMENS in caso di CIGO/FIS in ordine al rispetto del minimale giornaliero ai fini contributivi?
R = Nell’UNIEMENS è presente in denuncia Individuale/Dati Retributivi/ rispetto minimale S/N,
- <RispettoMinimale>
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Può contenere i valori “S” o “N” che indicano rispettivamente se la retribuzione debba o meno essere adeguata al minimale in quanto, in caso negativo, si tratta di lavoratore con retribuzioni ridotte in presenza di trattamenti previdenziali per Malattia, Maternità, CIG, Infortunio, prestazioni delle casse edili per i lavoratori dell’edilizia ecc.
QUARANTENA EQUIPARATA A MALATTIA
D = Qual è il comportamento da tenere rispetto alla malattia per causa quarantena prevista dall’art. 26 del Decreto Legge18/2020?
La norma prevede che la quarantena sia trattata come malattia e che gli oneri (integrazione) a carico dei datori di lavoro siano posti a carico dello Stato.
R = Al momento non è possibile dare istruzioni in ordine al conguaglio delle somme erogate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 del D.L. 18/20, poiché l’Istituto è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti / competenti, in ordine al nuovo istituto denominato “quarantena”.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 21 Aprile 2020 20:37