Con il Decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio il Reddito di cittadinanza diventa operativo: accanto alle regole e alle istruzioni per ottenere il beneficio destinato ai cittadini in condizioni di povertà troviamo un capitolo di particolare interesse per i consulenti del lavoro, le agevolazioni e lo sgravio contributivo previsti per le imprese che assumono un cittadino che beneficia del reddito di cittadinanza.
È in particolare l’articolo 8 del cosiddetto Decretone (Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n. 4) che ospita, insieme al reddito di cittadinanza, anche la cosiddetta quota 100, le due misure bandiera dell’attuale Esecutivo, rimaste escluse dalla Legge di Bilancio 2019, che illustra quali sono gli adempimenti, i benefici e gli sgravi contributivi fruibili dalle imprese che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC).
Imprese che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza: adempimenti
È importante ricordare, innanzitutto, che le imprese che intendono usufruire dei benefici connessi all’assunzione di un beneficiario di reddito di cittadinanza, dovranno comunicare al portare online del programma del RdC la disponibilità di posti e posizioni vacanti in azienda.
Caratteristiche del contratto da stipulare con il cittadino beneficiario di reddito di cittadinanza:
- contratto a tempo pieno;
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto che, nei primi 24 mesi dal momento della stipula, non venga interrotto da licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo;
Reddito di cittadinanza come sgravio contributivo alle imprese
Le imprese che assumono un beneficiario di reddito di cittadinanza con un contratto con le caratteristiche sopra elencate hanno diritto ai seguenti benefici:
- sgravio contributivo di un importo pari alla differenza tra 18 mesi (durata canonica del reddito di cittadinanza) e l’importo già goduto dal beneficiario dal momento in cui ha iniziato a percepite il RDC;
- Tale importo è incrementato di una mensilità in caso di:
- assunzione di donne;
- assunzione di soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 2 numero 4 del Regolamento UE 651/2014;
- lo sgravio contributivo assegnato all’azienda che assume non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità;
- lo sgravio contributivo minimo, inoltre, è elevato a 6 mensilità nel caso di assunzione di donne e soggetti svantaggiati;
L’importo massimo del beneficio è pari a 780 euro mensili. Il datore di lavoro, se necessario, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC, è tenuto a stipulare presso un Centro per l’Impiego un patto di formazione con il quale un percorso di riqualificazione professionale al neo assunto.
Se il beneficiario del RdC viene assunto da un’impresa, attraverso la mediazione di un’agenzia per il lavoro, e il beneficiario non viene licenziato nei 24 mesi successivi, senza giusta causa o senza giustificato motivo, l’importo portato in dote dal neoassunto (la differenza tra i 18 mesi e le mensilità già godute) viene diviso a metà tra l’impresa che assume (che ne gode sempre sotto forma di sgravio contributivo) e l’agenzia per il lavoro.
Anche in questo caso l’importo minimo dello sgravio assegnato all’impresa è fissato a 5 mensilità ed elevato a 6 in caso di assunzione di donne o di soggetti svantaggiati.
Come nel caso precedente l’importo massimo del beneficio mensile è pari a 780 euro e il datore di lavoro è comunque tenuto alla stipula di un patto di formazione per garantire un percorso formativo o una riqualificazione professionale al beneficiario.
Le medesime regole valgono anche per gli enti di formazione che possono possono stipulare presso i Centri per l’Impiego o presso le agenzie del lavoro autorizzate, dei Patti di formazione volti alla riqualificazione professionale dei beneficiari di reddito di cittadinanza. Anche in questo caso se il Percorso formativo dà luogo ad un’assunzione di cui sopra l’Ente di formazione, per il lavoro svolto, ottiene la metà dell’importo rimanente del reddito di cittadinanza assegnato al soggetto formato (18 mesi – mensilità già godute).
Ulteriori condizioni e cause di esclusione per le imprese che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza
Le agevolazioni e gli sgravi contributivi descritti sopra vengono concesse a patto che il datore di lavoro, mediante l’assunzione del soggetto che beneficia del reddito di cittadinanza, realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, oppure si provveda alla sostituzione di lavoratori che hanno cessato la loro attività per il pensionamento.
Le agevolazioni descritte sopra non spettano ai datori di lavoro che nel triennio precedente alla richiesta sono stati interessati da provvedimenti sanzionatori per aver violato obblighi di carattere previdenziale o in materia di salute e sicurezza sul lavoro o, più in generale, per essere intercorsi in quelle che sono le cause ostative al rilascio del DURC.
Avvio di impresa o di attività autonoma
Qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza decida di avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, gli è riconosciuto un beneficio addizionale di 6 mensilità, sempre entro il limite massimo di 780 euro mensili, in un’unica soluzione.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 4 Febbraio 2019 9:11