Con una recente Comunicazione ( Protocollo U numero 2020/0002535 ) dello scorso 9 Marzo 2020, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rende note ulteriori disposizioni attuative in seguito all’emanazione del DPCM 8 Marzo 2020 (scaricabile in pdf).
Lo stesso DPCM rettifica e specifica le misure già previste dal Decreto Legge 23 febbraio 2020, numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tenuto conto della progressiva diffusione del virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, al fine di contrastare e contenere il più possibile l’emergenza epidemiologica causata dal predetto virus, il Governo nella giornata di ieri ha adottato l’ulteriore provvedimento in oggetto.
Le autorità nazionali, per fronteggiare l’emergenza in atto, hanno dato vita ad un sistema di misure di precauzione particolarmente stringenti, necessarie ad arginare il contagio.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, al fine di garantire ed incentivare una ampia e corretta informazione, trasmette in allegato il citato DPCM intendendo richiamare, in particolare, l’attenzione di codesti Consigli Provinciali sulle disposizioni che vanno a riverberarsi sul regolare svolgimento delle attività amministrative ed organizzative delle nostre istituzioni di Categoria.
Nella situazione contingente, infatti, è necessario da un lato assicurare la prosecuzione delle attività dell’Ente e dall’altro adottare tutte le misure precauzionali previste per salvaguardare il diritto alla salute ed all’incolumità delle persone.
Operatività delle sedi
In proposito si osserva che il DPCM detta delle “misure igienico-sanitarie minime” quali ad esempio, il mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro; il mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani o, ancora, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Tali disposizioni possono poi essere integrate da ulteriori misure più specifiche, introdotte da provvedimenti emanati a livello locale da singoli enti territoriali quali Regioni o Comuni.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che le sedi dei Consigli possano rimanere aperte al pubblico garantendo il rispetto delle predette misure igienico sanitarie.
Per il personale non direttamente coinvolto nelle attività al pubblico potrà invece essere adottato il cosiddetto smart working per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Attività dei Consigli Provinciali
Previa accurata ponderazione di tutte le disposizioni vigenti e di tutte le circostanze sussistenti tanto a livello nazionale quanto locale, il Consiglio Provinciale valuterà inoltre quali attività sospendere o differire.
Con riguardo alle riunioni consiliari si precisa che le stesse potranno svolgersi a distanza in modalità video conferenza, avendo cura di adottare tutte le cautele che garantiscano una effettiva e dimostrabile collegialità della riunione e contestualità della partecipazione dei soggetti in collegamento telematico, e così ad esempio:
- il verbale della riunione dovrà contenere la dichiarazione del Presidente sul regolare collegamento di tutti i partecipanti in videoconferenza e sull’identificazione degli stessi;
- i partecipanti dovranno identificarsi al momento del collegamento e dovranno nuovamente identificarsi al momento del voto sui singoli argomenti;
- dovrà essere garantita ai partecipanti la possibilità di intervenire in tempo reale;
- non potranno essere disposte votazioni a scrutinio segreto;
- nel caso di malfunzionamento anche di un singolo collegamento il Presidente dovrà interrompere la seduta;
- quale luogo della riunione dovrà essere indicato quello dove si trova il Presidente e dove contestualmente si trovi anche il Segretario verbalizzante.
Infine, per evitare problematiche quanto alla regolare convocazione e/o contestazioni sulla mancata possibilità di collegamento, nel caso che alla riunione non intenda intervenire uno dei componenti, allo stesso verrà richiesta una dichiarazione scritta con cui attesta l’avvenuta convocazione ma l’impossibilità di parteciparvi.
Analogamente potrà essere adottato il sistema della video conferenza per la riunione delle commissioni consiliari.
Operatività del Consiglio di disciplina e della Commissione di certificazione dei contratti
L’operato di tali organismi è vincolato al rispetto di specifici termini che di fatto rendono indifferibile la loro attività.
Si ritiene pertanto che le riunioni di tali organismi possano regolarmente tenersi nel rispetto delle misure igienico sanitarie di cui sopra.
Infine, con riguardo all’audizione delle parti richiedenti la certificazione dei contratti o la conciliazione si ritiene che, attesa la particolare situazione sanitaria, possano essere adottati sistemi di video conferenza che rispettino i criteri riportati sopra.
Procedure di rinnovo dei Consigli Provinciali
In proposito, auspicando un intervento ad hoc dei Ministeri vigilanti, peraltro già attivati in tal senso dal Comitato Unitario delle Professioni, soprattutto per le aree a contenimento rafforzato indicate nel DPCM in commento, si richiamano le specifiche disposizioni contenute nella Legge 15 luglio 1994, n. 444, recante la “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”:
- gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti;
- gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine suddetto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi
di urgenza e indifferibilità; - gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
In virtù delle considerazioni che precedono, si ritiene che la procedura di rinnovo degli organi del Consiglio Provinciale debba considerarsi indifferibile, sicché i Consigli continueranno ad applicare il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 17-18-19 settembre 1980, recante “Norme per l’elezione dei consigli provinciali e dei collegi dei revisori dei conti degli albi dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
Naturalmente, particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione delle operazioni di voto e di scrutinio, per le quali dovranno essere adottate specifiche cautele. Si precisa che sono state diffuse dalle autorità pubbliche, in occasione delle recenti elezioni suppletive per il Senato, svoltesi nella Regione Umbria il giorno 8 marzo 2020, le seguenti indicazioni:
- i seggi dovranno essere allestiti in modo da rispettare la distanza minima tra i componenti di almeno un metro;
- nel seggio dovrà essere assicurato il ricambio di aria ogni 60 minuti per un tempo di 10 minuti;
- dovrà essere a disposizione degli addetti e degli elettori del liquido disinfettante per l’igiene delle mani;
- i votanti saranno fatti entrare dalle forze dell’ordine uno per volta per ogni seggio;
- nel caso in cui vi fosse una sala d’attesa, le persone saranno tenute a rispettare la distanza di un metro l’una dall’altra;
- a fine operazioni verrà garantita una sanificazione dei locali con utilizzo delle soluzioni disinfettanti così come da linee guida dell’Oms.
Formazione continua obbligatoria
Il DPCM in commento ha sospeso su tutto il territorio nazionale ogni attività convegnistica o congressuale.
Il Consiglio Nazionale fornirà ulteriori precisazioni concernenti il riproporzionamento dell’obbligo formativo e l’aumento della percentuale di fruizione di eventi in modalità a distanza.
Sempre in tema di formazione continua, volendo fornire risposta ai numerosi quesiti pervenuti nelle ultime ore, si rappresenta che il Consiglio Provinciale, nel caso in cui avesse già deliberato l’accreditamento di un evento formativo in relazione al quale intervenga una successiva necessità di modifica (ad es. differimento per cambio data, sede etc.), così come nel caso contingente derivante dall’osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto sopracitato, ha facoltà di accogliere o rigettare la relativa richiesta di modifica avanzata dall’ente formatore.
In caso di accoglimento dell’istanza di modifica, il Consiglio Provinciale provvederà a richiedere la relativa variazione alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale, incaricata della gestione tecnica della piattaforma informatica, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
Sarà poi cura dell’ente formatore comunicare agli eventuali iscritti al corso le intervenute variazioni.
In tali anzidette circostanze il Consiglio Provinciale potrà, inoltre, considerare valido il pagamento precedentemente assolto a titolo di diritti di segreteria.
Esami di Stato
Quanto al prosieguo degli esami di Stato per l’accesso alla professione in corso di svolgimento, come già precisato nello scorso comunicato del 6 marzo 2020, è ad oggi in corso l’interlocuzione che lo scrivente Consiglio Nazionale ha avviato con il Ministero del Lavoro, che in ogni caso valuterà caso per caso il da farsi in relazione alla specifica situazione territoriale.
In ultimo, si segnala la Circolare della nostra Fondazione Studi, che interpreta il DPCM dell’8 marzo 2020, ricca di spunti operativi, che siamo certi potrà essere utile per la gestione dei Consigli Provinciali e degli studi dei vostri iscritti, ai quali si prega di diffonderla.
Il presente Comunicato, alla luce delle nuove disposizioni recate dal più volte citato DPCM dell’8 marzo 2020, sostituisce la precedente comunicazione di questo Consiglio Nazionale dello scorso 6 marzo 2020.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 10 Marzo 2020 9:03