Denuncia infortuni INAIL nel periodo feriale di Agosto 2018
Con una recente comunicazione (Prot. 0007883/U/COMUNICATI E NOTIZIE) il Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini, informa i presidenti dei Consigli Provinciali, i Consiglieri Nazionali, i Revisori dei conti del Consiglio Nazionale e gli iscritti circa le modalità di denuncia degli infortuni all’INAIL nel periodo feriale e nel mese di Agosto 2018.
Gli infortuni occorsi nel periodo feriale potranno essere denunciati con le stesse modalità utilizzate negli scorsi anni; in via del tutto eccezionale, e limitatamente al tradizionale periodo feriale del mese di agosto, in caso di infortunio sul lavoro, sarà possibile inoltrare le relative denunce anche via PEC o raccomandata postale, entro due giorni dall’evento.
Denuncia di infortuni nel periodo feriale del mese di Agosto 2018: la nota di INAIL
Le modalità di denuncia degli infortuni sul lavoro utilizzate negli scorsi anni sono chiarite in una nota di INAIL del 2016 che Sergio Giorgini allega alla sua comunicazione unitamente al modello pdf utilizzabile per denunciare gli infortuni occorsi nel periodo feriale del mese di Agosto 2018.
La nota dell’Ufficio Gestione Rapporti Assicurativi della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo di INAIL (INAIL.60010.08/08/2016.0011348), firmata dal Direttore Centrale Agatino Cariola e indirizzata alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Territoriali illustra le modalità di invio telematico delle denunce di infortunio nel mese di agosto.
Non sussistono motivazioni oggettive che, a livello normativo, determinano l’impossibilità di inviare tramite PEC le denunce di infortuni occorse durante il periodo di chiusura per ferie degli studi professionali. Allo stesso tempo, i datori di lavoro possono, in modo altrettanto valido far uso dei servizi telematici per l’invio della denuncia di infortunio, pur potendo incorrere in talune difficoltà.
Pertanto, oltre ai casi di indisponibilità dei servizi, le Direzioni Regionali e Territoriali INAIL sono tenute a valutare le singole situazioni di oggettiva impossibilità di avvalersi del servizio in cui il datore di lavoro si trovi in prossimità della scadenza del termine di invio della denuncia, al fine di accettare, seppure in via eccezionale, la denuncia di infortunio (Mod. 4 bis R.A.) pervenuta via PEC o con raccomandata postale, sempre comunque entro i termini previsti dalla normativa (entro 2 giorni dal momento in cui si è configurato l’infortunio).
Al fine di superare e prevenire i possibili inconvenienti, le Direzioni Regionali e Territoriali INAIL sono invitate anche a supportare i datori di lavoro nell’attivazione delle abilitazioni necessarie per accedere direttamente ai servizi telematici per l’invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale nonché a fornire l’assistenza necessaria per l’utilizzo dei servizi stessi.