Facendo seguito al comunicato del 9 aprile 2021 (prot. n. 2021/0003764) recante ulteriori precisazioni relative a quanto sancito dall’art. 37, comma 1, lett. e) del D.L. n.76/2020 (“Decreto Semplificazioni) concernente l’obbligo per i professionisti iscritti in Albi di dotarsi di domicilio professionale, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata, e, altresì, l’obbligo per gli Ordini di pubblicare sul proprio sito un elenco, accessibile solo alle pubbliche amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, lo Scrivente Consiglio Nazionale, da un recente monitoraggio operato sui siti dei Consigli Provinciali e sull’applicazione albo unico, ha rilevato che non tutti gli Ordini territoriali hanno adempiuto all’obbligo normativo citato in oggetto.
Nello specifico, si è riscontrato che alcuni Consigli Provinciali risultano ancora sprovvisti, sul proprio sito, del link “domicilio digitale”, accessibile in via esclusiva alle Pubbliche Amministrazioni; è emerso inoltre che numerosi Consulenti del Lavoro, che risultano regolarmente iscritti, sono privi di un indirizzo di posta certificata.
Si chiede pertanto di provvedere ad ottemperare sollecitamente a quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, e di darne comunicazione allo scrivente Consiglio Nazionale.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 28 Maggio 2021 19:30