Decreto Semplificazione-Art. 37, obbligo di comunicazione del domicilio digitale e di pubblicazione degli elenchi riservati alle PA
“Il 16 luglio u.s. è entrato in vigore il “Decreto semplificazioni” che dispone, per i professionisti iscritti in Albi, l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale” (art. 37, co. 1 lett. e),d.l. n. 76/2020), intendendocon tale termine l’indirizzo di posta elettronica certificata.”
Con il Protocollo U n. 2020/0006391 del 28/08/2020 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro comunica “la novità introdotta dal “decreto semplificazione” che riguarda l’obbligo per gli Ordini di diffidare il professionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo digitale ad adempiere, entro 30 gg dalla diffida medesima, provvedendo, in caso di inottemperanza dell’iscritto, alla sospensione dall’albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.”
“Il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche amministrazioni i dati contenuti nell’elenco, costituiscono ai sensi del citato decreto, motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero Vigilante.”
“Sulla questione si precisa che le comunicazioni al RegInde ed al portale Ini-pec che il Consiglio Nazionale provvede ad inoltrare per tutti i Consigli Provinciali, non sostituiscono l’obbligo di pubblicazione dell’elenco che grava sul singolo CPO, al pari delle relative, eventuali, sanzioni per il mancato adempimento”.