La decontribuzione sui premi di risultato in DL 50/2017
Tra le principali novità recentemente introdotte dal DL 50/2017 e dalla relativa legge di conversione 96/2017, oltre all’estensione del meccanismo dello split payment per i professionisti, vi è la decontribuzione per i premi di risultato assegnati in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Accanto a questa nuova opportunità che va ad agevolare sia i datori di lavoro che i lavoratori, permane l’agevolazione fiscale già prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità 2017, per i premi di risultato, in particolare per quelli che coinvolgevano pariteticamente i lavoratori.
Decontribuzione sui premi di risultato in DL 50/2017
Il c. 1 art. 55 DL 50/2017 introduce un’importante modifica al c. 189 art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che viene sostituito integralmente da un nuovo testo, la cui novità più importante è la reintroduzione di una forma di decontribuzione per i premi di risultato, in casi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Come recita il testo:
«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici».
Le agevolazioni per i premi di risultato nella Legge di Stabilità 2016 e 2017
I premi di risultato, introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 ed eventualmente previsti dai contratti collettivi aziendali, sono premi in denaro, assegnati dall’azienda ai lavoratori per un ammontare variabile; la loro corresponsione è legata a incrementi della produttività, della qualità, dell’efficienza e dell’innovazione, che siano misurabili e verificabili in base a criteri certi.
La Legge di stabilità 2016 e il successivo Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016 che specificava i dettagli della misura, prevedevano che ai premi di risultato fosse applicata una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il limite di importo per la quale era efficace l’agevolazione era di 2000 euro, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tale limite doveva essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore, dal momento che gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente.
L’agevolazione era, infine, applicata a tutti quei titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ai 50.000 euro, per l’anno precedente a quello in cui venivano percepite le somme soggette all’agevolazione.
La Legge di Stabilità 2017, aveva addirittura potenziato la misura prevedendo l’elevazione del tetto per i premi di risultato a 3000 euro annui, che diventavano 4000 quando qualora i lavoratori fossero stati coinvolti in modo strutturale nell’organizzazione dell’attività aziendale. Anche la platea dei beneficiari risultava allargata dal momento che i percettori del beneficio sarebbero stati i lavoratori dipendenti che avevano percepito una retribuzione annua fino a 80.000 euro, in questo modo l’agevolazione sarebbe stata fruibile non solo da operai e impiegati ma anche da una buona parte dei quadri aziendali e da alcuni dirigenti.
La decontribuzione: importi e limiti
Il DL 50/2017 introduce un ulteriore agevolazione: mentre viene mantenuto il beneficio massimo per i premi di risultato fino ad un ammontare di 3000 euro (il tetto viene livellato), per quelle stesse somme oggetto di detassazione, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per quelle stesse somme viene anche introdotta una riduzione dell’aliquota contributiva (dei contributi IVS) a carico del datore di lavoro del 20%, su un massimo imponibile di 800,00 euro, somma per la quale è prevista anche la decontribuzione totale a favore del lavoratore.
Il vantaggio, quindi, è duplice perché il datore di lavoro, qualora, attraverso un contratto collettivo aziendale di secondo livello, attribuisca un premio di risultato per obiettivi certi e misurabili, coinvolgendo i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in modo paritetico, come prevede anche l’art. 46 della Costituzione (che riconosce il diritto del lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi), ottiene una diminuzione del costo in termini di ridotti contributi previdenziali (la riduzione interessa i soli contributi per Invalidità, vecchiaia e superstiti, che rappresentano, tuttavia, la quota più corposa della contribuzione) da versare, mentre il lavoratore, che già otteneva un’imposizione fiscale agevolata per il premio, su una parte di esso (d’importo massimo pari a 800,00 euro) ottiene la totale decontribuzione.
Requisiti per la decontribuzione
Per ottenere il beneficio della decontribuzione previsto dal DL 50/2017 è indispensabile che la misura stessa sia esplicitamente prevista e disciplinata da un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali: tale contratto collettivo, oltre a prevedere l’ammontare dei premi di risultato deve anche descrivere gli specifici criteri in base ai quali il premio varia, deve quindi prevedere, in altri termini, dei livelli misurabili negli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in cui i lavoratori sono coinvolti pariteticamente. La normativa prevede anche che la decontribuzione diventi efficace per i soli contratti collettivi sottoscritti dopo il 24 aprile 2017 mentre per quelli precedenti continuerà ad operare la normativa precedente.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’attività e nell’organizzazione aziendale può concretizzarsi, ad esempio, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive e della loro competitività.