Si invia copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale n. 8, 4° serie speciale, del 29gennaio 2021, contenente il Decreto Direttoriale, della Direzione Generale dei Rapportidi lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali, che indice, per l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Si evidenzia che le prove scrittee teorico pratichesono previsteper i primigiorni di settembre e precisamente il 6e 7settembre 2021.Come per gli anni scorsi, la scelta delle date è dovuta alla necessità di consentire agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro di utilizzare,laddove possibile, i plessiscolastici per l’organizzazione delle sedi di esame.Le dueprove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dallacommissione esaminatrice.Sul punto si rappresenta che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio nazionaledi concerto con il Ministero del Lavoro sta promuovendo l’emanazione di una norma che inseriscal’esame di abilitazioneper iconsulenti del lavoro tra quelli che possono essere oggetto di nuove modalità da disciplinarecon decreto Ministeriale, come avvenuto per la sessione 2020/2021 in parte tutt’ora incorso.
Anche per questa sessione,tra i gruppidi materie oggetto della prova orale,è confermato quellorelativoall’Ordinamento e alla Deontologia dei Consulenti del Lavoro.La prova orale, quindi,verteràsulle seguenti materie e gruppi di materie:
1)Diritto del lavoro;
2)Legislazione sociale;
3)Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardoallarilevazione del costo del lavoro e alla formazione delbilancio;
4)Elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5)Ordinamento professionale e deontologia.
Le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità,entro il termineperentoriodel 16luglio 2021. A tal proposito si segnala cheanche quest’anno le domande dovranno essere presentateesclusivamente in modalità telematicacon l’utilizzo delle credenziali SPID.(art. 4 Gazzetta Ufficialen. 8-4° serie speciale).Quale elemento di novità si rappresenta che l’art. 4, comma 7, del D.D. indicato in oggetto,recependo una precedente interpretazione dello stesso Ministero del Lavoro in tema di favor partecipationis, prevede che i requisiti prescritti per l’accesso all’esame di stato, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla datadipubblicazione del decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esamie,pertanto, in una di talidate, i soggetti interessati dovranno essere in possesso del certificato di compiuta pratica in corso di validità.
Restano invariati i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, il comma 4 dell’art. 6 del decreto prevede che sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale,aconferma dell’unicità della prova,cosìcome identificata dalla Legge 12/79, pur essendo composta da più materie o gruppi di materie.Inoltre, premesso che tutti ititoli di studio validisono elencati nell’allegato 2 al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professionedi Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parerefavorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, tenuto conto di alcune eccezioni ancora previste, siritieneopportuno rimandare alla lettura diquanto riportato nel Decretoin merito ai titoli di studio necessari per sostenere gli esami di stato, e conseguentemente per l’iscrizione al Registro dei Praticanti.Siinvitano i ConsigliProvinciali, ai sensi dell’art.3, comma 1, letterad), della Legge 12/1979, a designare i Consulenti del Lavoro disponibili ad essere inseritinelle rispettive Commissioni Regionali.Atal proposito giova evidenziare la necessità di operare, per quanto possibile,unarotazione nelladesignazione dei commissari,ciò anche in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di anticorruzioneetrasparenzae del relativo piano triennale di prevenzione adottato dallo scrivente Consiglio nazionale.
I nominativi devono essere comunicati al Consiglio Nazionale entro e non oltre l’11 marzo2021p.v., utilizzando l’allegato prospetto e tenendo conto chele nomine devono riguardare i soli componenti il Consiglio Provinciale conl’esclusione dei componenti il Collegio dei Revisori.Nel ringraziare per lacollaborazione, siinvianocordiali saluti.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 8 Febbraio 2021 15:56