Cassa Integrazione Ordinaria 2016, i criteri di ammissione delle domande: novità e adempimenti
Con il messaggio 2908 dello scorso 1 Luglio 2016, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito le prime istruzioni operative riguardo ai nuovi criteri per l’approvazione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
In base al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) n. 95442 dello scorso 15 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2016, oltre ai nuovi criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria è stato reso operativo anche un nuovo procedimento amministrativo e una nuova modulistica per la concessione della CIGO, con lo scopo di dare piena e completa attuazione alla riforma della cassa integrazione prevista nel D. Lgs. 148/2015 (in particolare c. 2, art. 16) del Jobs Act.
Ecco, allora, quali sono le principali novità, che interesseranno in particolare le domande per la CIGO presentate dopo il 30 Giugno.
Il nuovo procedimento amministrativo di concessione della CIGO
Per comprendere il nuovo procedimento amministrativo previsto per la cassa integrazione ordinaria, ossia le modalità di presentazione delle domande e le modalità di avvio della fase istruttoria, occorre considerare, innanzi, in che modo tale procedimento sia stato riformato dal Jobs Act (D. Lgs. 148/2015).
Un primo elemento da sottolineare è che vengono soppresse le commissioni provinciali preposte all’assegnazione della CIGO e che la competenza esclusiva per la concessione della prestazione passa, ora, alle sedi dell’INPS.
Sia il D. Lgs. 148/2015 che la circolare INPS n. 7 del 20 Gennaio 2016 prevedono dei criteri univoci e standardizzati (richiamati nel paragrafo successivo, sotto) per la valutazione delle domande e per la successiva assegnazione delle integrazioni salariali. Proprio per questo le aziende hanno l’obbligo di presentare una relazione tecnica dettagliata che ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; tale documento serve, appunto, per fornire tutti gli elementi in grado di dimostrare l’effettiva presenza di specifiche situazioni aziendali che giustificano l’assegnazione della CIGO.
Alle sede territoriali dell’INPS è concessa, comunque, la possibilità di richiedere alle aziende un supplemento istruttorio, utile per integrare i documenti presentati inizialmente dall’azienda e per perfezionare il procedimento.
Criteri di concessione della CIGO
Altro aspetto di primaria importanza da considerare sono i criteri di concessione della CIGO che determinano il campo di applicazione dell’integrazione salariale. Il D. Lgs. 148/2015 (art. 11) e il già richiamato DM 95442 del 15 aprile 2016, indicano che l’integrazione salariale ordinaria può essere richiesta nelle seguenti casi:
- situazioni di crisi aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni di crisi temporanee imputabili al mercato;
Più nello specifico, tra le causali indicate dal Decreto Ministeriale, per ciascuna delle quali è prevista una specifica modulistica e specifici codici, ricordiamo: la mancanza di lavoro o di commesse e le crisi di mercato; la fine del cantiere, del lavoro o di una fase, la perizia di variante e suppletiva al progetto; la mancanza di materie prime o di componenti; gli eventi meteorologici; lo sciopero di un reparto o di un’altra impresa; le calamità naturali quali alluvioni, terremoti, incendi non dolosi e la cui responsabilità non è dell’impresa; i guasti ai macchinari o la manutenzione straordinaria degli stessi.
Adempimenti aziendali e presentazione della domanda
Proprio per il fatto che la CIGO rimane un istituto irrevocabile nei casi di crisi di breve durata e di natura transitoria, come ben dimostrano i criteri elencati sopra, le aziende potranno ricorrere a questo ammortizzatore sociale solo presentando una domanda corredata di adeguati requisiti probatori.
In altri termini, la domanda per la concessione della CIGO deve essere necessariamente corredata (art. 2 DM 95442) da una relazione tecnica (resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in base all’art. 47 del DPR 445/2000), differente in base alla causa della crisi aziendale (come è possibile comprendere dai differenti allegati nel messaggio dell’INPS), dove saranno indicate le ragioni e gli eventi che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa e dove dovrà essere dimostrato, in base a elementi oggettivi e attendibili, che l’unità produttiva interessata dall’evento di crisi continua, comunque, a operare sul mercato.
La relazione tecnica dettagliata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, o dal suo delegato e inviata telematicamente. Avendo il documento valore di dichiarazione sostitutiva, le dichiarazioni presenti in esso saranno considerate come rilasciate a un pubblico ufficiale, quindi, con ogni conseguenza di legge, se mendaci.
La relazione tecnica è obbligatoria anche per le richieste di proroga della domanda originaria dal momento che queste ultime sono, comunque, considerate come domande distinte e, quindi, anche per la concessione della proroga, devono essere presenti gli elementi che consentano di dimostrare il perdurare della situazione di crisi che la presentazione della prima domanda.
Altro aspetto molto importante da considerare è che le aziende possono fornire anche un supporto probatorio aggiuntivo, possono, in altri termini, arricchire la relazione tecnica obbligatoria con altri documenti, allegati, che costituiscano un utile supporto per gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati in essa. Questi documenti aggiuntivi possono essere di varia natura: si va dalla documentazione relativa alla solidità finanziaria dell’impresa ai report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore; dai materiali che documentano nuove acquisizioni di ordini, a quelli relativi alla partecipazione qualificata a gare di appalto, fino alle analisi delle ciclicità delle crisi.
A tal proposito è opportuno ricordare che il DM prevede per specifiche causali di crisi la presenza obbligatoria di alcuni documenti di natura tecnica: per le situazioni di crisi dovute a eventi metereologici, calamità naturali e alluvioni, ad esempio, la relazione tecnica dovrà necessariamente allegare anche i bollettini meteo.
Per comprendere cosa dovrebbe, orientativamente, contenere la relazione tecnica dettagliata, presentata dalle aziende per ottenere il trattamento di integrazione salariale, il messaggio 2908 dell’INPS, dello scorso 1 Luglio 2016 fornisce, in allegato, i fac-simile della relazione, relativi alle diverse causali previste (all. 2-10). Nello schema riepilogativo di un altro allegato (all. 11) che riporta il DM 95442/2016 sono, invece, forniti i nuovi codici evento CIGO, in base ai nuovi criteri fissati dal decreto ministeriale.
Iter e perfezionamento dell’istruttoria
Il provvedimento che concede il trattamento di integrazione salariale (o che lo rifiuta, totalmente o parzialmente) deve, in ogni caso, contenere una motivazione congrua, che menzioni gli elementi documentali presi in considerazione e le ragioni che hanno portato l’INPS all’adozione dello specifico provvedimento, tenendo anche conto della prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.
La sede territoriale INPS competente, può avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie (art. 11 DM 95442/2016), nel caso in cui gli elementi prodotti e allegati dall’azienda, per dimostrare lo stato di crisi aziendale, siano ritenuti insufficienti. La sede territoriale INPS ha anche la facoltà di consultarsi con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio (art. 14 D. Lgs. 148/2015).
Le comunicazioni con le aziende vengono intrattenute dall’INPS o tramite PEC o attraverso il cassetto previdenziale bidirezionale. Se la richiesta di integrazione della relazione tecnica non trova risposta entro 15 giorni, questo fatto costituirà un ulteriore indice di valutazione che, con ogni probabilità, darà luogo a un provvedimento di reiezione e che dovrà essere adeguatamente evidenziato nel provvedimento dell’INPS.
Nel caso in cui, invece, la domanda venga accolta, all’esito dell’istruttoria l’erogazione della cassa integrazione avverrà secondo le modalità già descritte al punto 1.7 della circolare 197 del 2015.
Le disposizioni contenute nel DM 95442/2016, anche in analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 148/2015 (c. 1, art. 44) diventano operative dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che le domande per la CIGO presentate dallo scorso 29 Giugno 2016 dovranno tener conto e rispettare la nuova disciplina ed essere, quindi, corredate dalla relazione tecnica obbligatoria. Nel caso in cui un’azienda abbia presentato domanda per la CIGO dopo il 29 giugno 2016, senza relazione tecnica, dovrà provvedere all’integrazione del documento.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, invece le Strutture territorialmente competenti (sedi INPS), dovranno continuare a osservare i criteri di esame precedenti e a richiedere la documentazione di corredo prevista dalle prassi amministrative presenti, con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali CIGO, come già espressamente indicato nella circolare INPS 7/2016.