Correttivi al Jobs Act e Voucher INPS: le ultime novità della normativa del lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 Ottobre 2016, il Decreto Legislativo 185/2016 ha introdotto importanti novità sulla normativa del lavoro, prevedendo consistenti correttivi ai decreti legislativi che compongono il cosiddetto Jobs Act.

Anche se si tratta di un decreto snello, composto da soli 6 articoli le misure e i correttivi al Jobs Act sono vari e di primaria importanza, dal momento che toccano i principali punti nodali che il Governo ha riformato dagli scorsi mesi – dai contratti di lavoro alla cassa integrazione – e tentano di sanare una situazione, ormai divenuta ingovernabile: quella della nuova precarietà prodotta dai Voucher INPS. Ecco quali sono le principali misure introdotte.

Apprendistato

L’art. 1 è dedicato alle modifiche del D. Lgs. 81/2015 (riforma dei contratti) e fornisce, innanzitutto, alcune specifiche riguardanti l’apprendistato.
Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione e ricerca il D.Lgs. 81/2015 viene integrato prevedendo che, qualora manchino delle convenzioni regionali per l’attivazione dei percorsi formativi, i livelli e i requisiti essenziali di questi stessi percorsi siano definiti attraverso un decreto ministeriale. Le convenzioni già stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni di categoria con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca restano comunque valide.
Per quanto riguarda l’apprendistato per ottenere la qualifica professionale o il diploma professionale, invece, è stata prevista la possibilità di proroga per un anno, per i soli contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto (ovvero al 9 Ottobre 2016) e per i solo contratti con scadenza in un momento antecedente a quello in cui l’apprendista consegue il diploma.

Voucher INPS per il lavoro accessorio

Sempre nell’art. 1 viene previsto un nuovo metodo di tracciamento dei buoni lavoro. Le imprese e i professionisti che utilizzano i buoni lavoro (esclusi gli imprenditori agricoli) dovranno comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, tramite un sms o email, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e fine della prestazione. Per gli imprenditori agricoli viene previsto un limite temporale di tre giorni.
Qualora il datore di lavoro ometta la comunicazione è soggetto a una sanzione che va dai 400,00 au 2.400 euro per ciascun lavoratore.

Buoni lavoro: una vera soluzione?

L’azione di riforma della disciplina dei voucher INPS è sicuramente apprezzabile anche se, tuttavia, rimane comunque una soluzione posticcia: i buoni lavoro, infatti, hanno segnato una nuova frontiera del precariato e anche se il Governo ha inserito, tra i correttivi al Jobs Act delle sanzioni stringenti (che, comunque, saranno davvero tali solo quando sarà emanato il relativo decreto ministeriale di attuazione, dal momento che il Decreto non prevede alcun numero di telefono o alcun indirizzo mail per le comunicazioni), rimane incapace di combattere davvero l’evasione fiscale e contributiva di molte aziende.
Il lavoro accessorio e i buoni lavoro possono essere considerati uno strumento utile solo per alcuni specifici settori, come i pubblici esercizi (alberghi e ristoranti, in primis) dove si configurano davvero degli improvvisi picchi di lavoro e la conseguente, improvvisa, necessità di impiegare personale aggiuntivo. Per tanti altri settori esistono strumenti giuslavoristici più adeguati, come i contratti a tempo determinato che, se incentivati, consentirebbero sicuramente minori possibilità di elusione degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro.

Cassa Integrazione

L’art. 2 del Decreto corregge il D. Lgs. 148/2015 dedicato agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Ordinaria viene specificato che le domande per la CIGO, per eventi oggettivamente non evitabili, possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Per quanto riguarda, invece, la Cassa Integrazione Straordinaria viene specificato che l’attività lavorativa può essere sospesa entro 30 giorni dal momento di presentazione della domanda di CIGS.

Contratti di solidarietà

Altra rettifica prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 185/2016 riguarda i contratti di solidarietà difensivi, ovvero i contratti che prevedono una riduzione di orario allo scopo di evitare licenziamenti, che possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, ossia contratti che prevedono una riduzione di orario per i lavoratori già assunti, allo scopo di effettuare nuove assunzioni, alle seguenti condizioni:

  • il contratto di solidarietà difensiva deve essere in corso da almeno 12 mesi oppure
  • deve essere stato stipulato prima del 1 gennaio 2016;

Nel caso in cui la trasformazione del contratto di solidarietà avvenga effettivamente, la riduzione dell’orario di lavoro non deve essere superiore a quella già concordata. Inoltre, ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto mentre il datore di lavoro è tenuto a integrare tale trattamento almeno fino alla misura dell’integrazione originaria.
L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e, per essa, vige la contribuzione figurativa.
I contratti di solidarietà, gli accordi di cassa integrazione e gli altri accordi sottoscritti in sede governativa, riguardanti casi di rilevante interesse strategico nazionale, sono soggetti a regole specifiche.

Naspi per i lavoratori stagionali del turismo

In alcuni casi particolari e per soli eventi di disoccupazione che si sono verificati nel 2016, i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali godranno di un incremento della durata della Naspi.

Mobilità in deroga

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono disporre, per l’anno 2016, del 50% del proprio platfond per la cassa integrazione e la mobilità in deroga, derogando ai criteri previsti dalla normativa vigente e destinando, preferibilmente, tali risorse alle aree di crisi industriale complessa o, in alternativa, ad azioni di politica attiva del lavoro.

Servizi per il lavoro e politiche attive

Le modifiche al D. Lgs. 150/2015 sono contenute nell’art. 4 del Decreto.
Per quanto riguarda il sistema informativo delle politiche del lavoro viene previsto che esso acquisisca anche i dati fiscali, come il modello 730, il Modello Unico, il modello 770 , la Certificazione Unica e i dati catastali.
La disponibilità per essere dichiarati disoccupati non va più resa al portale nazionale per le politiche attive per il lavoro ma al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Riguardo ai lavoratori che usufruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro viene previsto che essi perdano il trattamento (una mensilità o tutto) anche se – dopo essere chiamati – non prestano attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.
Anche lo strumento della ricollocazione subisce degli aggiornamenti: in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, infatti, viene ammesso il giustificato motivo. L’indisponibilità determina comunque la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. Se il servizio di ricollocazione viene, però, fruito da un disoccupato che percepisce la Naspi, questo ha l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro considerata congrua e non può evitare di accettarla.

Le modifiche al D. Lgs. 151/2015 sulle Semplificazioni

La prima disposizione dell’art. 5 del Decreto, dedicato alle modifiche del D. Lgs. 15/2015 (semplificazioni) riguarda i portatori di handicap: se il grado di disabilità dei disabili non assunti tramite le liste di collocamento è pari o superiore al 60% tali soggetti possono essere computati nella riserva (modifica della L. 68/99 sulle regole del lavoro dei disabili). Qualora le aziende non assumono i disabili nel numero dovuto la sanzione prevista per esse è aumentata da 62,77 a 153,20 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore; estesa la possibilità di applicare la diffida.
Segue, poi, una modifica allo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) relativa ai controlli a distanza, argomento che, qualche mese fa, alzò un vero e proprio polverone: se non è presente un accordo con le organizzazioni sindacali, l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi è rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o dalla sede centrale dell’Ispettorato (per imprese con più sedi territoriali). Tali provvedimenti sono definitivi.
Riguardo alle dimissioni online, infine, viene concessa ai consulenti del Lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la possibilità di trasmettere i modelli per le dimissioni telematiche, facendo le veci dei lavoratori stessi.