Importanti novità in arrivo per tutti gli aspiranti consulenti del lavoro! Mercoledì 17 Febbraio, il prof. Alessandro Ruggieri, rettore dell’Università della Tuscia e il dott. Giuseppe D’Angelo, presidente del Consiglio provinciale di Viterbo, hanno sottoscritto una convenzione per i tirocini che migliora profondamente le modalità di svolgimento del praticantato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro e per l’iscrizione all’albo.
La convenzione stipulata tra l’Università della Tuscia e il Consiglio provinciale ribadisce innanzitutto che, in base al Decreto Legge 1/2012 e alla conseguente Legge di conversione 27/2012, il tirocinio formativo non può essere superiore ai 18 mesi.
Tenendo conto, poi, delle altre disposizioni normative relative al praticantato e, in particolare, della L. 148/2012 e della Convenzione Quadro stipulata tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’accordo raggiunto tra l’Università della Tuscia e i Consulenti del Lavoro di Viterbo prevede che i primi sei mesi del periodo di tirocinio possano essere svolti da un laureando che aspira a diventare consulente del lavoro, già durante lo svolgimento della fase finale del corso di laurea triennale o magistrale.
In altri termini l’ormai classico periodo di tirocinio formativo che uno studente deve svolgere per completare il suo corso di laurea triennale o magistrale potrà essere effettuato presso uno studio di consulenza del lavoro della provincia di Viterbo e costituirà la prima parte del tirocinio professionale che permette di diventare consulente del lavoro e costituisce uno dei prerequisiti per accedere all’esame di abilitazione e, quindi, per l’iscrizione all’albo.
La convenzione, quindi, produce dei grandi vantaggi per gli studenti viterbesi interessati alla professione di consulente del lavoro, dal momento che, grazie a tale accordo, si accorciano notevolmente i tempi per iniziare a lavorare e anche l’ultima parte del percorso di studi universitario diventa esplicitamente finalizzata alla stessa professione che lo studente intende intraprendere in seguito: i 6 mesi di stage previsti dal curriculum universitario, infatti, non rimangono un’esperienza fine a sé stessa ma vanno a costituire la prima parte dei 18 mesi di tirocinio previsti per l’abilitazione a consulente del lavoro. Ecco quali sono le specifiche operative.
Lauree triennali
L’accesso all’esame di abilitazione a consulente del lavoro e al relativo tirocinio è consentito da tutti i corsi di Laurea Triennali afferenti alle seguenti classi, vigenti attualmente in base agli ultimi decreti ministeriali: L-14 Scienze dei Servizi Giuridici; L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; L-33 Scienze Economiche; L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
Gli studenti triennali dovranno tener presente che qualora il numero di domande per il tirocinio presso gli studi di consulenza del lavoro della provincia di Viterbo, superi il numero di posti disponibili, sarà attivata una selezione.
Lauree Magistrali
Le lauree magistrali e a ciclo unico che consentono l’accesso al tirocinio di abilitazione alla professione di consulente del lavoro sono, invece, quelle che afferiscono alle seguenti classi: LMG-01 Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza; LM-77 Scienze Economico-Aziendali; LM-56 Scienze dell’Economia; LM-62 Scienze della Politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
Crediti Formativi
Anche per quanto riguarda i crediti formativi sono previsti dalla convenzione degli specifici vincolo e degli specifici prerequisiti per accedere al tirocinio abilitante alla professione di consulente del lavoro. A prescindere da quale sia il corso di laurea triennale frequentato, lo studente che aspira a diventare anche tirocinante dovrà essere in possesso dei seguenti crediti formativi:
- almeno 18 CFU (crediti formativi unitari) nell’Area delle Scienze giuridiche (Area 12), ottenuti nei seguenti settori disciplinari: IUS/01 Diritto Privato; IUS/04 Diritto Commerciale; IUS/07 Diritto del Lavoro; IUS/10 Diritto Amministrativo; IUS/12 Diritto Tributario; IUS/14 Diritto dell’Unione Europea;
- Almeno 12 CFU (crediti formativi unitari) nell’Area delle Scienze economiche e statistiche (Area 13), ottenuti nei seguenti settori disciplinari: SECS-P/01 Economia Politica; SECS-P/07 Economia Aziendale; SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS-P/10 Organizzazione aziendale;
Come si svolge il tirocinio?
Il Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) e il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), presso i quali sono attivati i corsi che consentono l’accesso alla professione di consulente del lavoro, da un lato e i consulenti del lavoro di Viterbo, dall’altro, nomineranno ciascuno un referente organizzativo che si occuperà dell’attivazione dei tirocini. I referenti universitari potranno anche essere consultati dagli studenti e si occuperanno delle eventuali selezioni necessarie nei casi di sovrannumero.
Il periodo di tiricinio della durata di 6 mesi potrà essere svolto presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio provinciale dell’Ordine, in regola con la formazione continua obbligatoria.
Il consulente del lavoro, titolare dello studio, presso cui lo studente svolgerà il tirocinio, si occuperà anche di programmare le modalità di svolgimento del tirocinio, prevedendo momenti di verifica degli obiettivi prestabiliti e valutando il percorso svolto dallo studente all’interno dello studio professionale.
Convenzione Quadro per i tirocini presso l’Università della Tuscia
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 22 Giugno 2018 15:29