Introdotto dal D.L. n.104/2020 e convertito dalla legge n. 126/2020, l’incentivo Decontribuzione Sud previsto per i rapporti di lavoro dipendente con attività lavorativa prestata in aree svantaggiate è stato esteso dalla legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2029 con una rimodulazione della misura e modifiche alla platea dei beneficiari.
Con l’approfondimento del 12 gennaio 2021 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro passa in rassegna gli aspetti operativi dell’esonero applicabile nel 2020 in vista della scadenza relativa ai contributi dovuti per il mese di dicembre, analizzandone condizioni di fruizione, possibilità di cumulo e casi specifici come il congedo di maternità. Nel documento, inoltre, si analizzano le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 che ha ritenuto che la Decontribuzione Sud possa trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre-dicembre 2020. Inoltre, ha previsto che i datori di lavoro debbano restituire l’eventuale maggiore somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre nelle denunce di competenza gennaio 2021 e, dunque, procedere al versamento delle differenze entro il 16 febbraio 2021. Una posizione non condivisibile dalla Categoria che nell’approfondimento sottolinea le principali criticità del parere ministeriale con cui è stata indicata all’Istituto l’applicazione dello sgravio sulla tredicesima mensilità.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 14 Gennaio 2021 19:33