La Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato svolge un importante servizio alle imprese e ai lavoratori in materia giuslavoristica e si affianca alle funzioni oggi svolte in materia dall’analoga Commissione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Viterbo, con uguale efficacia giuridica.
L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dal titolo VIII, artt. 75 e seguenti, D. Lgs. 276/2003 (in seguito decreto), con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti.
Competenze della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato
Nel corso degli anni successivi, il legislatore ha costantemente e progressivamente ampliato le competenze ed il ruolo delle Commissioni di Certificazione valorizzandone le funzioni.
La legge 4 novembre 2010, n. 183, ha reso maggiormente vincolate la certificazione soprattutto nei confronti dell’autorità giudiziaria. Il giudice, infatti, nella qualificazione del rapporto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole, non può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione se non per i casi di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, o difformità tra il programma negoziale certificato e la concreta attuazione verificata (art. 30, co. 2, legge n. 183/2010).
La legge 10 dicembre 2014, n.183 (Jobs Act) e i successivi decreti attuativi hanno ulteriormente assegnato alle Commissioni di certificazione nuove importanti competenze.
Di seguito sono riportate tutte le ipotesi, riepilogative degli interventi delle riforme legislative, che possono essere oggetto di certificazione da parte delle commissioni.
ISTITUTO | FONTE | FUNZIONE |
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Contratti di lavoro in genere | Art. 75 D. Lgs. n. 276/2003 | Certificazione, per la conformità alle disposizioni di legge, di tutti i contratti di lavoro autonomo o subordinato in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro |
Contratti di lavoro in genere | Art. 75 D. Lgs. n. 276/2003 | Certificazione di singole clausole contrattuali (ad es. retribuzione, mansioni, orari, ecc.) |
Contratti di appalto | Art. 84 D. Lgs. n. 276/2003 | Certificazione in sede di stipulazione dei appalto ed in fase di attuazione del relativo programma negoziale |
Contratti di lavoro in genere | Art. 30 Legge n. 183/2010 | Certificazione delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo nei contratti individuali di lavoro, di cui il giudice tiene conto nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento |
Collaborazioni coordinate e continuative | Art. 2 D. Lgs. n. 81/2015 | Certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1 (etero organizzazione) |
Stabilizzazione collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui il committente abbia intrattenuto rapporti di lavoro autonomo | Art. 54 D. Lgs. n. 81/2015 | Sottoscrizione atti di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro |
Mansioni del lavoratore | Articolo 2103 c.c. come sostituito dall’art. 3 D. Lgs. n. 81/2015 | Stipula del patto di demansionamento |
Contratto di lavoro a tempo parziale | Art. 6 D. Lgs. n. 81/2015 | Stipula di accordi relativi alle clausole elastiche nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini |
Offerta di conciliazione per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 | Art. 6 D. Lgs. n. 23/2015 | Conciliazione in caso di licenziamento se il lavoratore accetta l’offerta del datore di lavoro |
Cooperative | Art. 83 D. Lgs. n. 276/2003 | Certificazione dei regolamenti interni delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142 |
Clausola compromissoria | Art. 31 Legge n. 183/2010 | Certificazione, a pena di nullità, della clausola compromissoria di cui all’art. 808 cod. proc. civ.: le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro (escluse quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro) |
Sicurezza del lavoro | Art. 27 D. Lgs. n. 81/2008 | Certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all’art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 |
Rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. | Art. 82 D. Lgs. n. 276/2003 | La certificazione delle rinunzie e transazioni a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti |
Funzione conciliativa facoltativa | Art. 82 D. Lgs. n. 276/2003 | La funzione conciliativa facoltativa di cui all’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. |
Funzione conciliativa obbligatoria rapporti certificati | Art. 82 D. Lgs. n. 276/2003 | La funzione conciliativa obbligatoria di cui all’art. 410 cod. proc. civ. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 276 del 2003 |
Certificazione appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Art. 2 DPR n. 177/2011 | Certificazione della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con contratto di appalto |
Convalida dimissioni o risoluzioni consensuali | Art. 26, comma 7 D. Lgs. n. 151/2015 | Certificazione della volontà dei lavoratori di rassegnare le dimissioni o di sottoscrizione di atti di risoluzione consensuale. Tale certificazione perfeziona l’atto di interruzione del rapporto di lavoro in luogo della procedura on-line di cui al DM 15 dicembre 2015 |
Come chiarito anche dalle Linee Guida recentemente emanate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la certificazione è una procedura volontaria e si conclude con la predisposizione di un atto amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta.
Risulta così generalizzata ad ogni tipo di rapporto di lavoro l’applicabilità dell’istituto. Anzi, il riferimento alla deduzione anche indiretta di una prestazione di lavoro deve essere intesa nel senso che è possibile ricorrere alla certificazione non solo nei contratti di lavoro tipizzati dal decreto, ma anche in occasione di qualunque accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l’utilizzo di prestazioni lavorative; indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma.
Qualora il rapporto di lavoro, nel suo concreto svolgimento, si discosti dal programma negoziale la “qualificazione certificata” potrebbe comunque essere contestata: le parti o i terzi interessati devono proporre in primo luogo il tentativo di conciliazione presso la medesima commissione di certificazione e successivamente possono proporre ricorso giudiziario per rivendicare la corretta qualificazione del contratto, con ogni conseguenza.
I due principali vantaggi della certificazione si possono così riassumere:
- le parti sono assistite nella qualificazione del rapporto di lavoro;
- la qualificazione certificata resiste alle contestazioni degli organi di vigilanza e conserva efficacia fino a sentenza del Tribunale, rappresentando uno strumento sostanzialmente deflativo delle controversie.
Funzione di assistenza e consulenza
La Commissione di Certificazione ha anche la funzione di consulenza e assistenza alle parti che può essere svolta sia in fase di stipulazione del contratto sia durante lo svolgimento del rapporto. L’assistenza e la consulenza possono riguardare qualsiasi aspetto del contratto e, in particolare, la disponibilità dei diritti e la puntuale qualificazione dei contratti di lavoro.
La Commissione deve valutare l’accordo raggiunto dalle parti con il fine ultimo di verificare che lo stesso sia conforme alla legge e al contratto collettivo applicato.
Il rifiuto definitivo della certificazione potrà essere evitato mediante il suggerimento delle opportune correzioni da apportare al contratto.
Schede a supporto della certificazione
Sono state predisposte delle schede a supporto della certificazione utili a mettere in evidenza i punti essenziali oggetto del contratto da certificare.
Il contenuto delle schede può guidare la Commissione di Certificazione, alternativamente, in sede di presentazione dell’istanza, ovvero in sede di audizione.
Gli effetti della certificazione
L’art. 79 del decreto (“Efficacia giuridica della certificazione”) stabilisce che “Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”.
L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.
Tale effetto può essere superato esclusivamente attraverso una successiva differente valutazione del giudice al quale il legislatore non può sottrarre la qualificazione dei rapporti finalizzata al riconoscimento dei diritti che ne conseguono (art. 24, comma 1, Cost.).
Procedure e Diritti di Segreteria
Per ottenere il procedimento di certificazione occorre presentare idonea istanza in bollo (16 euro), indirizzata alla Commissione (i fac-simili sono scaricabili dal sito di quest’Ordine – area Commissione di Certificazione a seconda della tipologia di certificazione che si vuole ottenere) allegando alla stessa:
- il contratto di certificazione in quattro copie originali;
- la scheda integrativa riferita al contratto da certificare;
- n.2 marche da bollo da euro 16;
- copia della documentazione e/o autocertificazione richiesta;
- copia dei documenti di riconoscimento delle parti;
- ricevuta di versamento dei diritti di Segreteria (da versare a mezzo bonifico bancario IBAN = IT39C0893173240000040019904 BANCA LAZIO NORD Filiale di Ronciglione indicando come causale = istanza certificazione ed il nome di una delle parti che richiede la certificazione, dell’importo corrispondente ai diritti di segreteria, di seguito indicati, per tipologia di certificazione.
Contratti da certificare presentati da aziende:
- € 300,00 per la certificazione relativa a ciascun contratto di lavoro;
- € 450,00 per la certificazione relativa ai contratti di appalto.
Contratti da certificare presentati da Consulenti del Lavoro o da altri professionisti abilitati di cui all’art.1 seconda parte della legge 12/1979 (cd. contratti “assistiti”):
- da n. 1 a n. 5 contratti da certificare € 200,00 cadauno;
- da n. 6 a n. 30 contratti da certificare € 150,00 cadauno;
- da n. 31 a n. 200 contratti da certificare € 100,00 cadauno;
- oltre 200 contratti da certificare € 75,00;
- € 350,00 per la certificazione relativa ai contratti di appalto e dei regolamenti interni delle cooperative.
Gli importi di cui sopra si riferiscono ai contratti presentati nella stessa giornata e per la stessa azienda.
- Certificazione delle clausole compromissorie (c. 10 art. 31 L. 183/2010): € 250,00.
- Certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.: € 100,00.
- Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, anche ad istanza congiunta: € 150,00 cadauna (fino a 2)
- Conciliazione delle controversie individuali di lavoro, anche ad istanza congiunta: € 100,00 cadauna (minimo 3)
Gli importi di cui sopra si riferiscono a richieste di conciliazione presentate nella stessa giornata e per la stessa azienda
- Risoluzione della lite in via arbitrale richiesta durante la procedura di cui al punto che precede: versamento integrativo di € 270,00.
- Mandato a risolvere in via arbitrale la controversia: € 400,00.
- Offerta di conciliazione Art. 6 D. Lgs. 23 del 06/03/2015: € 120,00.
Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione, a pena di improcedibilità anche:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’esatta indicazione del luogo ove si svolgerà il rapporto di lavoro;
c) l’indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
d) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
e) l’allegazione del contratto (o impegno di contratto) in originale, sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse;
f) l’allegazione della scheda integrativa a seconda della tipologia contrattuale da certificare;
g) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
h) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
i ) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari;
j) Il versamento, a cura delle parti richiedenti, dei diritti di segreteria;
k) Fotocopia del versamento dei diritti di segreteria;
Quanto indicato al punto f) dovrà essere documentato anche da dichiarazione autografa del datore di lavoro allegata all’istanza.
Dalla data di ricezione delle istanze decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 276/2003.
L’istanza, completa degli allegati, deve essere presentata alla Commissione, c/o gli uffici dell’Ordine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite pec: ordine.viterbo@consulentidellavoropec.it), oppure mediante consegna a mano durante l’orario di segreteria (dal lunedì al venerdì – ore 9-12 e 16-18). In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.
Inoltre per facilitare l’archiviazione elettronica si invita a trasmettere l’istanza e relativi allegati anche per via telematica all’indirizzo mail: ordine@consulentidellavoroviterbo.it.
Per ulteriori informazioni è disponibile la Segreteria dell’ordine al n. Tel. 0761.226960.
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Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 25 Gennaio 2023 9:25