Con la Circolare 58/2020 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ribadisce l’impianto del Decreto Legislativo 148/2015 riguardo all’attribuzione del periodo di intervento della cassa integrazione in deroga all’unità produttiva coinvolta nell’autorizzazione.
L’interno impianto del Decreto Legislativo 148/2015, infatti, riferisce il computo delle settimane oggetto di autorizzazione di tutte le altre forme di integrazione salariale (CIGO, CIGS, FIS e fondi di solidarietà bilaterali) alla singola unità produttiva del datore di lavoro, come testimoniato dal fatto che si presenta una domanda per ciascuna UP, anche se in riferimento alla stessa azienda e allo stesso periodo cronologico.
Secondo la prassi consolidata dell’INPS, si definisce “Unità Produttiva” ogni stabilimento, sede o struttura di produzione di beni o servizi che possegga contemporaneamente 3 requisiti:
- autonomia finanziaria o tecnico funzionale;
- idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, senza limitarsi a obiettivi produttivi secondari o solo strumentali a quello principale
- dotazione stabile di maestranze che operano con continuità.
La Circolare 58/2020 dell’Istituto ha da ultimo ribadito, così come anticipato nelle FAQ del Tavolo Tecnico dei Consulenti del Lavoro del 20 Aprile 2020, che anche per la Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 “il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione”.
Da questa impostazione deriva la conseguenza che se, ad esempio, il datore di lavoro, in una Unità Produttiva di 10 dipendenti, pone in CIG solo 1 lavoratore per 3 settimane e gli altri 9 nelle successive 6, consuma integralmente le 9 settimane autorizzate con causale Covid-19.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 19 Maggio 2020 8:05