Con la Circolare 9/2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, chiarisce la portata del comma 1, dell’articolo 22, del Decreto Legge 18/2020 e riassume le circolari applicative e interpretative dell’Inps e del Ministero del Lavoro sull’iter di accesso, i parametri, la compilazione e l’invio della domanda per la cassa integrazione in deroga.
La Circolare evidenza inoltre alcune criticità operative nonché dubbi interpretativi e incongruenze che necessitano di ulteriori chiarimenti da parte dei due Enti al fine di evitare disagi per aziende e lavoratori, nonché ulteriori ritardi nei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale.
Il decreto Cura Italia, al suddetto comma 1, dell’articolo 22, del Decreto Legge 18/2020 ha disposto che
“le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.
In proposito, va evidenziato anche che accedono alla prestazione in deroga anche le imprese che, come le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 Nazionale”.
Il trattamento in esame, inizialmente limitato ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020 (art. 22, co. 3), è stato poi esteso anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (art. 41, D.L. 9 aprile 2020, n. 23).
La Fondazione Studi, con la circolare 9 del 14 aprile 2020, fermo restando che per le aziende con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive, esamina le modalità di accesso per le aziende con unità produttive dislocate in un numero superiore a cinque dei premessi ambiti territoriali.
Aziende con unità produttive site in meno di cinque Regioni
Per le aziende con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive, che effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I datori di lavoro, dunque, dovranno inviare all’Istituto previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti – modello “SR 41”2 – al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni richieste. Emerge dunque la necessità di individuare un procedimento utile ad unificare le diverse regolamentazioni presenti in ogni Regione, nonché le diverse modalità operative di richiesta.
Soggetti plurilocalizzati con unità produttive site in cinque o più Regioni
Qualora vi siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, al fine del coordinamento delle relative procedure, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’istanza deve essere inoltrata telematicamente tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID-19 Deroga”, permangono diffusi dubbi interpretativi e applicativi.
Al riguardo i Consulenti del Lavoro sottolineano le seguenti criticità:
- l’ampliamento del concetto di unità produttiva che include anche i punti vendita non appare di immediata comprensione, mette in crisi il sistema consolidato, che ha visto la definizione di uno specifico concetto di unità produttiva ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali, caratterizzato dai requisiti di autonomia individuati, unito alla richiesta di certificazione dello stesso, attraverso i flussi UniEmens;
- emergono la necessità e l’urgenza di definire la posizione di quelle aziende che, avendo unità operative site in più di cinque Regioni o province autonome, hanno già presentato la domanda di cassa integrazione in deroga sul portale delle singole Regioni, attenendosi alle disposizioni del legislatore, ritenendo legittimamente non sussistere il requisito delle diverse unità produttive.
- l’obbligo di depositare un accordo sindacale appare poco plausibile, dato che trattandosi di aziende plurilocalizzate, site in almeno cinque Regioni o province autonome sull’intero territorio nazionale, si ritiene perlomeno improbabile, dal punto di vista organizzativo e gestionale, determinare un assetto aziendale così parcellizzato.
Nel caso di “invio cartaceo”, alla domanda deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dopo l’emanazione del decreto di autorizzazione, l’azienda dovrà inviare la richiesta di pagamento di CIGD all’Inps sulla piattaforma “CIGWEB”, indicando il numero del decreto di concessione. L’Istituto, a seguito del completamento dell’istruttoria, emetterà l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.
Una volta terminata tale procedura, dopo aver quindi ricevuto il provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro, allo scopo di permettere l’erogazione delle prestazioni richieste, dovranno inoltrare all’Istituto previdenziale la documentazione necessaria avvalendosi del predetto modello “SR 41”.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sapere che, per le domande da presentare con causale “COVID-19 Deroga“, è possibile utilizzare la Scheda1/A – Crisi aziendale. I Consulenti del Lavoro osservano il fatto che, per la compilazione della stessa, sono richieste numerose informazioni che risultano quantomeno non necessarie allo scopo di accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Il Ministero del Lavoro, integrando un avviso sul proprio portale, ha indicato di salvare la suddetta scheda in “bianco” e ricaricarla sul sistema per procedere all’inoltro della domanda.
Inoltre, all’interno della sezione 7, riferita agli allegati da caricare, posti il documento excel fornito dal Ministero – che deve essere compilato dalle aziende con tutte le informazioni del caso – e la successiva indicazione del sopracitato avviso del 9 aprile, la piattaforma, come indicato nell’immagine sottostante, non accetta documenti in excel).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 17 Aprile 2020 20:58