Con la Circolare 14/2020 del 27/05/2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro mira a sintetizzare beneficiari e soggetti esclusi dal “contributo a fondo perduto” (di seguito contributo) previsto dall’articolo 34 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, numero 34, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Il provvedimento chiarisce anche i requisiti necessari per l’accesso ai fondi, le procedure di richiesta nonché le sanzioni previste per contributi non spettanti. Infine, viene offerto un pratico esempio di calcolo.
La platea dei beneficiari
Il comma 1 riconosce l’accesso al “contributo” ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”). La relazione illustrativa chiarisce che vi rientrano anche le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
I soggetti esclusi
Il comma 2 esclude espressamente dal “contributo” i seguenti soggetti:
- con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 8;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta);
- intermediari finanziari di cui all’art. 162-bisdel TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati);
- quanti hanno diritto alla percezione della indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo 2020 dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020 (liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata; lavoratori dello spettacolo);
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
Come si può notare, è prevista espressamente, dal comma 2 dell’articolo in commento, l’esclusione dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria dal novero dei soggetti destinatari del beneficio. Si tratta di una discriminazione perpetrata ai danni di un settore trainante dell’economia italiana. Centinaia di migliaia di professionisti, vengono esclusi da un importante provvedimento in una fase in cui, come tutte le realtà del mondo del lavoro, stanno patendo pesantemente gli effetti della crisi. Inoltre, si ricorda che proprio 3 CIRCOLARE in questi mesi di emergenza epidemiologica l’attività dei Consulenti del Lavoro è stata definita “essenziale” dal Governo, rappresentando durante un periodo di grande difficoltà per il Paese un indispensabile sostegno per imprese e lavoratori.
I requisiti
Ai sensi dei commi 3 e 4 il contributo spetta a condizione che:
- i soggetti individuati al comma 1 abbiano conseguito, nel periodo d’ imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento, ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 5 milioni di euro (comma 3);
- l’ ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del computo dei predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (comma 4).
Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al comma 4 ai soggetti che:
- hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 del 31 gennaio 2020.
La disposizione non specifica a quale “evento calamitoso” si faccia riferimento nel testo del comma 4. La relazione illustrativa chiarisce che si intende salvaguardare la posizione dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato. A titolo di esempio si pensi al caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza.
Le modalità di calcolo
Ai sensi del comma 5, il contributo si ottiene applicando, alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, le seguenti percentuali differenziate in funzione dell’entità dei ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente:
- 20% fino a 400.000 euro di ricavi o compensi;
- 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro di ricavi o compensi;
- 10% superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro di ricavi o compensi.
Alla predetta platea dei beneficiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, il contributo è comunque riconosciuto dal sesto comma per un importo non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La procedura di richiesta del contributo a fondo perduto
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che sarà definita con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione finanziaria. Il contribuente può delegare alla presentazione della predetta istanza un intermediario abilitato di cui all’art. 3, c.3 d.P.R. n. 322/98 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti (es. direttori tecnici) di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011 (persone sottoposte a misure di prevenzione). Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca). L’Agenzia e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. Inoltre, esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 611 e 109, comma 52 del TUIR. L’ Amministrazione provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell’ ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
La disciplina sanzionatoria
Ai sensi del comma 12 qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo non spettante, irrogando le sanzioni di cui all’art 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 (dal 100% al 200% del contributo) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20, d.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/92 in materia di contezioso tributario. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-terdel codice penale rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” che prevede una reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di somma indebitamente percepita superiore ad euro 3.999,96. Infine, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.
In allegato:
- Documento Excel utile per determinare il contributo a fondo perduto spettante.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 29 Maggio 2020 22:39