Con la Circolare 13/2020 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra e approfondisce le misure per lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa durante la Fase 2 e ricapitola tutte le principali disposizioni normativi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, emanate dal legislatore all’indomani dell’inizio dell’emergenza sanitaria attualmente in corso.
La Circolare 13/2020 si completa con indispensabili allegati quali il Protocollo Sicurezza, la Check List degli adeguamenti per l’applicazione del DPCM 26 aprile 2020 e il FAC-Simile di volantino per l’informativa in azienda.
L’articolo 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’attività di impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In ossequio a questo generale precetto e alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza su lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), alla luce delle programmate e progressive riaperture delle attività produttive e commerciali, è utile riepilogare le misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, atteso che la violazione delle stesse determinerà potenziali responsabilità del datore di lavoro.
Il DPCM 26 Aprile 2020
A decorrere dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, sono state introdotte nuove misure in materia.
Occorre premettere che le attività produttive sospese, in quanto non rientranti tra quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Tutte le imprese che proseguono l’attività in quanto non sospese nonché quelle per le quali dal 4 maggio 2020 è stata consentita la riapertura, sono tenute a rispettare regole per l’ingresso nei locali commerciali e quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (vd. Infra cap. 2).
Oltre a quanto previsto da tale Protocollo, dovranno altresì essere applicate le misure indicate per i rispettivi ambiti di competenza:
- nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
- nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
I tre protocolli indicati sono espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 e allegati al decreto stesso.
Il Prefetto territorialmente competente, per monitorare l’esecuzione delle misure, si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. In caso di mancata attuazione, che non assicuri adeguati livelli di protezione, si incorrerà nella sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Si veda anche (infra) l’allegato 4 della presente circolare per il modello di richiesta di revoca del provvedimento di sospensione per mancato adeguamento alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Ingresso nelle attività sospese
Nelle aziende le cui attività sono sospese sarà sempre consentito, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È altresì consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture.
Ingresso nei locali commerciali
Per quanto riguarda, invece, le attività aperte al pubblico: gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
- attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- nei locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- nei locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l’ingresso deve avvenire in modo dilazionato;
- occorre impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- il mantenimento del distanziamento interpersonale deve essere garantito in tutte le attività e le loro fasi;
- è necessaria garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- vanno garantiti adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
- è necessario fornire ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento);
- va stabilito utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- bisogna prevedere uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- si deve fornire corretta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Le misure da adottare per gli esercizi commerciali sono indicate nell’allegato 5 al DPCM 26 aprile 2020. L’articolo 1, comma 2, lettera d) di tale decreto, prevede, inoltre, che i Sindaci e le associazioni di categoria promuovano le misure igienico sanitarie analiticamente indicate nell’allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020.
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro: Protocollo d’Intesa 24 Aprile 2020
Le imprese le cui attività non siano sospese rispettano per i lavoratori i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Tale accordo contiene linee guida condivise dalle parti firmatarie, per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, in considerazione del fatto che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni tali da assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Più specificamente, prevede:
- condivisione circa la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per la rarefazione delle presenze nei luoghi di lavoro;
- informazioni da fornire a tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi depliant informativi;
- consapevolezza e impegno dei lavoratori a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro;
- modalità di accesso alla sede di lavoro con controlli, anche della temperatura corporea, all’ingresso dell’azienda;
- pulizia e sanificazione in azienda;
- precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani;
- dispositivi di protezione individuale. Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…) prevedendo, tra l’altro, un contingentamento una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, sanificare e pulire i locali;
- organizzazione aziendale (turnazione, limitazione delle trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
- limitatamente al periodo dell’emergenza COVID-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza da favorire anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;
- si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- sospensione e annullamento di tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale);
- gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori a scaglioni;
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e del RLS;
- si rileva la centralità del ruolo del medico competente nell’integrare le misure di regolamentazione legate al COVID-19 in collaborazione con datore di lavoro, RLS/RLST e RSPP;
- reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID-19 previa presentazione certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
- prevenzione territoriale di competenza ed effettuazione, da parte del medico competente, di visita medica precedente alla ripresa al lavoro.
Per i dettagli, si rinvia al testo completo del Protocollo e all’analisi dello stesso di cui agli allegati 1, 2 (infra) della presente circolare.
È utile ricordare, altresì, come peraltro richiamato in precedenza, che:
- in data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020);
- in data 20 marzo 2020, invece, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8 al DPCM 26 aprile 2020).
Altri contenuti della Circolare 13/2020 della Fondazione Studi
La Circolare 13/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dà conto anche dei seguenti altri contenuti:
- Documento tecnico INAIL Aprile 2020;
- Metodologia di valutazione integrata
- Infortunio da COVID-19
- Agevolazioni per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
- Allegato 1 – Protocollo di Sicurezza;
- Allegato 2 – Questionario interno per la verifica dell’attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali
- Allegato 3 – Check list adeguamenti per applicazione DPCM 26 aprile 2020;
- Allegato 4 – Modello richiesta di revoca del provvedimento di sospensione;
- Allegato 5 – Esempio volantino per l’informativa in azienda.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 14 Maggio 2020 14:58