Con la Circolare 11/2020 la Fondazione Studi illustra e approfondisce il tema della sospensione dei contributi, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, dopo la conversione in legge del Decreto Legge 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, nella Legge numero 27/2020.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l’emanazione di una legislazione d’urgenza a sostegno delle imprese e dei cittadini. Come noto, con la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario. Successivamente, in data 24 febbraio 2020, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. il 23 febbraio 2020, n. 45.
Nei confronti di tali contribuenti è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, derivanti anche da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Con il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, il governo ha introdotto ulteriori misure in materia di sospensiva degli adempimenti e versamenti in materia previdenziale, disponendo, inoltre, l’estensione di tale sospensione per il settore turistico-alberghiero nell’intero territorio dello Stato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato poi pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione).
Con tale provvedimento il Governo ha integrato e/o modificato le previsioni di cui al decreto n. 9/2020.
Successivamente, con l’art. 18 del D.L. n. 23/2020, in considerazione della grave crisi finanziaria creatasi in conseguenza della emergenza epidemiologica, l’Esecutivo ha esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente (come invece previsto in precedenza dal decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18) la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020 laddove si sia verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019.
Si segnala, altresì, che nella “subiecta materia”:
- l’Inps ha emanato la circolare n. 37 del 12 marzo 2020, la circolare n. 52 del 9 marzo 2020, il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 e il messaggio 1789 del 28 aprile 2020;
- con legge n. 27/2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020, è stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 18/2020
- l’Inail ha emanato le circolari n. 7/2020, n. 11/2020 e l’istruzione operativa del 30 aprile 2020
Da ultimo, si sottolinea che l’art. 1 comma 2 della legge n. 27/2020 ha disposto che i decreti legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati ma restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
Sulle sospensioni
Dall’analisi della normativa sopra menzionata possiamo elencare, in materia contributiva-previdenziale, le sospensive di seguito elencate.
- L’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, “zona rossa”, ha disposto la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
- L’articolo 8, comma 1, lett. b), del medesimo D.L. 9/2020, ha previsto altresì che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, siano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Tale fattispecie è stata successivamente ricondotta all’interno dell’art. 61 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
- L’articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, conferma l’estensione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), del D.L. n. 9/2020, ad alcuni soggetti, tra i quali coloro che gestiscono teatri, ricevitorie lotto, musei, biblioteche, asili nido, assistenza sociale, ristorazione, pasticceria, gelateria, bar, oltre alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (vedi l’elenco completo nella tabella di raffronto in calce all’approfondimento). Quindi, si è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (o dal 2 marzo al 31 maggio per le menzionate federazioni sportive nazionali, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).
- L’articolo 62, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito che, “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge”, siano sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
- L’art. 18 del D.L. n. 23/2020 ha previsto che la sospensione dei versamenti opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una diminuzione di almeno il 33% (50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro) del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019.
In particolare, il citato art. 18, commi 2 e 4, del D.L. n. 23/2020 dispone che, per i soggetti di cui sopra, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ai sensi del quinto comma dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020, i suddetti versamenti, indipendentemente dall’ammontare del fatturato/ricavi o compensi, sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. La sospensiva dei termini di versamento menzionati vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati dalla sospensione contributiva, sono in corso interlocuzioni dai dicasteri competenti).
Giova sottolineare che, in virtù della nota prot. 2839, del 20 marzo 2020, dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, si è affermato che la sospensione contributiva de qua debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento scada nei periodi sopra interessati.
Inoltre, rimane sospesa anche la contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria.
Sul tema, infine, si precisa che l’Inps, con il messaggio n. 1692 del 21 aprile 2020, ha comunicato, a seguito dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti sospensivi conseguenti, l’implementazione della sezione del flusso. In particolare, è stato previsto l’aggiornamento del tracciato UniEmens ListaPosPA, con relativa implementazione degli elementi per la dichiarazione di sospensione contributiva relativa ad eventi calamitosi e dell’elemento “AltriImportiDovuti Z2” con l’introduzione tipo evento per COVID-19.
Altri contenuti della Circolare 11/2020 della Fondazione Studi
La Circolare 11/2020 da conto anche dei seguenti altri contenuti:
- Restituzione dei contributi sospesi;
- Cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
- DURC e regolarità contributiva;
- Tabella di raffronto con le specificità delle diverse sospensive.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 5 Maggio 2020 15:32