Con la Circolare 4/2019, recentemente emanata, la Fondazione Studi illustra e approfondisce il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).
Come già annunciato alla fine del 2018, quando ancora doveva essere licenziata la Legge di Bilancio 2019, il Decreto Semplificazioni sarebbe, ed è, stato, in realtà, un Decreto Omnibus, che raccoglie misure tra loro del tutto eterogenee: non solo misure volte alla semplificazione per le imprese ma anche provvedimenti relativi al sovraffollamento delle strutture carcerarie, appalti pubblici, ecommerce, fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, fino alla cosiddetta rottamazione-ter.
Come sottolinea la Circolare 4/2019 i principali interventi del decreto riguardano: il terzo settore, la rottamazione-ter, il regime forfetario e il nuovo saldo e stralcio; l’iperammortamento; la fatturazione elettronica per operatori sanitari; le società a responsabilità semplificata; l’abrogazione del LUL telematico ed altre semplificazioni; la pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; l’agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo; l’esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione; la semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria; la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti; le vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica.
Decreto Semplificazioni: il terzo settore
I commi 8-bis e 8-ter dell’Art. 1 e il successivo articolo 11-sexies, introdotti in sede di conversione del Decreto Legge modificano il dettato della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145), del D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Più nello specifico viene reintrodotta l’aliquota IRES al 12%, soppressa dalla legge di Bilancio 2019, a favore degli enti no profit, ma fino all’adozione, attraverso interventi legislativi, di misure specifiche per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, e da armonizzare con la riforma del Terzo settore.
Definizione agevolata dei carichi, nuovo saldo e stralcio e regime forfetario
L’Art. 1-bis esplicita le modifiche introdotti per la definizione agevolata dei carichi (c.d. Rottamazione-ter), il nuovo saldo e stralcio e il regime forfettario.
Il comma 1, lettera a) dell’articolo in esame interviene sull’articolo 3, comma 23, del DL n. 119 del 2018 recante la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
Come noto, la definizione agevolata, o cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
In virtù delle modifiche apportate l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ossia ai soggetti che non avessero provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata (cd. “rottamazione-bis” ex DL 148/2017) entro il 7 dicembre 2018.
A differenza della generalità dei debitori della rottamazione-ter, questi ultimi potranno però saldare il proprio debito a condizioni più stringenti:
- unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo (al posto delle 18 ordinariamente previste) con le seguenti scadenze:
- prima rata: scadenza 31 luglio 2019;
- seconda rata: scadenza 30 novembre 2019;
- rate successive: scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Il comma 1, lettera b), modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del citato D. L. 119/2018. Detto articolo 5 introduce la possibilità di definizione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 relativi a risorse proprie dell’Unione europea a titolo di:
- risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007;ù
- risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. La procedura presenta le seguenti peculiarità:
- entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora dovuti, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019;
- entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
Con le modifiche introdotte dal D.L. 135/2018, come modificato dalla Legge 12/2019, sono aggiunte due ulteriori scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, nello specifico, al 28 febbraio e al 31 maggio 2019, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti:
- il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019;
- la seconda rata: scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
Saldo e stralcio
Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).
La citata legge introduce (commi 184-199), per le persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, una nuova procedura di definizione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.
Ove il debitore abbia presentato la dichiarazione, ma l’agente della riscossione riscontri il difetto dei requisiti richiesti ex lege, ai sensi del comma 193, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la definizione agevolata ex articolo 3 del D. L. 119/2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute.
L’ammontare è ripartito in diciassette rate:
- la prima, pari al 30% del dovuto con scadenza 30 novembre 2019;
- il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
La modifica apportata aggiunge le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.
Limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del citato D. L. n. 119/2018 (carichi relativi alla rottamazione-bis non integralmente pagati entro il 7 dicembre 2018), l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate:
- la prima pari al 30% con scadenza 30 novembre 2019;
- le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Anche in questo caso, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Regime forfetario
Il comma 3 dell’articolo in esame va a modificare l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che individua i soggetti passivi che non possono avvalersi del regime forfetario.
In virtù della modifica intervenuta, il predetto articolo 1, comma 57, Legge n. 190/2014 adesso recita:
“Non possono avvalersi del regime forfetario (…) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
La novità introdotta ora esclude, quindi, dal divieto di accesso al regime forfetario
“(…) soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Abrogazione LUL telematico ed altre misure di semplificazione
L’Art. 3 introduce differenti misure di semplificazione per le imprese e le PMI. Ecco quali sono.
Abrogazione del LUL Telematico (comma 1)
Il comma 1 dell’art. 3, del D.L. n. 135/2018 abroga l’art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015, che prevedeva, dal 1° gennaio 2019, che il Libro unico del lavoro (LUL) fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che demandava ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati ivi contenuti.
Registro di carico e scarico (comma 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies e 1-decies)
Il Decreto in commento in materia ambientale ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019 è soppresso il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). A fronte di questa soppressione e in attesa del completamento del processo di digitalizzazione e della piena operatività dello stesso, dal 1° gennaio 2019, i soggetti che avrebbero dovuto assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI continueranno a farlo secondo il sistema tradizionale cartaceo (registri di carico e scarico e formulari d’identificazione).
Start-up e PMI innovative (comma 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies)
I commi 1-sexies e 1-septies vanno a modificare la disciplina delle startup innovative, incubatori certificati e piccole e medie imprese innovative (di seguito PMI innovative), al fine di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e di snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti.
Il comma 1-sexies è dedicato a start-up innovative e incubatori certificati (definizioni contenute nell’articolo 25 del D. L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012) e, nello specifico, in virtù di questo comma viene:
– abrogato il comma 14 del predetto art. 25. È eliminato l’obbligo, per la start-up innovativa e l’incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione nella medesima sezione speciale (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13);
– novellato il comma 15, consentendo al rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, come previsto dalla normativa previgente, ma anche entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (ai sensi del comma 2 dell’art. 2364 c.c.);
Il comma 1-septies contiene analoghe modifiche per la disciplina delle PMI innovative, la cui disciplina è contenuta nel D. L. 3/2015.
Viene novellato il comma 6 dell’art. 4 del predetto decreto, concedendo la possibilità al legale rappresentante di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro sette mesi se
i soggetti interessati rispettano le condizioni previste del citato comma 2, art. 2364 c.c.
Un siffatto obbligo previsto in capo al legale rappresentante è giustificato dal fatto che le start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative possono continuare a beneficiare della specifica disciplina se e fino a quando siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per la loro identificazione.
Il comma 1-quinquies va a novellare l’art. 2330, comma 1 del codice civile e riduce da 20 a 10 giorni il termine entro il quale il notaio, che ha ricevuto l’atto costitutivo della società per azioni, deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese. Questo per accelerare i tempi per la nascita delle società.
Denuncia Aziendale (D.A.) dei datori di lavoro agricolo (comma 1- undecies)
La legge di conversione del D.L. n. 135/2018 introduce alcune novità in materia di lavoro e in ambito previdenziale per il settore agricolo con l’intento di snellire l’attuale sovraccarico di adempimenti burocraticoamministrativi a carico delle imprese. Il comma 1-undecies dell’articolo in esame dispone che l’INPS possa acquisire d’ufficio taluni dati della denuncia aziendale che, ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 375/1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell’anagrafe delle aziende agricole.
I dati che possono essere acquisiti d’ufficio sono quelli delle lettere a), c) e d), ovvero:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
I dati saranno acquisiti dal fascicolo aziendale di cui all’art. 9 del D.P.R. 503/1999, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Solo nel caso in cui le imprese agricole non abbiano costituito o aggiornato il predetto fascicolo aziendale, saranno tenute a indicare i dati non reperibili nella denuncia aziendale.
Imprenditori ittici e associazioni della pesca (comma 1-duodecies)
Il comma 1-duodecies interviene sulla formulazione dell’articolo 2, comma 5-undicies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, andando ad
includere tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. n.154/2004, le associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore.
I destinatari degli interventi del Programma Nazionale sono: gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, e ss. mm.; i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma Nazionale e, riguardo alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154; le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca; le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL.
Per quest’ultima categoria, la conversione in Legge del Decreto del 14 dicembre 2018, n. 135, ha ampliato i destinatari degli interventi, non solo in riferimento a coloro che hanno una rappresentanza diretta nel CNEL, ma anche a quelli stipulanti il CCNL di riferimento.
Federazioni Sportive Nazionali (comma 1-quaterdecies)
L’articolo 6, comma 2, della Legge 11 gennaio 2018 n. 8, andava a disporre che, entro il termine di quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA) e gli enti di promozione sportiva (EPS) dovessero adeguare i loro statuti alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242. Il comma 1-quaterdecies dell’articolo 3 D. L. 135/2018 proroga tale termine a sei mesi, andando dunque a novellare il testo del predetto articolo 6, comma 2, Legge 8/2018.
Pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, società a responsabilità limitata semplificata, disciplina dell’iperammortamento
L’articolo Art. 3-quater prevede alcune misure di semplificazione sulle seguenti materie:
- pubblicità del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi (comma 1);
- pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (comma 2);
- società a responsabilità limitata semplificata (comma 3);
- disciplina del cosiddetto iperammortamento (comma 4);
Il comma 2 prevede che la pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, vada a sostituire l’obbligo introdotto dall’art. 12-ter del D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 che ha inserito al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 il seguente periodo:
“Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”.
La pubblicazione degli aiuti nel Registro nazionale sostituisce il predetto obbligo purché venga dichiarato all’interno della nota integrativa del bilancio della cooperativa sociale l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del predetto Registro.
Il comma 3 introduce la possibilità di redigere l’atto di scioglimento o messa in liquidazione della società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) di cui all’articolo 2463-bis c.c. oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
La definizione del modello per la redazione dell’atto privo delle formalità richieste dall’atto pubblico è demandata ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia. L’atto di scioglimento o messa in liquidazione della società, redatto in forma semplificata, deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.
Si ricorda inoltre che l’art. 2484 c.c, comma 1 disciplina le cause di scioglimento delle società di capitali prevedendo la forma dell’atto pubblico notarile. La possibilità di prescindere dall’atto pubblico notarile per lo scioglimento delle S.r.l.s è stata già avallata dalla nota n. del 19 maggio 2014 protocollo n. 0094215 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Inoltre, si segnala che la disposizione in commento riprende in parte quanto già previsto nell’ordinamento per l’atto costitutivo delle start-up innovative. L’art. 4, comma 10-bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ha previsto che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative
“siano redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale”.
Anche in tale caso si prevede che l’atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Il comma 4 prevede che, ai soli fini dell’applicazione della disciplina del c.d. iperammortamento (di cui all’articolo 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232) il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato “A” annesso alla predetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. Resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
Si ricorda che la citata disciplina del c.d. iperammortamento è stata prorogata dall’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Successivamente è intervenuto anche l’articolo 7 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 che ha subordinato l’applicazione della disciplina del c.d. iperammortamento a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Inoltre, l’art. 1, commi da 60 a 65, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha prorogato e rimodulato per l’anno 2019 il c.d. iperammortamento concedendo il beneficio fiscale in misura differenziata rispetto all’entità degli investimenti effettuati. Ai sensi del comma 61 la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo
L’articolo 3-quinquies rubricato “Agibilità per lavoratori autonomi dello spettacolo” sostituisce l’articolo 6 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 recante disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Il nuovo articolo 6, comma 1, prevede per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi il divieto di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo di qualsiasi nazionalità, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione che non siano in possesso del certificato di agibilità, appartenenti alle seguenti categorie ed obbligatoriamente iscritti all’Ente:
- artisti lirici;
- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
- attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
- organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
- direttori di scena e di doppiaggio;
- direttori d’orchestre e sostituti;
- concertisti e professori d’orchestra orchestrali e bandisti;
- tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- amministratori di formazioni artistiche;
- tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
- operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
- arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
- truccatori e parrucchieri.
Viene precisato inoltre, che solo per le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, il certificato di agibilità è richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
L’impresa invece è esonerata dalla richiesta del certificato di agibilità qualora riguardi lavoratori con contratto a tempo determinato per i quali le imprese effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS e vengono utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.
Il nuovo comma 2 prevede, infine, che l’inosservanza sia punita con una sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo a carico delle imprese utilizzatrici.
Viene anche disposta (v. lettera b), comma 1, articolo in commento, l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 10 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che prevedeva che il rilascio del certificato di agibilità fosse subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all’atto della richiesta del certificato di agibilità, l’impresa risultasse inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l’impresa presentasse, per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera (nonché le ulteriori notizie richieste dall’ente previdenziale).
Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione
L’articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata.
Il primo comma va ad intervenire sull’istituto della conversione del pignoramento volto alla semplificazione della fase di liquidazione dei beni aggrediti e cioè della loro trasformazione in denaro. Esso risponde anche all’esigenza di evitare il vincolo sui beni quando il debitore esecutato sia disposto a versare delle somme solo nell’ambito del processo e, quindi, sotto il controllo del giudice.
Con la conversione del pignoramento, quindi, si verifica una modificazione dell’oggetto dello stesso. In tale contesto il debitore può presentare, ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.c., una istanza ad hoc unitamente ad una cifra non inferiore ad un sesto (prima un quinto) del credito del soggetto pignorante e dei creditori intervenuti, sotto pena di inammissibilità della domanda.
Successivamente, il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato con ordinanza concedendo al debitore, ove ricorrano giustificati motivi, una rateizzazione mensile del pagamento entro il massimo di 48 mesi (prima 36 mesi), ex art. 495, comma 4, c.p.c..
Infine, l’art. 495, comma 5, c.p.c., prevede che il ritardo nel pagamento delle rate è tollerato solo se non eccedente i 30 giorni (prima 15 giorni).
Il comma 2 dell’articolo in commento va, invece, a riformare la disciplina della custodia dei beni immobili pignorati ex art. 560 c.p.c..
Il potere di ordinare la liberazione dell’immobile da parte del giudice dell’esecuzione è stato fortemente limitato in presenza di un debitore che abita nell’immobile pignorato insieme al proprio nucleo familiare.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2, il debitore deve conservare e tutelare l’integrità del bene pignorato, sotto la vigilanza del custode, ed entrambi sono tenuti a rendere il conto della loro gestione. Il trittico dei commi 3, 4 e 5 stabilisce che il debitore ed i suoi familiari conservano il possesso dell’immobile e sono tenuti a consentire gli accessi secondo le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita. Il comma 6 attribuisce il potere al giudice dell’esecuzione di ordinare la liberazione dell’immobile nel caso di ostacolo al diritto di visita, di cattiva manutenzione dello stesso ovvero di assenza di abitazione del medesimo ad opera del debitore e dei suoi familiari.
I commi 7 e 8 fissano il divieto di locazione del bene pignorato e il diritto del debitore di godere del bene immobile sino al decreto di trasferimento, salvo il potere del giudice di cui al comma 6.
Infine, l’art. 569, comma 1, c.p.c., è stato ampliato mediante la previsione di un onere in capo a tutti i creditori di depositare e notificare al debitore, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, un atto contenente la disamina analitica del credito, degli interessi e delle spese. In difetto, il giudice dell’esecuzione terrà conto della cifra presente nell’atto di precetto, maggiorata solo degli interessi legali e delle spese successive. Le nuove disposizioni si applicheranno solo ai processi esecutivi avviati dal 13/02/2019 in poi.
Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Il primo comma dell’articolo 5 va a modificare l’art. 80, comma 5, lett. c), D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con riguardo alle ipotesi di esclusione dell’appaltatore ovvero di un suo subappaltatore. In particolare, la stazione appaltante potrà escludere dalla partecipazione ad una procedura di appalto l’operatore economico che:
- si sia reso autore di gravi illeciti professionali (comma c);
- abbia tenuto condotte commissive ovvero omissive illecite volte ad influenzare il procedimento decisionale (comma c-bis);
- sia risultato gravemente inadempiente rispetto all’esecuzione delle obbligazioni discendenti da un precedente appalto ovvero da una pregressa concessione (comma c-ter).
Le tre nuove ipotesi di esclusione si applicano ai bandi e agli avvisi pubblicati dal 15/12/2018 in poi ovvero ai contratti, privi di bandi ed avvisi, i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati successivamente alla suddetta data (comma 2, articolo 5 in commento).
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
Art. 6 – In virtù di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 D. L.135/2018, dal 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale) e per l’effetto, da un lato, sono state abrogate le disposizioni di tale ultimo provvedimento, che disciplinavano l’anzidetto sistema di controllo e, dall’altro, non risultano più dovuti i contributi che in precedenza gravavano sugli operatori iscritti e sugli altri soggetti per il funzionamento del medesimo sistema.
In sostituzione, e a decorrere dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento, è stato istituito (Art. 6) il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi i seguenti soggetti:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ossia i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti (commi 3 e 3-bis).
L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema (comma 3- quater).
Le modalità di organizzazione e funzionamento del predetto Registro saranno definite da un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, che si occuperà altresì di disciplinare e determinare i seguenti aspetti: le modalità di iscrizione; gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti obbligati all’iscrizione e coloro che intendano volontariamente aderirvi, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori; gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria, di contributo e le modalità di versamento, con un aggiornamento triennale; l’importo delle sanzioni amministrative da irrogare per la violazione dell’obbligo di iscrizione, per il mancato o parziale versamento del contributo e per la violazione degli obblighi da esso stabiliti (commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies).
Semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Per meglio comprendere il contenuto del comma 2 dell’Articolo 9-bis è opportuno richiamare sinteticamente la previgente disciplina in materia di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari.
L’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica, per il solo periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Successivamente, l’art. 1, comma 53, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha sostituito interamente il citato art. 10-bis del D.L. 119/2018. Nella nuova versione della norma viene espressamente introdotto un divieto di emissione di fatture elettroniche sempre con riferimento ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto in commento estende l’ambito soggettivo di applicazione del divieto di emissione di fattura elettronica previsto dalla nuova versione dell’art. 10-bis, D.L.
119/2018. La predetta estensione riguarda i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. Fisioterapisti) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Vendite a distanza facilitate da un’interfaccia elettronica
Viene introdotta (Art. 11-bis, commi 11-15), ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, una nuova disciplina per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, ove effettuate per il tramite di un’interfaccia elettronica.
Nello specifico, con il fine di contrastare fenomeni di elusione ed evasione in ambito IVA, si stabilisce che, in presenza di specifiche condizioni e se le cessioni sono facilitate dall’utilizzo di un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi ai precedenti, i suddetti beni si presumono ricevuti e ceduti dal soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica (commi 11 e 12).
La presunzione si applica alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, facilitati dall’utilizzo di un’interfaccia elettronica qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- i beni hanno valore intrinseco non superiore a 150,00 euro e sono stati importati da territori o Paesi terzi rispetto all’Unione europea e sono oggetto di vendite a distanza;
- i beni sono ceduti nel territorio dell’Unione europea nei confronti di consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella stessa Unione.
Nelle ipotesi di cui alle predette lett. a) e b), il soggetto passivo che facilita le operazioni diviene parte della transazione, in quanto si presume che abbia ricevuto i beni dal cedente e che abbia ceduto i beni così acquisiti (commi 11 e 12).
Dalla lettura delle norme in esame si evince, dunque, che i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile (reverse change).
Ai sensi del successivo comma 13, ai fini della novella legislativa, la persona che cede i beni tramite l’interfaccia elettronica si presume essere un soggetto passivo, mentre quella che li acquista si presume che non sia un soggetto passivo.
Il comma 14, al fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, prevede specifici obblighi a carico del soggetto che facilita le vendite tramite l’interfaccia elettronica.
Nello specifico, viene stabilito che tale soggetto debba conservare la documentazione relativa alle vendite per dieci anni, decorrenti dal 31 dicembre dell’anno di effettuazione delle operazioni. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle medesime Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea, in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto e deve essere messa a disposizione per via elettronica alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea interessati, ove ne facciano esplicita richiesta.
In ultimo, si prevede che il soggetto passivo, che facilita le cessioni in questione, se stabilito in uno Stato con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca, è tenuto a designare un intermediario che agisca in suo nome e per suo conto (comma 15).
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 8 Aprile 2019 18:39