A seguito dell’emanazione della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) anche la Fondazione Studi come molti altri enti e come la stampa di settore, ha iniziato a offrire importanti chiarimenti interpretativi e approfondimenti riguardo alle principali novità fiscali e del lavoro. Tra di esse le agevolazioni per le assunzioni di giovani, varate con l’obiettivo di favorire l’occupazione, costituiscono senz’altro la principale novità giuslavoristica, la misura che, come illustra la Circolare 3/2018 della Fondazione Studi, rispetto agli incentivi degli scorsi anni ridefinisce parametri di importanza primaria, come la platea dei beneficiari, i limiti di età e gli importi degli sgravi.
In base al comma 100 dell’art. 1 del provvedimento l’incentivo sulle assunzioni per il 2018 strutturato in tre differenti tipologie:
- Su tutto il territorio nazionale è previsto, per l’assunzione dei giovani, uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e fino ad un massimo di 3.000 euro annui;
- Una seconda tipologia di incentivo si concretizza in uno sgravio triennale del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con la sola esclusione dei premi INAIL, sempre fino ad un massimo di 3000 euro annui, nel caso in cui l’assunzione interessi giovani che hanno svolto, presso la stessa azienda, un periodo di apprendistato di I o III livello oppure almeno il 30% delle ore previste per l’alternanza scuola-lavoro dalla legislazione scolastica. In questo caso l’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio al quale l’esperienza di apprendistato o di alternanza è finalizzata.
- Per le sole regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dietro emanazione di un apposito provvedimento attuativo che renderà operativa questa specifica misura, è prevista uno sgravio totale (100%) dei contributi dovuti al datore di lavoro, sempre con l’esclusione dei premi INAIL, e fino ad un massimo di 8.060 euro annui.
Agevolazioni per le assunzioni: i beneficiari
L’incentivo interessa le seguenti categorie:
- per il solo 2018 i soggetti che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età;
- per gli anni successivi, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età;
Una importante restrizione alla platea dei beneficiari arriva da un secondo parametro: l’agevolazione è riservata ai soli soggetti che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (che assume) o con altro datore di lavoro.
Occorre precisare, comunque, che (in base al c. 103 art. 1 della L. 205/2017) qualora il lavoratore è stato assunto da un datore di lavoro che ha fruito solo parzialmente dell’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018, è possibile una nuova assunzione da parte di un secondo datore di lavoro privato che, in tal modo, potrà godere del periodo residuo utile alla piena fruizione. Solo in questo caso, l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova (della seconda) assunzione non ha alcuna rilevanza.
La difficoltà di verificare le informazioni fornite dal lavoratore a proposito della sua precedente carriera e, quindi, l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, può essere ovviata attraverso un altro, nuovo strumento, previsto dalla Legge di Stabilità 2018: il comma 801 consente, infatti, alle agenzie per il lavoro iscritte all’Albo Informatico e, quindi, anche alla Fondazione Consulenti per il Lavoro e agli studi professionali che operano in sua vece, di conoscere, mediante l’ANPAL, i dati delle persone in stato di disoccupazione per la ricollocazione degli stessi, ma anche per favorire l’incrocio fra la domanda e l’offerta di lavoro. È proprio questa seconda eventualità quella nella quale rientrano le richieste di informazioni propedeutiche all’assunzione dei soggetti agevolabili. ANPAL, da parte sua, sta avviando la costituzione di questa banca dati, ottenendo informazioni anche dalle comunicazioni d’assunzione provenienti dai vari nodi regionali e accentrando, contemporaneamente, la richiesta di disponibilità al lavoro (che i cittadini sono tenuti a rilasciare ai fini dell’accertamento dello stato di disoccupazione).
Entro la fine di Gennaio 2018 l’INPS provvederà a istituire una utility mediante la quale le aziende e gli intermediari abilitati potranno verificare ulteriori informazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati precedentemente.
Condizioni per la fruizione delle agevolazioni sulle assunzioni
L’agevolazione sulle assunzioni, qualunque sia la tipologia fruibile, può essere fruita dai soli datori di lavoro del settore privato, a condizione che, nei sei mesi precedenti alla data dell’assunzione, e nella stessa unità produttiva, non abbiano effettuato:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/91.
Sono, quindi, da includere nelle precedenti casistiche, limitatamente al perimetro costituito dall’unità produttiva, i licenziamenti di natura economica.
Sono inoltre applicabili le condizioni generale per la fruizione dei benefici contributivi come la regolarità contributiva da dimostrare mediante il DURC.
Il datore di lavoro decade dal beneficio contributivo se:
- nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva. In questo secondo caso il lavoratore licenziato, anche se non coincide con quello per il quale è stato concesso lo sgravio contributivo, deve avere la medesima qualifica del neoassunto agevolato e deve essere impiegato nella medesima unità produttiva.
Caratteristiche e misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 3.000 euro annui, ricalcolato e applicato su base mensile. Non è possibile cumulare l’agevolazione con altri esoneri né ridurre le aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione delle stesse.
Come già avveniva per gli incentivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e 2016 (L, 208/2015), oltre ai contributi INAIL sono dovuti anche le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle finalizzate ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Se consideriamo la soglia massima dei 3000 euro di sgravio, ripartita su base mensile, e il fatto che l’esonero è parziale e limitato al 50% della contribuzione obbligatoria per il lavoratore, all’atto pratico otteniamo un massimale mensile di 250 euro che dovrà essere ricalcolato nei casi di lavoro a tempo parziale. Qualora questo massimale non venga raggiunto, potrà essere oggetto di recupero nei periodi successivi, sempre entro il limite annuo di 3000 euro.
In caso di rapporti instaurati o cessati nel corso del periodo di paga, bisognerà ricalcolare il beneficio pro rata in relazione al giorno di assunzione o cessazione. Il beneficio matura automaticamente, in presenza dei requisiti previsti, quindi non è necessaria alcuna richiesta specifica per accedere all’agevolazione.
Tipologie contrattuali oggetto dell’agevolazione
L’agevolazione riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (istituiti dal D. Lgs. 23/2015).
I contratti individuali e collettivi che derogano alla disciplina del Jobs Act e che, quindi, fanno riferimento alla normativa vigente precedentemente (in particolare all’art. 18 della L. 300/1970) non consentono la fruizione delle agevolazioni sulle assunzioni.
Più nello specifico, le tipologie contrattuali per le quali è riconosciuto l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2018 sono:
- contratti a tempo indeterminato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
- conversioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato;
- prosecuzione di un contratto di apprendistato in un ordinario contratto a tempo indeterminato;
In caso di conversione di rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la data da tenere in considerazione per verificare la possibilità di fruire del beneficio è quella del momento in cui avviene la conversione o la prosecuzione del precedente contratto (a tempo determinato) in un contratto ordinario a tempo indeterminato.
La prosecuzione dei contratti di apprendistato, in contratti a tempo indeterminato, prevede due eccezioni alla disciplina generale dell’agevolazione contributiva descritta sopra:
- l’esonero contributivo parziale è limitato ai primi 12 mesi anziché ai primi 36 mesi come negli altri casi;
- l’incentivo decorre non dalla data della prosecuzione ma dal primo mese successivo a quello di scadenza dello specifico beneficio contributivo previsto per i contratti di apprendistato (ex D. Lgs. 81/2015).
Il combinato disposto delle due misure fa sì che il datore di lavoro, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, potrà godere prima del mantenimento del regime contributivo previsto per gli apprendisti per un anno. Dal mese successivo potrà fruire di 12 mesi di esonero parziale ai sensi della Legge n. 205/2017. In questa ipotesi non si applicano le condizioni di esclusioni relative ai licenziamenti economici nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva, né il regime di decadenza operante il caso di licenziamento nei sei mesi successivi all’assunzione.
La circolare 3/2018 della Fondazione Studi, relativa alle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato, richiama anche gli specifici riferimenti normativi che regolano la fruizione del beneficio in caso di assunzioni di giovani che hanno precedentemente svolto nell’azienda che assume l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o i periodi di apprendistato in alta formazione; lo stesso avviene per i casi di assunzioni di giovani che hanno precedentemente svolto in azienda l’alternanza scuola-lavoro.
Agevolazioni sulle assunzioni e incremento dell’occupazione al Sud
Il comma 893 dell’art. 1 della L. 205/2017 prevede esplicitamente ulteriori interventi finalizzati ad incrementare l’occupazione nelle regioni del meridione ovvero in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Le misure interessano non solo i giovani ma anche i soggetti privi di un impiego regolarmente contribuito. Anche se per rendere operativa questa misura occorrerà attendere l’emanazione di un decreto attuativo, Maurizio Del Conte, Presidente di ANPAL, ha anticipato non solo che il provvedimento è imminente ma anche che per il 2018 dovrebbero essere assegnati almeno 500 milioni di euro.
La norma contenuta nella Legge di Stabilità 2018 prevede comunque che, nelle regioni del Sud indicate sopra lo sgravio contribuito sia elevato al 100%, con la sola esclusione dei contributi INAIL, per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di soggetti fino ai 35 anni di età non compiuti ma anche per soggetti al di sopra dei 35 anni di età che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Si tratta di una misura che, pur rinviando esplicitamente al comma 100, ed essendo quindi soggetta alle regole descritte in esso, dovrà anche rispettare le condizioni indicate nel Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”.
Anche la regola che consente di fruire dello sgravio contributivo in caso di assunzione di soggetti con più di 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente contribuito da almeno sei mesi è previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che all’articolo 2 lo individua nell’ambito della condizione di soggetto svantaggiato. Il DM 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) chiarisce quali sono i soggetti che in Italia possono considerarsi rientranti in questa condizione, ovvero coloro che
“negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Ci troviamo, quindi, di fronte a due tipologie di soggetti con caratteristiche differenti:
- in caso di lavoro subordinato, l’unico elemento discriminante è la durata del rapporto (sei mesi);
- per il lavoro autonomo assume valenza il reddito percepito (8.000 euro per i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, 4.800 euro nelle altre ipotesi);
I sei mesi antecedenti al momento dell’assunzione rimangono in entrambi i casi l’arco temporale all’interno del quale verificare se il soggetto da assumere abbia svolto attività lavorativa e se, sia per durata che entità del reddito conseguito, abbia avuto luogo il superamento dei limiti.
Dal combinato disposto dei commi della Legge di Stabilità 2018 richiamati sopra (893 e 100), dalle misure del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n.10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle varie disposizioni comunitarie correlate (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, sugli aiuti de minimis e Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE) emerge un quadro complesso dove l’età di assunzione, anche a livello di decreto attuativo che ANPAL dovrà emanare, sarà decisiva per applicare concretamente lo sgravio previsto per le regioni del Sud. Ecco le principali casistiche che potrebbero concretizzarsi:
- Dai 15 a 24 anni
- Se il soggetto da assumere non è mai stato titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la relativa assunzione potrà godere dello sgravio del 100% dei contributi (col massimale annuo di 8.060 euro) per il 2018 e del 50% per i restanti due anni;
- in presenza di un precedente contratto a tempo indeterminato nella storia lavorativa, l’assunzione potrà godere dello sgravio del 100%, ma solo per il 2018.
- Dai 25 a 35 anni
- Se il soggetto da assumere non è mai stato titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, congiuntamente, non ha avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi, può essere assunto con uno sgravio del 100% dei contributi (col massimale annuo di 8060 euro) per il 2018. Per i restanti due anni usufruirà del 50% di sgravio dei contributi;
- in presenza di una precedente assunzione a tempo indeterminato nella storia lavorativa, e sempre che non abbia avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi, l’assunzione potrà godere dello sgravio del 100% per il solo 2018;
- Fascia d’età ultra 35 anni
- Per il solo 2018, il soggetto che non abbia avuto un impiego regolarmente retribuito nei precedenti sei mesi, potrà godere dello sgravio del 100% dei contributi.
Quest’ultimo incentivo è soggetto alla regola europea degli aiuti “de minimis” (Regolamento UE n.1407 del 18.12.2013) e, in caso di superamento del limite, sarà consentita comunque la fruizione qualora l’assunzione costituisca incremento occupazionale netto (nei limiti dell’intensità dell’aiuto, in conformità dell’art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014).
Per il solo 2018, in caso di cumulo delle agevolazioni, per quanto riguarda al regola de minimis, la quota da tenere in considerazione sarà solo quella del secondo intervento, riservato alle regioni del Sud, stante che la prima quota (sgravio contributivo del 50%) dello sgravio dipende da una regola di carattere generale che trova applicazione su tutto il territorio nazionale (lo sgravio previsto dai commi 100 e 893 dell’art. 1 della Legge 205/2017)
Sul de minimis occorre precisare che nell’ipotesi di cumulo, solo per il 2018, la quota da tenere in considerazione sarà solo quella del secondo intervento riferita alle regioni del Sud. Questo perché la prima quota afferente al 50%, essendo una misura di carattere generale applicabile a tutto il territorio nazionale (appunto, lo sgravio di cui al comma 100 e comma 893 dell’art. 1, legge n. 205/17), ai sensi della normativa comunitaria, non può essere considerato un aiuto di stato.
La circolare 3/2018 della Fondazione Studi, sulle agevolazioni per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, a cura di Giuseppe Buscema, Vincenzo Silvestri e Enzo Summa, si conclude con un utile tabella riepilogativa dei benefici contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2018.
Questo articolo è stato modificato per l'ultima volta il 27 Gennaio 2018 10:34